IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902, recante norme per la  disciplina  del  credito  agevolato  al
settore  industriale  e  la  legge  12  agosto  1977, n. 675, recante
provvedimenti per il coordinamento  della  politica  industriale,  la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
  Vista  la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le
operazioni  di  credito   agevolato   a   favore   delle   iniziative
commerciali;
  Vista  la  legge  1  dicembre  1971,  n. 1101, recante norme per la
ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione  dell'industria  e
dell'artigianato  tessili  e  l'art.  9 della legge 8 agosto 1972, n.
464, che estende anche alle imprese non  tessili  le  provvidenze  di
carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;
  Viste  le  leggi  4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25
febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;
  Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457,  modificata  ed  integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre  1963
(settore industriale);
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
  Visti i decreti numeri 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431
del  31  marzo  1977,  n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13
aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno  1981
e dell'8 agosto 1986, nonche' i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14
agosto  1987  recanti  norme  per  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento  da  applicare  alle  operazioni  di  credito   agevolato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  del  7 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13  dicembre  1993,  con  il  quale  la
commissione  onnicomprensiva  da riconoscere agli istituti di credito
per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato  previste
dalle  leggi  sopracitate  e'  stata  fissata, per l'anno 1994, nella
misura dell'1 per cento;
  Visto il proprio decreto del 28  dicembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre
1993, con il quale e' stato fissato nella misura del 10,95 per  cento
il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1994;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della determinazione del tasso di riferimento per il mese di febbraio
1994, ha reso noto che il costo medio della provvista  dei  fondi  e'
pari al 10,10 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle norme indicate in premessa e' pari al 10,10
per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dell'1 per cento, il tasso di riferimento per  il  mese  di  febbraio
1994 e' pari all'11,10 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 gennaio 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO