IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                                  E
                             IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la  "Disciplina
dei  reati  relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione,  firmata  a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e succes-
sive modificazioni, nonche' norme per  la  commercializzazione  e  la
detenzione  di  esemplari  vivi  di  mammiferi  e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica";
  Visto  il  decreto-legge  12  gennaio  1993,  n.   2,   concernente
"Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge 7 febbraio 1992, n. 150, in
materia di commercio e detenzione  di  esemplari  di  fauna  e  flora
minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1993, n. 59;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  del  citato decreto-legge che
prevede l'inventario ed il marcaggio  gratuito  delle  pelli  intere,
allo  stato  grezzo  o lavorato, delle specie appartenenti all'ordine
Crocodylia  ed  incluse  nell'allegato  A,  appendici  I  e  II,  del
regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e suc-
cessive modificazioni;
  Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, del citato decreto-legge
prevede  l'emanazione  di  un  decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste  e  con  il
Ministro  del  commercio  con  l'estero, concernente le modalita' per
l'effettuazione del marcaggio e dell'inventario sopra menzionati;
  Vista la  risoluzione  8.14  della  Conferenza  delle  Parti  della
convenzione  di  Washington,  tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13
marzo 1992,  concernente  il  sistema  di  marcaggio  universale  per
l'identificazione delle pelli appartenenti all'ordine Crocodylia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  dell'art. 7 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.  59,  le
pelli  intere  di rettile appartenenti all'ordine Crocodylia - le cui
specie sono riportate in allegato al presente decreto - denunciate ai
sensi del medesimo articolo e delle  quali  e'  stata  verificata  la
regolare  importazione,  sono  sottoposte  ad  inventario e marcaggio
gratuito con marche non riutilizzabili.
  2. Il Corpo forestale dello  Stato  potra'  avvalersi,  durante  le
operazioni  di  marcaggio  di  cui  al presente articolo, di esperti,
anche di nazionalita' straniera, nell'identificazione delle pelli.
  3. Il Corpo forestale dello Stato provvede a tenere  aggiornato  un
registro  delle  pelli  denunciate e marcate ai sensi del comma 1 del
presente articolo, indicando sul medesimo registro la specie  animale
alla  quale  appartiene  la  pelle,  l'origine e la provenienza delle
pelli e la relativa documentazione CITES di accompagnamento.
  4.  Il  Corpo  forestale dello Stato provvede ad informare, su base
trimestrale, il  Ministero  dell'ambiente  -  Servizio  conservazione
della  natura, ed il Ministero del commercio con l'estero - Direzione
generale  importazioni  ed  esportazioni,  degli  aggiornamenti   del
registro di cui al comma 3 del presente articolo.