IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  27  marzo 1992, n. 257, che detta disposizioni in
materia di cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visti in particolare il comma 3 dell'art. 13 che demanda  al  CIPE,
su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'individuzione  dei  criteri  per   la   selezione   delle   imprese
estrattrici  o  utilizzatrici  di  amianto interessate da processi di
ristrutturazione e riconversione ovvero caratterizzate  da  procedure
di dismissione o fallimento;
  Vista la propria precedente deliberazione in data 7 giugno 1993 con
la  quale  sono  stati  individuati  i criteri per la selezione delle
imprese  estrattrici  o  utilizzattrici  dell'amianto  che  avrebbero
dovuto   denunciare   eccedenze   di   manodopera   da  collocare  in
pensionamento anticipato entro il termine del 23 luglio 1993;
  Vista, altresi', la propria deliberazione, in data 19 ottobre  1993
con  la  quale  sono state accertate le eccedenze di manodopera delle
predette imprese;
  Considerato che con la predetta deliberazione sono state  accertate
eccedenze  in  numero  pari  a trecentocinquanta, inferiori al limite
massimo di seicento unita' fissato dalla legge;
  Ritenuto opportuno fissare un nuovo termine di presentazione  delle
dichiarazioni  di  eccedenza  al  fine  di  agevolare  al  massimo il
riassetto degli organici delle imprese in concomitanza con i processi
di dismissione delle lavorazioni dell'amianto;
                               Delibera:
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  comma  2
dell'art.  13  della  legge 27 marzo 1992, n. 257, i dipendenti delle
imprese industriali che estraggono od utilizzano  l'amianto,  secondo
quanto  definito  dalle  lettere  a)  e b) dell'art. 2 della legge n.
257/1992 e avuto riguardo all'uso dell'amianto  quale  materia  prima
impiegata nel processo produttivo e che:
   abbiano predisposto piani di ristrutturazione o riconversione atti
a   consentire  il  prosieguo  dell'attivita'  produttiva  attraverso
l'introduzione di nuove tecnologie o la conversione  degli  impianti,
eventualmente  preceduti  da una fase di ricerca e sperimentazione di
materiali sostitutivi dell'amianto, ovvero,
   abbiano in corso processi di dismissione o procedure  fallimentari
purche' non sia stato effettuato il licenziamento del personale prima
dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992.
  2.  Il  CIPE  procedera' alla selezione delle imprese beneficiarie,
nel limite  massimo  di  duecentocinquanta  unita',  sulla  base  dei
seguenti criteri:
    a)  efficacia  del  piano  di ristrutturazione o ricoversione nei
confronti degli obiettivi programmati e dei tempi stabiliti;
    b) dimensione d'impresa e ampiezza  degli  esuberi  con  riguardo
anche alle misure collaterali al prepensionamento contenute nel piano
di gestione delle eccedenze.
  3.  Le  imprese,  singolarmente  o  per  gruppo  di appartenza, che
intendono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2  dell'art.
13  della  legge  27  marzo 1992, n. 257, devono presentare al CIPE -
D.G.A.P.E., entro venti giorni dalla data della  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale della presente deliberazione, le domande relative
alla dichiarazione di eccedenza strutturale di manodopera, secondo lo
schema di cui all'allegato A, corredate dal piano di ristrutturazione
o riconversione o  di  dismissione,  ovvero  dalla  dichiarazione  di
procedura fallimentare in corso, e dai dati di cui all'allegato B.
   Roma, 19 gennaio 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA