IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e di montagna; Visto in particolare l'art. 15 della stessa legge n. 984/1977 che, ai fini dell'utilizzazione e della valorizzazione dei terreni di collina e di montagna, prevede fra l'altro la preventiva individuazione delle zone di intervento; Vista la delibera CIPAA 13 dicembre 1979, con la quale e' stato adottato il Piano agricolo nazionale pluriennale predisposto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 984/1977 ed in particolare la delimitazione delle aree di intervento indicate nel Piano di settore relativo ai terreni di collina e di montagna; Viste le delibere CIPAA 6 aprile 1983 e 28 novembre 1985, CIPE 28 maggio 1987 e 28 giugno 1990, con le quali sono state approvate talune modificazioni ed aggiornamenti alla delimitazione delle aree di intervento nel settore dei terreni collinari e montani di cui sopra; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmi in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione e in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale; Visto l'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che adotta la delimitazione di cui all'art. 15 della legge n. 984/1977 ai fini della concessione della agevolazioni contributive nelle aziende agricole, nonche' l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 che alle lettera h) adotta la succitata delimitazione di cui all'art. 15 ai fini dell'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli; Vista la proposta del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 10128 del 6 ottobre 1993 concernente la richiesta di inclusione del comune di Soddi' nella gia' citata delimitazione delle aree di intervento nel settore dei terreni di collina e di montagna; Considerato che il comune di Soddi' e' stato costituito, per effetto della legge regionale n. 15/1979, mediante distaccamento di una parte del comune di Ghilarza, classificato come zona agricola svantaggiata per l'intero territorio con delibera CIPE 28 novembre 1985; Considerato inoltre che per la compilazione dell'elenco delle zone svantaggiate il Ministero dell'agricoltura non ha potuto lavorare su elenchi di comuni e cartografie sempre aggiornati; Vista la nota n. 3238/10089 del 14 febbraio 1992, nella quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esprime l'avviso che il comune di Soddi' possa essere inserito nella delimitazione di cui all'art. 15 in quanto incorporato, nella delibera CIPAA del 28 novembre 1985, nel comune di Ghilarza a sua volta ricompreso come interamente svantaggiato; Considerato che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha dato incarico alla Cooperativa architetti e ingegneri di Reggio Emilia di realizzare un programma relativo alla individuazione delle zone svantaggiate, a livello di singola regione e per circoscrizione territoriale, che tale studio e' in corso di realizzazione per dieci regioni e che nel 1994 potra' probabilmente essere portato a compimento anche per le restanti regioni; Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Delibera: Il comune di Soddi' e' inserito nella sua interezza nella delimitazione delle aree di cui all'art. 15 della legge n. 984/1977, con decorrenza dalla data della delibera CIPAA di primo inserimento del comune di Ghilarza, nel cui ambito figurava totalmente ricompreso (28 novembre 1985). In attesa delle conclusioni dello studio citato nelle premesse, in corso di realizzazione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e finalizzato alla individuazione di oggettivi criteri ed indici di svantaggio, il Comitato invita il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a non proporre richieste di ampliamento della delimitazione di cui al citato art. 15, delimitazione che potra' essere oggetto di revisione alla luce dei risultati dello studio medesimo. Roma, 21 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA