AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. I soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993, per i quali e' stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219 (a), il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, devono corrispondere, senza il pagamento degli interessi, le somme dovute e non versate per effetto del differimento stesso, decorrente dalle date sopra indicate, secondo le modalita' e le scadenze sotto elencate: a) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni rela- tive alle liquidazioni periodiche i cui termini scadevano nel periodo di differimento, devono essere comprese nella dichiarazione relativa all'anno 1993 e l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa deve essere corrisposta in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 5 marzo 1994 ed il 5 settembre 1994; b) i versamenti delle imposte sui redditi relativi alla dichiarazione per il periodo di imposta 1992, devono essere effettuati in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 settembre 1994. Gli acconti relativi al periodo di imposta 1993 devono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994; c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo per il quale e' stato disposto il differimento devono essere ripartite in quattro rate trimestrali, scadenti: 1) per i soggetti colpiti dagli eventi di Roma, tra il 1 ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di maggio e giugno 1993; tra il 1 ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1 ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1 ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993; 2) per i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze, tra il 1 ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nel mese di giugno 1993; tra il 1 ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1 ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1 ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993; d) il recupero dei tributi iscritti a ruolo e non corrisposti, anche in materia di tributi locali, per effetto del differimento disposto con il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219 (a), deve essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1994, mediante pagamento dilazionato in sei rate, di pari importo, scadenti alle date stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (b). Il recupero dei tributi locali riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo non disciplinato dalle disposizioni che precedono deve essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 1994; e) il versamento delle somme dovute e non corrisposte, relative al contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, deve essere effettuato in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994. 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire trecento milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) L'art. 1 del D.L. n. 186/1993 (Differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze) stabilisce che: "Nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma - via Ruggero Fauro - e di Firenze - via dei Georgofili e via Lambertesca - e' differita al 20 dicembre 1993 la scadenza dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale". L'art. 2 del medesimo decreto precisa che: "I soggetti di cui all'art. 1 sono identificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Con D.P.C.M. 12 luglio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1993) si e' provveduto ad identificare tali soggetti. (b) Il D.P.R. n. 602/1973 reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi". Si trascrive il testo del relativo art. 18, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, poi modificato dall'art. 13 del D.P.R. 28 dicembre 1980, n. 787, e dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309: "Art. 18 (Ripartizione delle imposte in rate). - Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre. L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile. Le imposte liquidate ai sensi degli articoli 36- bis e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36- bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente".