IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Vista la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657  e  successive
modificazioni;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e  di  altre
entrate  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici, emanato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;
   Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 1989 con i  quali,  per  le
province  di  Arezzo,  Belluno,  Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi,
Campobasso, Chieti,  Como,  Cosenza,  Frosinone,  Gorizia,  Grosseto,
Imperia, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara,
Matera,   Modena,   Novara,   Nuoro,  Padova,  Parma,  Pesaro-Urbino,
Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio  Emilia,  Rieti,
Rovigo,  Sassari,  Savona,  Siena,  Sondrio,  Teramo,  Terni, Trento,
Treviso, Trieste, Vercelli, Vicenza, Viterbo e' stato determinato, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  n.  43  del  1988,  un  unico  ambito
territoriale da valere per il primo quinquennio di  applicazione  del
funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;
   Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di
gestione  di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del
servizio di  riscossione  previsto  dall'art.  113  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1988,  n. 43 e che, dal 1
gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  medesimo  decorrera'  il  periodo di gestione a regime di
durata decennale;
   Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  43
del  1988,  che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti
territoriali delle concessioni;
   Visto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato,  occorre
procedere  alla  determinazione  degli ambiti per il predetto periodo
decennale, individuando per aree  di  norma  a  livello  provinciale,
l'unita'  organizzativa  piu'  conveniente  ai  fini dell'efficienza,
economicita' e produttivita' della gestione, tenuto conto del  numero
dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili,
a  meno  che  non  emergano  elementi  obiettivi che giustifichino la
scelta di un ambito interprovinciale;
   Ritenuto che i requisiti indicati  dal  legislatore  nel  predetto
comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43
del  1988  possono  rinvenirsi  di norma nella dimensione provinciale
degli  ambiti  territoriali  delle  concessioni   del   servizio   di
riscossione dei tributi;
   Ritenuto pertanto che gli ambiti territoriali unici delle province
sopra  elencate  possono  considerarsi  rispondenti sin dalla data di
inizio della gestione  ai  criteri  di  determinazione  previsti  dal
citato   comma  2  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 43 del 1988;
   Considerato che, conseguentemente, per  gli  ambiti  in  questione
puo' essere richiesto il rinnovo della concessione conferita ai sensi
dell'art.  115  del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
1988;
   Visti i decreti legislativi in data 6 marzo 1992, numeri 248, 249,
250, 252 e 253 con i quali vengono rispettivamente istituite le prov-
ince di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini e Vibo Valentia;
   Visto  il  decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 254, con il quale
viene istituita la provincia di Prato;
   Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, con il  quale
viene istituita la provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
   Considerato  che le suddette province sono state formate da comuni
appartenenti  alle  province  di  Vercelli,  Novara,  Bergamo,  Como,
Milano, Forli'-Cesena, Firenze e Catanzaro;
   Visto  il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43,
reso  nelle  adunanze  del  25  e 28 gennaio 1994, che qui si intende
integralmente riportato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Gli ambiti  territoriali  individuati  per  il  primo  periodo  di
gestione  quinquennale  con  riferimento  al  territorio  dell'intera
provincia restano determinati, quali ambiti  unici,  per  il  periodo
decennale  delle  concessioni  del servizio di riscossione decorrente
dal 1 gennaio 1995.