AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
  Il  comma  2  dell'art.  1  della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30  settembre  1993,  n.
390".  Il  D.L.  n.  390/1993,  di  contenuto  pressoche'  analogo al
presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei
termini costituzionali (il relativo comunicato  e'  stato  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 283 del 2 dicembre
1993).
                               Art. 1.
                 Trasformazione dell'Amministrazione
                delle poste e delle telecomunicazioni
  1. L'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e'
trasformata   in  ente  pubblico  economico  denominato  ente  "Poste
Italiane", con effetto dalla data di efficacia dei decreti di  nomina
degli  organi  previsti  dall'articolo 3, che dovranno essere emanati
entro e non oltre il 31 dicembre 1993.
  2.  Entro  il  31  dicembre  1996,  l'ente  "Poste   Italiane"   e'
trasformato  in  societa'  per  azioni. A tal fine, entro la medesima
data, il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica
delibera   in   ordine  alla  proprieta'  ed  al  collocamento  delle
partecipazioni azionarie, favorendone la  massima  diffusione  tra  i
risparmiatori.  Lo  schema di delibera del Comitato interministeriale
per la  programmazione  economica  e'  preventivamente  inviato  alle
commissioni  parlamentari  competenti  che  esprimono  il  parere nel
termine di giorni trenta.