IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e succes- sive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica"; Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59; Visto, in particolare, l'art. 7, del citato decreto-legge che prevede l'inventario ed il marcaggio gratuito delle pelli intere, allo stato grezzo o lavorato, delle specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e suc- cessive modificazioni; Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, del citato decreto-legge prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero, concernente le modalita' per l'effettuazione del marcaggio e dell'inventario sopra menzionati; Vista la risoluzione 8.14 della Conferenza delle Parti della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, concernente il sistema di marcaggio universale per l'identificazione delle pelli appartenenti all'ordine Crocodylia; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, le pelli intere di rettile appartenenti all'ordine Crocodylia - le cui specie sono riportate in allegato al presente decreto - denunciate ai sensi del medesimo articolo e delle quali e' stata verificata la regolare importazione, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito con marche non riutilizzabili. 2. Il Corpo forestale dello Stato potra' avvalersi, durante le operazioni di marcaggio di cui al presente articolo, di esperti, anche di nazionalita' straniera, nell'identificazione delle pelli. 3. Il Corpo forestale dello Stato provvede a tenere aggiornato un registro delle pelli denunciate e marcate ai sensi del comma 1 del presente articolo, indicando sul medesimo registro la specie animale alla quale appartiene la pelle, l'origine e la provenienza delle pelli e la relativa documentazione CITES di accompagnamento. 4. Il Corpo forestale dello Stato provvede ad informare, su base trimestrale, il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, ed il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, degli aggiornamenti del registro di cui al comma 3 del presente articolo.