IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto  l'art.  7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  sulla
protezione delle bellezze naturali;
  Visto  il  regolamento  3  giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto l'art.  82,  secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Considerato   che   la   soprintendenza   per  i  beni  ambientali,
architettonici, artistici e storici di Salerno  per  le  province  di
Salerno  ed  Avellino  nella  nota  n.  4958  del 27 febbraio 1993 ha
formulato una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939,  per  un'area
ricadente  nei  comuni  di  Serre,  Postiglione  e  Campagna  e cosi'
perimetrata:
   partendo dalla foce del torrente  Alimenta,  affluente  del  fiume
Sele,  si  risale  lungo  tale  torrente  fino alla quota 126 dove in
localita' Pagliarelle si  prende  la  strada  provinciale  Umberto  I
(detta  Strada  Vecchia)  che,  toccando le quote 68, 253, 254, 277 e
323, attraversa la localita' Aliterno e Zonzo, in  prossimita'  della
quota  301  si  abbandona  la  strada sin qui percorsa e si prende, a
sinistra, il  sentiero  che  passando  per  Casa  D'Agostino  e  Casa
Manzione  giunge  in  localita'  Lago Rosso, e di qui al fiume Sele a
quota 58. Da questo punto si attraversa il fiume Sele in linea  retta
portandosi,  verso  nord,  a quota 57 sulla sponda opposta; si risale
quindi lungo l'impluvio naturale fino ad incontrare, a  sinistra,  la
stradina  in  localita'  Saggine che toccando le quote 83, 143, 203 e
201 interseca il tratturo in localita' Tori. Si segue detto tratturo,
con direzione ovest, fino oltrepassare il torrente Acerra e si giunge
quindi a quota 142.  Di  qui  si  prende  a  destra  la  stradina  in
localita' Piani di Varano che tocca le quote 184, 192 e 198. Da quota
198  si  prende  la stradina che, con direzione Sud, porta alla quota
132, si prosegue quindi con direzione ovest fino a quota 128, dove  a
sinistra si prende il tratturo che conduce al fiume Tenza a quota 69;
oltrepassando  il fiume Tenza si prosegue lungo il tratturo fino alla
localita' Rofigliani, dove si incontra la  strada  carrabile  che  va
seguita    fino   alla   stazione   ferroviaria   di   Serre-Persano;
oltrepassando la linea ferrata si prosegue con direzione sud lungo la
stradina che passando per la quota 42 conduce fino al fiume Sele e di
qui al punto di partenza;
  Considerato che la zona suddetta, dominata dalla presenza del  Sele
e dalla straordinaria quinta scenografica dei Monti Alburni, presenta
una sua suggestiva bellezza dovuta alla presenza di ambienti diversi:
il  lago  colonizzato  per  circa  1/3  dalla  vegetazione acquatica,
prevalentemente  canneti  che  trattengono  e  compattano  i  detriti
fluviali  fino alla comparsa dei primi salici e lo spettacolare bosco
igrofilo composto da pioppi, salici ed ontani che circonda  la  parte
alta  dell'invaso e prosegue a tratti per alcuni chilometri di fiume,
fondendosi con esso durante la piena;
  Rilevata la necessita' e  l'urgenza  di  sottoporre  ad  un  idoneo
provvedimento  di  tutela l'area sopradescritta, nella quale e' stata
istituita  sin  dal  1977  l'Oasi  di  Persano  per   la   protezione
faunistica;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato di settore per i
beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per  i  beni
culturali e ambientali nella seduta del 12 ottobre 1993;
                              Decreta:
  L'area ricadente nei comuni di Serre, Postiglione e Campagna, cosi'
come  sopra perimetrata, e' dichiarata di notevole interesse pubblico
ai sensi della legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  ed  in  applicazione
dell'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616,  ed  e'  pertanto  soggetta  a  tutte  le  disposizioni
contenute  nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto
del Presidente della Repubblica.
  La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,  artistici
e  storici  di  Salerno  e  Avellino  provvedera'  a  che copia della
Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto  venga  affissa  ai
sensi  e  per  gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n.
1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357,  all'albo
dei  comuni  interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa,
con relativa planimetria  da  allegare,  venga  depositata  presso  i
competenti uffici dei comuni stessi.
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammessa proposizione di ricorso
giurisdizionale  avanti   al   tribunale   amministrativo   regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero  e'  ammesso  ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.    1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 29 novembre 1993
                                                 Il Ministro: RONCHEY