AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1. I soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma  e
a  Firenze,  rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993,
per i quali e' stato disposto con decreto-legge 12  giugno  1993,  n.
186,   convertito   dalla  legge  9  luglio  1993,  n.  219  (a),  il
differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di
natura tributaria e del contributo a favore  del  Servizio  sanitario
nazionale,  devono corrispondere, senza il pagamento degli interessi,
le somme dovute e non versate per effetto  del  differimento  stesso,
decorrente  dalle  date  sopra  indicate,  secondo  le modalita' e le
scadenze sotto elencate:
    a) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni  rela-
tive alle liquidazioni periodiche i cui termini scadevano nel periodo
di  differimento, devono essere comprese nella dichiarazione relativa
all'anno 1993 e  l'imposta  dovuta  sulla  base  della  dichiarazione
stessa  deve  essere  corrisposta  in  due  rate  di  uguale  importo
scadenti, rispettivamente, il 5 marzo 1994 ed il 5 settembre 1994;
    b)  i  versamenti  delle  imposte  sui  redditi   relativi   alla
dichiarazione   per   il  periodo  di  imposta  1992,  devono  essere
effettuati  in  due  rate,  di  pari   importo,   da   corrispondere,
rispettivamente,  entro  il  31 gennaio 1994 ed il 30 settembre 1994.
Gli acconti relativi al periodo di imposta 1993 devono essere versati
in due rate, di pari importo, entro il  31  gennaio  1994  ed  il  30
aprile 1994;
    c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo per il quale e'
stato  disposto  il  differimento  devono essere ripartite in quattro
rate trimestrali, scadenti:
    1) per i soggetti colpiti dagli eventi di Roma, tra il 1 ed il 15
gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei  mesi  di
maggio  e  giugno 1993; tra il 1 ed il 15 marzo 1994, con riferimento
alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il  1
ed  il  15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei
mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1 ed il 15  settembre  1994,
con  riferimento  alle  ritenute  non  versate nei mesi di novembre e
dicembre 1993;
    2) per i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze, tra il 1 ed il
15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate  nel  mese
di  giugno  1993;  tra il 1 ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle
ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1 ed il
15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di
settembre e ottobre 1993; tra il 1  ed  il  15  settembre  1994,  con
riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre
1993;
    d)  il  recupero  dei tributi iscritti a ruolo e non corrisposti,
anche in materia di tributi  locali,  per  effetto  del  differimento
disposto  con  il  decreto-legge  12  giugno 1993, n. 186, convertito
dalla legge 9 luglio 1993, n.  219  (a),  deve  essere  effettuato  a
decorrere  dal  mese di febbraio 1994, mediante pagamento dilazionato
in  sei  rate,  di  pari  importo,  scadenti  alle   date   stabilite
dall'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602  (b).  Il  recupero  dei   tributi   locali
riscuotibili   con   sistema  diverso  dall'iscrizione  a  ruolo  non
disciplinato dalle disposizioni che precedono deve essere  effettuato
in dodici rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 1994;
    e)  il  versamento delle somme dovute e non corrisposte, relative
al contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, deve  essere
effettuato   in   due   rate,  di  pari  importo,  da  corrispondere,
rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994.
  2. All'onere derivante dal  presente  articolo,  valutato  in  lire
trecento  milioni  per  l'anno  1993,  si provvede mediante riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1993-1995,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per  l'anno  finanziario  medesimo,  all'uopo  utilizzando
parte  dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
   (a)  L'art.  1  del D.L. n. 186/1993 (Differimento dei termini per
gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli  eventi
criminosi  di  Roma  e di Firenze) stabilisce che: "Nei confronti dei
soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma - via Ruggero Fauro -
e di Firenze - via dei Georgofili e via Lambertesca - e' differita al
20 dicembre 1993 la scadenza dei termini relativi agli adempimenti  e
ai  versamenti  di  natura  tributaria  e del contributo a favore del
Servizio sanitario nazionale". L'art. 2 del medesimo decreto  precisa
che:  "I soggetti di cui all'art. 1 sono identificati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto". Con D.P.C.M. 12 luglio 1993 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 161 del 12 luglio
1993) si e' provveduto ad identificare tali soggetti.
   (b) Il D.P.R. n. 602/1973 reca:  "Disposizioni  sulla  riscossione
delle  imposte  sui redditi". Si trascrive il testo del relativo art.
18, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n.  920,
poi  modificato  dall'art.  13 del D.P.R. 28 dicembre 1980, n. 787, e
dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309:
   "Art.  18  (Ripartizione  delle  imposte  in  rate).  - Le imposte
iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono
ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei  mesi
di  aprile  e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e
novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i
ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile  per  i  ruoli  di
dicembre.
   L'imposta  locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta
dai soggetti all'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e'
iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno
10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente
per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.
   Le  imposte  iscritte  nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari
sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile.
             Le imposte liquidate ai sensi degli articoli 36-  bis  e
          36-  ter  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, ed iscritte  nei  ruoli  principali
          sono  riscosse  in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di
          giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente  per  i
          ruoli   di  febbraio,  luglio,  settembre  e  dicembre.  Le
          ritenute alla fonte liquidate ai sensi  del  predetto  art.
          36-  bis  ed  iscritte  nei ruoli speciali sono riscosse in
          unica soluzione alla scadenza immediatamente  successiva  a
          quella prevista dal comma precedente".