IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta disposizioni in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto; Visti in particolare il comma 3 dell'art. 13 che demanda al CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'individuzione dei criteri per la selezione delle imprese estrattrici o utilizzatrici di amianto interessate da processi di ristrutturazione e riconversione ovvero caratterizzate da procedure di dismissione o fallimento; Vista la propria precedente deliberazione in data 7 giugno 1993 con la quale sono stati individuati i criteri per la selezione delle imprese estrattrici o utilizzattrici dell'amianto che avrebbero dovuto denunciare eccedenze di manodopera da collocare in pensionamento anticipato entro il termine del 23 luglio 1993; Vista, altresi', la propria deliberazione, in data 19 ottobre 1993 con la quale sono state accertate le eccedenze di manodopera delle predette imprese; Considerato che con la predetta deliberazione sono state accertate eccedenze in numero pari a trecentocinquanta, inferiori al limite massimo di seicento unita' fissato dalla legge; Ritenuto opportuno fissare un nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni di eccedenza al fine di agevolare al massimo il riassetto degli organici delle imprese in concomitanza con i processi di dismissione delle lavorazioni dell'amianto; Delibera: 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i dipendenti delle imprese industriali che estraggono od utilizzano l'amianto, secondo quanto definito dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge n. 257/1992 e avuto riguardo all'uso dell'amianto quale materia prima impiegata nel processo produttivo e che: abbiano predisposto piani di ristrutturazione o riconversione atti a consentire il prosieguo dell'attivita' produttiva attraverso l'introduzione di nuove tecnologie o la conversione degli impianti, eventualmente preceduti da una fase di ricerca e sperimentazione di materiali sostitutivi dell'amianto, ovvero, abbiano in corso processi di dismissione o procedure fallimentari purche' non sia stato effettuato il licenziamento del personale prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992. 2. Il CIPE procedera' alla selezione delle imprese beneficiarie, nel limite massimo di duecentocinquanta unita', sulla base dei seguenti criteri: a) efficacia del piano di ristrutturazione o ricoversione nei confronti degli obiettivi programmati e dei tempi stabiliti; b) dimensione d'impresa e ampiezza degli esuberi con riguardo anche alle misure collaterali al prepensionamento contenute nel piano di gestione delle eccedenze. 3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenza, che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, devono presentare al CIPE - D.G.A.P.E., entro venti giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, le domande relative alla dichiarazione di eccedenza strutturale di manodopera, secondo lo schema di cui all'allegato A, corredate dal piano di ristrutturazione o riconversione o di dismissione, ovvero dalla dichiarazione di procedura fallimentare in corso, e dai dati di cui all'allegato B. Roma, 19 gennaio 1994 Il Presidente delegato: SPAVENTA