IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la propria ordinanza in data 19 dicembre 1992, n. 359; Ritenuta la necessita' di alcune modifiche alla predetta ordinanza; Ordina: L'ordinanza n. 359 del 19 dicembre 1992, con le successive integrazioni, e' confermata per l'anno scolastico 1993-94 con le seguenti modifiche. A) Nel preambolo, il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503 e' sostituito con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, relativo all'approvazione dei programmi didattici per la scuola primaria, i decreti ministeriali 15 aprile 1971, 15 giugno 1972, 9 giugno 1973, 21 maggio 1974 e 3 maggio 1975, relativi alle materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scrittografica, dell'esame di maturita' professionale, sono sostituiti con il decreto ministeriale 17 maggio 1991, n. 131, e sono, altresi', aggiunti: la circolare ministeriale n. 1 del 4 gennaio 1988, relativa alla continuita' educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap; il decreto ministeriale 16 novembre 1992, riguardante la continuita' educativa; la circolare ministeriale 16 novembre 1992 di pari oggetto. B) Il primo periodo del comma 13 dell'art. 9 e' cosi' modificato: In ciascuna scuola media e' costituita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348, nonche' dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977. Il comma 24 dell'art. 9 e' cosi' integrato: L'eventuale prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974 dovra' svolgersi in giorno diverso da quelli previsti per lo svolgimento delle prove relative alle materie di cui al precedente comma. C) L'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 10 e' cosi' modificato: tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119. D) Il titolo VII e' sostituito integralmente come segue, conservando la stessa numerazione degli articoli prevista dalla ordinanza n. 359/1992. Titolo VII ESAMI DI MATURITA', DI LICENZA LINGUISTICA, DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DEL GRADO PREPARATORIO Art. 33. Inizio della sessione di esame 1. La sessione degli esami di maturita', di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ha inizio il giorno stabilito dal calendario scolastico. Art. 34. Requisiti di ammissione per gli alunni interni. Abbreviazioni 1. In relazione all'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e all'art. 2 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, possono sostenere gli esami di maturita', di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e che siano stati ammessi nel relativo scrutinio finale. 2. Gli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alle penultime classi di istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualita' di alunni interni prima del 15 marzo, possono essere ammessi a sostenere gli esami di maturita' nei seguenti casi: a) per merito, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, quando, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Gli interessati, anche quelli di scuola pareggiata o legalmente riconosciuta, sostengono l'esame presso l'istituto da essi frequentato; b) per obblighi di leva, ai sensi della medesima norma, quando comprovino, con un certificato rilasciato dalla competente autorita' militare, che sono tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine di studi, tipo ed indirizzo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami e' la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale; c) per recupero, quando sia trascorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore, a norma del terzo comma dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale. Gli alunni degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine, tipo e indirizzo. 3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, ove non usufruiscano dell'abbreviazione per merito per non aver riportato la votazione prescritta, potranno ugualmente sostenere gli esami purche' soggetti ad obblighi di leva o per recupero. In tal caso, limitatamente agli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, i presidi rimettono le relative istanze debitamente documentate al competente provveditore agli studi, il quale assegna i candidati a istituti statali della provincia, dandone comunicazione agli interessati. 4. Gli alunni dei licei linguistici legalmente riconosciuti che usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o del recupero sostengono gli esami in uno dei cinque licei riconosciuti per legge indicati nel successivo art. 37. 5. Gli alunni interni che, avendone titolo (compimento del diciottesimo anno di eta' entro il giorno precedente la data di effettuazione della prima prova scritta), intendono sostenere gli esami di maturita' in qualita' di candidati privatisti, devono aver cessato dalla frequenza delle lezioni prima del 15 marzo. Art. 35. Requisiti di ammissione per i candidati privatisti 1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 marzo 1970, sono ammessi a sostenere gli esami di maturita' i candidati privatisti che si trovino in entrambe le seguenti condizioni: a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il giorno precedente la data di effettuazione della prima prova scritta; b) siano in possesso del diploma di licenza media (o di altro titolo ad esso equipollente o superiore) che, in conformita' al divieto di sostenere due diversi esami nella stessa sessione, deve risultare conseguito da almeno un anno. 2. Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturita' professionale, quali candidati privatisti, coloro che siano in possesso della licenza di scuola media o del di- ploma di qualifica. 3. Ai sensi dell'art. 46 del regio decreto n. 653 coloro che abbiano compiuto o che compiono, nell'anno in corso, ventitre' anni di eta' sono dispensati dall'obbligo della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. 4. Per i candidati, che hanno seguito studi all'estero si fa riferimento all'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. 5. Devono inoltre intendersi abrogate le norme speciali preesistenti, secondo le quali non era consentita l'ammissione di candidati privatisti agli esami di maturita' degli istituti tecnici agrari, industriali, femminili e per il turismo. 6. Non sono ammessi agli esami di maturita' i candidati che abbiano sostenuto nella stessa sessione estiva qualsiasi altro tipo di esame. Art. 36. Termine di presentazione delle domande 1. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturita', di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e' fissato al 10 febbraio 1994, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti. 2. Gli alunni interni che, avendone titolo, intendono sostenere gli esami di maturita' in qualita' di candidati privatisti, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, ai sensi dell'art. 15 regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono ugualmente presentare domanda di iscrizione agli esami di maturita' entro il termine del 10 febbraio. 3. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate a un solo istituto. 4. Qualora, per comprovate gravi necessita', il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda, pena l'annullamento delle prove. Non e' comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede. 5. Eventuali domande tardive dei candidati privatisti possono essere prese in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi e documentate ragioni che ne giustifichino il ritardo e sempre che pervengano entro e non oltre il 31 marzo; successivamente a tale data, le eventuali domande devono essere respinte. I provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati se la loro domanda e' stata accettata o respinta, a seconda se ricorrano o meno le condizioni per poterle accettare. Successivamente all'approvazione delle proposte delle configurazioni delle commissioni da parte del Ministero, i provveditori agli studi faranno conoscere ai candidati privatisti, le cui domande sono state precedentemente accettate, l'istituto e la commissione cui sono stati assegnati. 6. Eventuali domande tardive da parte di candidati interni vanno presentate al capo di istituto il quale, ove le accolga, ne da comunicazione oltre che all'interessato, al provveditore agli studi. Quest'ultimo procedera' alla relativa comunicazione, via terminale, al sistema informativo nei termini e con le modalita' indicate. Art. 37. Sedi degli esami - Privatisti 1. Possono essere sedi degli esami di maturita' gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, pareggiati o legalmente riconosciuti. 2. Per gli alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato. 3. Per i candidati privatisti, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali. 4. Qualora il numero delle domande presentate da candidati privatisti sia eccessivo rispetto alle possibilita' ricettive di ciascun istituto, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti provveditori agli studi. Tale nuova assegnazione di domande deve essere comunicata agli interessati con congruo anticipo rispetto all'inizio della prima prova scritta degli esami di maturita'. 5. Ad ogni commissione sono normalmente assegnati non piu' di ottanta candidati, dei quali, di regola, non piu' di un quarto privatisti. 6. Sono sedi di esami di licenza linguistica, sia per gli alunni interni che per i candidati privatisti, i sottoelencati istituti riconosciuti per legge e, limitatamente ai propri alunni, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, quelli riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero: a) civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano; b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova; c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano; d) liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia Mestre; e) liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo. 7. Di regola possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte, sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, abbinati a commissione costituita per altro istituto, sede principale di esame. Gli istituti professionali statali sono sempre sede di esame, indipendentemente dal numero dei candidati. 8. Per la maturita' di arte applicata possono essere sedi aggiunte di esame gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a quindici. Sono comunque sedi aggiunte di esame, indipendentemente dal numero dei candidati, gli istituti per i quali si renda necessario utilizzare laboratori non esistenti nell'istituto sede principale di esame. 9. Il provveditore agli studi, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove scritte, nonche' delle prove integrative e del colloquio fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni giudicatrici, ove ne ravvisi l'opportunita', a spostarsi presso le suddette sedi. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate soltanto nella sessione suppletiva. Art. 38. Disposizioni particolari per le scuole magistrali 1. Per le scuole magistrali convenzionate il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'esame di abilitazione e' fissato al 30 gennaio. 2. Il termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 (allegato "C"), e' fissato alla data del 30 gennaio, sia per le scuole magistrali statali, sia per le scuole magistrali convenzionate. 3. Eccezionalmente, per gravi e documentati motivi, si puo' consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra scuola magistrale. La relativa domanda deve essere presentata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale competente, entro il 30 gennaio; la precitata domanda deve essere corredata da certificazione, in carta semplice, rilasciata dalla scuola, attestante il superamento delle prove culturali e l'anno scolastico in cui furono sostenute le citate prove culturali. Eventuali domande tardive possono essere presentate alla Direzione generale competente entro il termine del 31 marzo in caso di gravi e documentate ragioni che ne giustificano il ritardo. 4. Il diploma di abilitazione sara' in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sostennero le prove culturali dopo che alla scuola stessa sara' stato comunicato l'esito della predetta prova. 5. Sono ammessi alla prima sessione degli esami di abilitazione: a) gli alunni che abbiano riportato nello scrutinio finale una media di voti in tutte le materie non inferiore a 5/10 e non meno di 6 in condotta. Qualora queste condizioni non sussistano, gli alunni sono ammessi a sostenere gli esami soltanto nella sessione autunnale; b) i candidati che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventunesimo anno di eta', indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore. 6. I candidati che abbiano sostenuto nella sessione estiva un esame di maturita' potranno chiedere di essere ammessi, nella sessione autunnale, agli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, presentando domanda entro il 23 agosto. 7. I candidati privatisti che devono sostenere la sola prova di lezione pratica e che partecipano agli esami di maturita' nell'unica sessione annuale potranno, entro la stessa data del 23 agosto, chiedere di sostenere la suddetta prova pratica nella seconda sessione. 8. Nei casi predetti gli interessati dovranno giustificare la mancata presentazione della domanda di ammissione agli esami della prima sessione con idoneo documento rilasciato dalla scuola presso la quale hanno sostenuto gli esami di maturita'. 9. I candidati privatisti possono sostenere gli esami di abilitazione anche presso le scuole magistrali non statali autorizzate, ai sensi dell'art. 137 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, al rilascio del titolo legale di abilitazione. 10. Al limite di ottanta candidati, fissato nel precedente art. 37, non sono sottoposte le scuole magistrali convenzionate per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 10 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984. Art. 39. Candidati detenuti 1. Le domande di iscrizione agli esami di maturita' dei candidati detenuti, devono essere presentate al competente provveditore agli studi, entro il 10 febbraio 1994, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia. 2. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole commissioni, nonche' i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi. Art. 40. Diario delle operazioni e delle prove 1. Le operazioni e gli esami di cui al presente titolo si svolgono secondo il seguente diario: giudizio del consiglio di classe: nei termini previsti dalle disposizioni concernenti il calendario scolastico; insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, ore 8,30, presso l'istituto sede principale a cui la commissione e' stata assegnata, per gli adempimenti previsti dall'art. 46 dalla presente ordinanza e dalla circolare riguardante le indicazioni sugli adempimenti degli istituti di istruzione e delle commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturita'; al fine di fornire i necessari chiarimenti e gli orientamenti generali sulla regolare funzionalita' delle operazioni delle commissioni, con particolare riferimento alla necessita' dell'adozione di criteri di valutazione omogenei, i presidenti delle medesime commissioni verranno riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di maturita', dal competente provveditore agli studi dopo l'insediamento delle commissioni e senza interferire con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni dovranno essere esaurite prima dell'inizio della correzione degli elaborati della prima prova scritta; prima prova scritta: il giorno indicato dal calendario scolastico, ore 8,30. Durata della prova: sei ore; seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica-pratica: il giorno successivo alla prima prova scritta, ore 8,30; la durata della prova e' indicata in calce al tema. Per la maturita' artistica lo svolgimento della seconda prova continuera' nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata in calce al tema; per la maturita' di arte applicata la seconda prova si svolge in non meno di tre ore e in non piu' di cinque giorni; qualora lo svolgimento di detta prova coincida con un sabato, la prova stessa puo' essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno; revisione, valutazione degli elaborati, scrutini, giudizio di maturita' e atti conclusivi degli esami: ciascuna commissione puo' impiegare al massimo otto giorni, esclusi dal computo i giorni festivi. La valutazione degli elaborati e' effettuata collegialmente. Le operazioni di revisione e valutazione sono effettuate secondo criteri organizzativi stabiliti dalle commissioni stesse. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione potra' completare, ove necessario, l'esame dei fascicoli e dei curricula dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare. 2. Le prove orali integrative o i colloqui hanno inizio al termine della revisione e valutazione degli elaborati delle prove scritte. 3. Il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente, in base a sorteggio, per le prove orali integrative e per le eventuali dimostrazioni pratiche, e' stabilito dalla commissione in rapporto al titolo di studio in possesso dei candidati stessi e in relazione alle esigenze di verificare che i candidati abbiano raggiunto gli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi per l'indirizzo di maturita' per cui si presentano. Comunque, il numero dei candidati non puo' essere giornalmente superiore a cinque. 4. Il giorno delle prove orali integrative, prima dell'inizio delle stesse, la commissione sceglie, con deliberazione debitamente motivata e verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per i singoli candidati privatisti convocati in quella data. Tali candidati, il giorno successivo non festivo, sostengono il colloquio di maturita'; in presenza di un numero di candidati privatisti inferiore a cinque per il colloquio, verranno convocati i candidati interni fino al raggiungimento almeno del suddetto limite. 5. Ultimate le convocazioni dei candidati privatisti, la commissione prosegue i colloqui per i restanti candidati interni, che, raggruppati in precedenza per classi di provenienza e secondo una successione stabilita per sorteggio, sono convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque, salvo quando sono convocati assieme ai candidati privatisti. 6. Le prove orali integrative e i colloqui per i candidati privatisti e interni devono svolgersi in maniera continuativa per ogni singola sede d'esame (sede principale e sedi aggiunte). 7. Per la maturita' artistica i candidati privatisti sosterranno nel primo giorno successivo alla conclusione della seconda prova scritto-grafica, rispettivamente la prova di figura dal vero, qualora la seconda prova scritto-grafica sia composizione e sviluppo di un tema architettonico e viceversa sosterranno la prova di composizione e sviluppo di un tema architettonico, qualora la seconda prova scritto-grafica sia figura dal vero. 8. Del diario delle prove orali integrative e dei colloqui il presidente della commissione da' notizia, mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte e aggre- gate; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi. 9. La seconda materia oggetto del colloquio di maturita' scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo deve quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. E' cura del presidente notificare la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte e aggre- gate il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo delle sedi stesse. 10. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel quindicesimo giorno dall'inizio degli esami, ore 8,30; la seconda prova scritta nel giorno successivo, ore 8,30, con eventuale prosecuzione per la maturita' artistica e di arte applicata. Qualora il giorno fissato per le predette prove suppletive dovesse coincidere con un sabato, le stesse dovranno essere svolte il lunedi' successivo. 11. La ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perche' impegnate nelle prove scritte suppletive), avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte. Qualora tra la prima prova suppletiva e la seconda ci fosse come giorno intermedio un sabato, in tale giorno le commissioni riprenderanno i colloqui o le prove orali integrative interrotti per l'espletamento della prima prova scritta suppletiva. 12. Le operazioni per gli scrutini, per la formulazione del giudizio di maturita' e per gli atti conclusivi degli esami hanno luogo a partire dal termine dei colloqui. 13. Per quanto altro occorre, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi e' stabilito dal presidente della commissione giudicatrice. Art. 41. Giudizio di ammissione agli esami 1. Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe e' costituito: a) dal capo dell'istituto, che lo presiede; b) dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini. L'insegnante di religione partecipa al giudizio solo per gli alunni che hanno seguito l'insegnamento della religione cattolica; c) dagli insegnanti tecnico-pratici che non hanno autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che vi partecipano con voto consultivo. 2. Ogni componente del consiglio di classe e' tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. 3. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacita' e alle attitudini. Anche gli insegnanti di cui alla precedente lettera c) hanno facolta' di esprimere il proprio giudizio. 4. Gli alunni con handicap psichico sono ammessi agli esami qualora il consiglio di classe ritenga che essi abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studi seguito. 5. Successivamente il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo adeguatamente e specificando nel relativo verbale se e' stato adottato all'unanimita' ovvero a maggioranza; in caso di parita' di voti il candidato e' ammesso. 6. Tale giudizio deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse e il giudizio complessivo vi siano difformita' e contraddizioni che possano dar luogo a rilievi in sede contenziosa. 7. Alla deliberazione di ammissione non partecipano gli insegnanti di cui alla precedente lettera c). 8. Il giudizio complessivo, inoltre, inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonche' sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari. 9. Nella deliberazione di ammissione o di non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui all'art. 80 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, all'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, e inoltre le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971, paragrafo 8, alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975, alla circolare n. 61 del 29 febbraio 1980. Le deliberazioni eventualmente adottate in difformita' alle norme e alle disposizioni innanzi citate debbono essere considerate illegittime. 10. Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera f) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivi di cui ai commi precedenti. Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturita', sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere le prove orali integrative previste alla lettera b) del successivo art. 51. 11. Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sara' riportata soltanto la deliberazione finale adottata e, cioe': "ammesso", "ammesso con obbligo delle prove integrative" ovvero "non ammesso". A richiesta dell'alunno interessato e' data comunicazione della motivazione del giudizio, positivo o negativo, risultante dallo scrutinio. 12. Ultimato lo scrutinio finale, il consiglio di classe redige un'ampia relazione destinata alle commissioni di esame, nella quale vengono indicati: i programmi di ogni materia di esame realmente svolta durante l'anno scolastico; i temi che abbiano formato oggetto di particolare indagine nell'ambito di una singola materia o che siano stati oggetto di uno studio e di un approfondimento a carattere interdisciplinare; gli argomenti che, autonomamente studiati dagli alunni, ma sempre connessi con i programmi e le materie di esame e concordati con i singoli docenti, possano formare oggetto di colloquio in sede di esame; il curriculum del candidato con i giudizi analitici dei singoli membri del consiglio di classe e gli elaborati scritti svolti durante l'ultimo anno scolastico; i criteri che sono stati adottati per lo svolgimento dei programmi d'insegnamento durante l'anno scolastico e i criteri con i quali si e' proceduto alla scelta di quelle parti di programma considerate piu' significative ai fini del colloquio d'esame. Art. 42. Membro interno 1. Il membro interno, componente a tutti gli effetti della commissione giudicatrice, puo' essere il medesimo per piu' di una classe, nei casi faccia parte di piu' consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato. 2. In ciascuna commissione il membro interno piu' anziano per servizio e' anche membro effettivo per i privatisti. 3. La maggiore anzianita' e' determinata: a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici; b) fra professori di ruolo e non di ruolo, dall'appartenenza al ruolo; c) fra professori non di ruolo abilitati e non abilitati, dal possesso dell'abilitazione; d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado. 4. In caso di pari anzianita' di servizio, determinata secondo i criteri suindicati, il membro interno per i privatisti e' quello piu' anziano di eta'. 5. Ciascun membro interno partecipa, con voto deliberativo, soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il piu' anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti, salvo che non abbia svolto anche la funzione di membro aggregato a pieno titolo ai sensi del successivo art. 44. 6. Limitatamente alle commissioni di maturita' professionale con soli candidati privatisti, il piu' anziano per servizio dei cinque commissari nominati dal Ministero funge da rappresentante per i candidati stessi. Art. 43. Vice presidente 1. Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 2. I membri interni non sono eleggibili. Art. 44. Membri aggregati 1. Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che cio' risulti necessario per mancanza di membri effettivi su materie di carattere specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative. 2. Non e' consentito nominare commissari aggregati qualora alle predette necessita' possano far fronte i componenti della commissione, compresi i presidenti e i membri interni, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso, ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di studio. 3. Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio. 4. I commissari aggregati, se nominati a pieno titolo, partecipano a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati assegnati alla commissione. I commissari aggregati per la materia aggiunta partecipano soltanto alla prova di detta materia e al giudizio finale ed esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i quali si e' resa necessaria la loro nomina; quelli nominati per le prove orali integrative partecipano a tali operazioni e al giudizio finale ed esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i quali si e' resa necessaria la loro nomina. 5. La nomina dei membri aggregati non puo' cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ad eccezione dei casi di assoluta necessita' (limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica) e ad eccezione dei membri interni. 6. Per la maturita' di arte applicata per ogni commissione il presidente nomina membro aggregato a pieno titolo un insegnante di arte applicata competente in ordine alla fase di esecuzione del progetto di cui alla seconda prova scritta grafico-pratica; nelle sedi in cui gli esami vertono su piu' sezioni il presidente nomina membri aggregati, sempre a pieno titolo, altri insegnanti di arte applicata e insegnanti di disegno professionale-progettazione, per la seconda prova scritta grafico-pratica, per ciascuna sezione per la quale non risultano nominati membri effettivi. 7. Non puo', comunque, essere nominato piu' di un insegnante di arte applicata per ciascuna sezione. 8. Dato il carattere specifico delle materie di sezione, su cui verte la prova di esame di maturita' di arte applicata, i membri aggregati sono nominati, limitatamente a tali materie, tra gli insegnanti di ruolo, o, in mancanza, tra quelli incaricati in servizio nel rispettivo istituto. 9. I membri aggregati di cui al precedente comma, nominati per la prova scritta grafico-pratica, sono chiamati a far parte della commissione a pieno titolo e, pertanto, essi sono impegnati in tutte le fasi ed operazioni d'esame fino al giudizio finale incluso, soltanto per i candidati della propria sezione e, nel caso di istituti aggregati, dei rispettivi istituti. 10. Per la maturita' professionale possono essere nominati membri aggregati non a pieno titolo anche gli insegnanti tecnico-pratici per la valutazione degli elaborati delle prove scritto-grafiche e delle dimostrazioni pratiche previste per i candidati privatisti in sede di prove integrative. Art. 45. Sostituzione dei componenti le commissioni 1. Le sostituzioni di componenti le commissioni giudicatrici che si rendono necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal Provveditore agli studi, secondo le disposizioni della legge 23 luglio 1980, n. 383. 2. Il personale utilizzabile per le sostituzioni non potra' fruire del congedo previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del termine massimo previsto per l'inizio delle prove orali. 3. La sostituzione del membro interno viene disposta, su designazione del capo di istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe o, nel caso che cio' non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto. Fra i casi di giustificato impedimento dell'eventuale sostituto rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturita'. Art. 46. Esame della documentazione 1. Nella seduta preliminare e nelle successive la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso per le classi ad essa assegnate nonche' gli atti trasmessi dai consigli di classe, a norma del precedente art. 41. 2. La commissione prende, altresi', in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali. 3. La commissione deve, inoltre, prendere in considerazione i titoli di studio di istruzione superiore presentati dai candidati, sempre che in essi siano attestati gli esami superati. 4. Non e' consentito ripetere esami di maturita' dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo. Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la nullita' dell'esame ripetuto. 5. La commissione giudicatrice, qualora nell'esaminare la documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi eventuali irregolarita' insanabili, provvedera' all'esclusione dagli esami dei candidati in posizione irregolare, sempre che questa sia accertata anteriormente all'inizio della prima prova scritta. Se tale accertamento sara' stato effettuato dopo la detta prova, la commissione giudicatrice provvedera' a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi adempimenti. In tal caso i candidati continueranno le prove di esame con riserva. Art. 47. Disposizioni particolari per la maturita' magistrale e per la maturita' tecnica agraria 1. E' consentito che i candidati privatisti agli esami di maturita' magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento. 2. Gli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) possono essere ammessi a sostenere l'esame di maturita' tecnica agraria della sezione ordinaria, a norma delle vigenti disposizioni, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale, a meno che il consiglio di classe, pur non deliberando tale promozione, pronunci espresso giudizio di ammissione a norma dell'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e del precedente art. 41. Art. 48. Plichi temi prove scritte 1. I Provveditori agli studi devono confermare alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i temi degli esami di maturita', compresi quelli per la maturita' sperimentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, dati che saranno forniti dal sistema informativo della pubblica istruzione a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame. 2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei provveditorati agli studi, alle medesime direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I provveditorati agli studi dovranno, altresi', fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi. 3. I plichi occorrenti per le prove suppletive, di cui al successivo art. 53, debbono essere richiesti dai provveditorati agli studi alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati trasmessi, entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta, dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia e debbono contenere esatte indicazioni sul tipo di maturita', sulle sedi di esame, sulle commissioni giudicatrici e sul numero dei candidati interessati. 4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai provveditori agli studi, con le motivazioni, alla segreteria tecnica degli ispettori di questo Ministero. Art. 49. Seconda prova scritta 1. Per gli esami di maturita' tecnica, classica, scientifica, magistrale, professionale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica, la seconda prova scritta verte sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturita', nella colonna II della tabella A allegata alla apposita ordinanza annuale. 2. Laddove, per le materie oggetto di seconda prova scritta, sia prevista la lingua straniera, la scelta di essa e' demandata al candidato, il quale dovra' indicarla alla commissione giudicatrice entro il giorno della prima prova scritta. Art. 50. Materie oggetto di colloquio 1. Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella. 2. Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta, in quelli con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, le materie oggetto del colloquio, di cui al comma precedente, sono indicate nella tabella B allegata alla suddetta ordinanza. 3. Alla scelta delle materie oggetto del colloquio, da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente: a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto- grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta, scelta tra le materie dell'ultimo anno che non sia compresa tra quelle indicate dal Ministero per il colloquio; b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio, la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le res- idue tre materie. 4. La deliberazione e' adottata a maggioranza ed e' debitamente verbalizzata. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 5. Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato. Per la licenza linguistica la lingua straniera, qualora sia una delle materie oggetto del colloquio, sara' diversa da quella in cui il candidato abbia sostenuto la prova scritta, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita come materia opzionale. In tal caso il colloquio puo' comprendere anche una breve prova di dettato. 6. Per la maturita' professionale, qualora il piano di studi preveda piu' di una lingua straniera, i candidati, al momento in cui indicano la disciplina da loro scelta, precisano anche su quale delle lingue straniere studiate intendono sostenere l'esame, per l'eventualita' che la commissione scelga per il colloquio la lingua straniera. Art. 51. Prove d'esame per i candidati portatori di handicap 1. La commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal consiglio di classe e indicata nel precedente art. 13, puo' predisporre, ove ne ravvisi la necessita', prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti, come previsto dalla C.M. 16 giugno 1983, n. 163. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del di- ploma di maturita'. 2. I tempi piu' lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, grafiche e del colloquio, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, non possono comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravita' dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, puo' deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. Art. 52. Esami per i candidati privatisti 1. Anche nei confronti dei candidati privatisti la commissione deve verificare che i medesimi abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi didattici e formativi propri del corso di studi per cui si presentano. Pertanto la valutazione delle prove scritte e lo svolgimento del colloquio e delle prove orali integrative saranno improntate a tale obiettivo, del cui raggiungimento il presidente della commissione informera' specificamente nella relazione. 2. I candidati privatisti sono sottoposti a prove orali integrative, compresa l'educazione fisica, non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avra' luogo nel giorno successivo secondo il diario stabilito, a norma del precedente art. 40. 3. Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non puo' aver preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo. 4. Nei seguenti casi esse vertono: a) per i candidati provvisti della sola licenza di scuola media: sulle materie dell'intero corso di studio ad esclusione delle materie dell'ultimo anno che formano oggetto della seconda prova scritta e delle due del colloquio. Per la maturita' professionale tali prove vertono, oltre che sulle materie del corso post-qualifica, anche sulle materie del corso di qualifica scelto dal candidato; b) per i candidati provvisti di idoneita' o di promozione all'ultima classe (compresi gli allievi frequentanti la penultima classe ammessi agli esami di maturita' per abbreviazione o per merito) ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturita' o di abilitazione o di diploma di qualifica professionale quadriennale: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto ne' della seconda prova scritta ne' delle due scelte per il colloquio; c) per i candidati provvisti di idoneita' o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classe precedente l'ultima, di diploma di qualifica professionale triennale o biennale: oltre che sulle materie dell'ultimo anno di corso, ai sensi della lettera b), su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto; d) per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro di- ploma di maturita', di abilitazione o di licenza linguistica, diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, idoneita' o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturita', e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto, per il conseguimento del titolo stesso; e) per i candidati forniti di titolo di studio di istruzione superiore (diploma di laurea, diploma rilasciato dall'ISEF, diploma di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del testo unico sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), la determinazione delle materie oggetto delle prove orali integrative avviene, oltre che con i criteri stabiliti dalle precedenti lettere a ), b ), c ) e d), anche sulla base degli esami superati; f) per i candidati che hanno seguito studi all'estero, i quali, ai sensi dell'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono dispensati dal presentare titoli di studio inferiori, le prove orali integrative vertono su tutte le materie incluse nei programmi di insegnamento del corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturita', escluse quelle dell'ultimo anno oggetto della seconda prova scritta e del colloquio. 4. I candidati privatisti gia' in possesso di un diploma di maturita' d'arte applicata, ma di sezione diversa, non debbono essere sottoposti ad alcuna prova integrativa, trattandosi dello stesso tipo di maturita', mentre per quanto riguarda le prove specifiche dell'esame sono tenuti a sostenere per intero sia le prove scritte che le orali. 5. Negli esami di maturita' professionale (limitatamente ai candidati sprovvisti di diploma di qualifica), tecnica e artistica le prove tendono ad accertare il conseguimento degli obiettivi formativi anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie in- dicate per ciascun tipo di maturita' nell'annessa tabella a). Art. 53. Assenze dei candidati. Prove suppletive 1. I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge hanno facolta' di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta. 2. La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne da' comunicazione agli interessati e al provveditore agli studi. 3. Nel caso che nello stesso istituto operino piu' commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvede alle operazioni relative, trasmettendo a conclusione delle prove gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continuano, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui. 4. Nel caso di commissione cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in localita' diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale. 5. Ai sensi dell'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, il presidente della commissione puo' disporre che, in caso di assenza dei candidati per motivi gravissimi, le prove integrative e il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali i candidati sono stati convocati. Art. 54. Verbalizzazione delle operazioni 1. Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente l'andamento delle operazioni della commissione e chiarire le ragioni per le quali si e' giunti a determinate conclusioni, in modo che il lavoro della commissione possa esserne desunto nella sua interezza e le deliberazioni adottate risultino pienamente motivate. Art. 55. Presenza componenti delle commissioni 1. In nessun caso si da' inizio alle prove integrative o al colloquio, ne' in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente. Art. 56. Giudizio finale 1. La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo prendono parte, con voto deliberativo, a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati della commissione; quelli nominati a norma del precedente art. 44 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano, con voto meramente consultivo, alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali e' stata necessaria la loro partecipazione all'esame. 2. Nel caso di commissioni con piu' indirizzi, a tutte le operazioni di esame, alla formulazione del giudizio di maturita' e alla assegnazione del voto debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del provveditore, i membri aggregati a pieno titolo, compresi i rappresentanti di classe che eventualmente svolgano anche tale funzione e i membri interni (questi ultimi limitatamente ai candidati da essi rappresentati). 3. Sulla base dei risultati delle prove del giudizio di ammissione agli esami, del curriculum degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturita' di ciascun candidato e provvede a ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni. 4. Il giudizio, sia positivo che negativo, deve essere attentamente e adeguatamente motivato. Alla sua formulazione concorrono: a ) il curriculum degli studi di scuola secondaria di secondo grado; b) i giudizi analitici e il giudizio sintetico formulato dal consiglio di classe in sede di scrutinio di ammissione; c) i risultati delle prove scritte e i risultati del colloquio; d) ogni altro elemento a disposizione della commissione. Nel caso dei candidati privatisti il secondo elemento citato viene sostituito dai risultati conseguiti nelle prove integrative. Dai verbali deve risultare che la carriera scolastica, gli atti del consiglio di classe e ogni altro documento del candidato hanno costituito parte integrante delle scelte e delle valutazioni effettuate dalla commissione. Dato l'obbligo della congrua motivazione, non sono sufficienti il mero richiamo formale e la sola citazione del curriculum degli studi e delle prove di esame, in quanto occorre che la commissione dia, nella formulazione del giudizio, una precisa valutazione degli elementi motivando, con logica conseguenziale, come il giudizio stesso scaturisca, in modo armonioso, dagli elementi predetti. 5. Il giudizio e' integrato da un voto espresso da tutti i componenti la commissione, che costituisce il momento di sintesi della valutazione di tutti gli elementi di cui la commissione e' in possesso, secondo il disposto dell'art. 8 della legge n. 119/1969 e dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970. Per i candidati dichiarati maturi il voto e' unico e va espresso in sessantesimi. 6. Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possono ottenere l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe. 7. Nei riguardi dei candidati privatisti agli esami di maturita' professionale dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, a maggioranza semplice, se essi possono ottenere la idoneita' all'ultima classe, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970. 8. I candidati privatisti agli esami di maturita' professionale che non abbiano ottenuto la idoneita' all'ultima classe possono, nella sessione autunnale, sostenere l'esame di idoneita' alla medesima classe soltanto per un diverso corso post-qualifica, sempreche', ovviamente, il diploma di qualifica di cui sono eventualmente in possesso, ammetta l'iscrizione a tale diverso corso. Art. 57. Pubblicazione dei risultati 1. L'esito degli esami e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede principale della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono (sedi aggiunte e aggregate). 2. Il giudizio di cui al precedente art. 55 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari, vengono comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto, giudizi e valutazioni devono essere riportati, a cura della commissione, sui registri di esame prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice. 3. Nel caso in cui la commissione comprenda sedi aggiunte o aggre- gate, anche di provincia diversa, copia del registro e' inviata per estratto, a cura della commissione, agli istituti di provenienza dei candidati e ai competenti provveditori agli studi. 4. Per gli esami di maturita' concernenti gli alunni delle classi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, si richiamano le disposizioni impartite con il decreto ministeriale che disciplina la materia. Art. 58. Diplomi e certificati 1. Ferma restando la competenza della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, il presidente medesimo deleghera' il capo d'istituto al rilascio dei diplomi stessi. 2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai capi degli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Universita', purche' successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma di maturita'. 3. Sono abrogate le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio". 4. Le firme sui certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturita' professionale per odontotecnico o per ottico ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformita' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella H, nonche' a tutti i corsi di laurea universitari. Esso, invece, non puo' ritenersi valido per l'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico o di ottico, regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, deve essere apposta la seguente esplicita dicitura: "Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265". Analoga dicitura deve essere, del pari, inserita sul certificato. Roma, 25 gennaio 1994 Il Ministro: JERVOLINO RUSSO