IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Vista  la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n.  43  istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e  di  altri  enti  pubblici,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;
   Visto  il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la
regione autonoma Valle d'Aosta sono stati determinati, ai  sensi  del
combinato  disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti  territoriali  da  valere
per  il  primo  quinquennio  di  applicazione  del  funzionamento del
servizio di riscossione dei tributi;
   Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di
gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni  del
servizio  di  riscossione  previsto  dall'art.  113  del  decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43  e  che,  dal  1
gennaio  1995,  ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica medesimo decorrera' il periodo di  gestione  a  regime  di
durata decennale;
   Visto  l'art.  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43
del 1988, che detta disposizioni per la determinazione  degli  ambiti
territoriali delle concessioni;
   Ritenuto  che,  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 7 sopra citato,
occorre procedere alla determinazione degli ambiti  per  il  predetto
periodo   decennale,   individuando  per  aree  di  norma  a  livello
provinciale,  l'unita'  organizzativa  piu'   conveniente   ai   fini
dell'efficienza,  economicita' e produttivita' della gestione, tenuto
conto del numero dei  contribuenti  e  dell'ammontare  globale  delle
entrate  riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che
giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;
   Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte
delle aziende concessionarie si e' rilevato che  la  predetta  unita'
organizzativa  e',  individuabile  con  riferimento  alla  dimensione
provinciale  dell'ambito,  il   che   consente,   tra   l'altro,   il
raggiungimento di notevoli economie di scala;
   Ritenuto  pertanto  che  i  requisiti indicati dal legislatore nel
predetto comma  2  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.  43  del  1988  possono  rinvenirsi  di  norma  nella
dimensione provinciale degli ambiti  territoriali  delle  concessioni
del servizio di riscossione dei tributi;
   Visto  il  comma  3  dell'art.  7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988, che indica  termini  e  modalita'  per  le
modifiche  degli  ambiti  territoriali di cui al comma 2 dello stesso
articolo;
   Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art.  3
del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio  1994,  che  qui  si  intende
integralmente riportato;
                              Decreta:
   Per  la regione autonoma Valle d'Aosta e' determinato, a decorrere
dal 1 gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da  valere  per  il
periodo  di  concessione  decennale  del  servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato  e  di  altri  enti  pubblici,
comprendente tutti i comuni della provincia stessa.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 1994
                                                   Il Ministro: GALLO