IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e succes- sive modificazioni; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 4 della legge n. 502/1992; Viste le deliberazioni del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del 16 settembre 1993 e 28 settembre 1993; Vista la deliberazione del senato accademico dell'8 ottobre 1993; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 26 ottobre 1993; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1993; Sentito il parere del direttore amministrativo; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, e' modificato come segue: 1) all'art. 1 e' inserito dopo il primo comma il seguente periodo: "L'Universita' degli studi 'La Sapienza' di Roma, comprende l'azienda Policlinico Umberto I disciplinata dall'art. 85- bis"; 2) dopo l'art. 85 e' inserito l'art. 85- bis concernente l'attivita' sanitaria svolta dalla facolta' di medicina e chirurgia nell'ambito del Policlinico Umberto I. Attivita' sanitaria Art. 85-bis. - 1. "La Sapienza", e, per essa, la facolta' di medicina e chirurgia, effettua nell'ambito del Policlinico Umberto I e nelle strutture convenzionate regionali e di regioni limitrofe, le attivita' sanitarie, in connessione inscindibile con le attivita' didattiche e di ricerca. Art. 85-bis. - 2. Il Policlinico Umberto I e' una azienda de "La Sapienza"; dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. L'azienda e' costituita con decreto del rettore che ne e' il rappresentante legale. Art. 85-bis. - 3. La gestione del Policlinico Umberto I e' informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centro di costo, basati sulle prestazioni effettuate. Art. 85-bis. - 4. Il rettore emana, previa proposta del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, e in seguito a delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, un decreto concernente le modalita' organizzative del Policlinico Umberto I. L'organizzazione assistenziale del Policlinico deve prevedere un numero di divisioni o servizi speciali pari almeno a quelli esistenti. Eventuali aumenti saranno deliberati compatibilmente con le esigenze didattiche, scientifiche ed assistenziali della facolta' medica. Ove i posti di professore di prima fascia si discostino di oltre il 10% della meta' dei posti dei professori di ruolo, le apicalita' non coperte dai professori di prima fascia sono confermate e/o conferite a professori di seconda fascia in modo stabile e con le relative strutture. Art. 85-bis. - 5. Il rettore emana, su proposta della facolta' di medicina e chirurgia, e in seguito a delibera del consiglio di amministrazione di Ateneo, un decreto concernente le modalita' di gestione del Policlinico Umberto I. Art. 85-bis. - 6. Sono organi del Policlinico Umberto I: a) il direttore generale e' nominato con decreto del rettore, sentito il consiglio di facolta'; il direttore generale dura in carica cinque anni, puo' essere rinnovato ed altresi' motivatamente rimosso dal rettore; b) il collegio dei revisori, nominato dal consiglio di amministrazione con gli stessi criteri del collegio dei sindaci dell'Ateneo, dura in carica cinque anni; c) il direttore amministrativo, nominato dal rettore di concerto con il direttore generale fra i funzionari e i dirigenti in servizio presso questo Ateneo, dura in carica cinque anni; d) il consiglio dei sanitari, la cui composizione e funzione saranno stabilite con apposito regolamento interno; e) il direttore sanitario, nominato con provvedimento motivato dal direttore generale, acquisito il parere del consiglio di facolta'; f) il consiglio per la gestione tecnico-amministrativa (CGTA), presieduto dal rettore e composto: dal direttore generale; dal preside di facolta'; da cinque membri del consiglio di facolta' eletti dallo stesso, di cui almeno uno del corso di laurea in odontoiatria; dal direttore sanitario, con voto consultivo; dal direttore amministrativo, con voto consultivo; da due membri del consiglio di amministrazione. Il direttore generale ha poteri gestionali, in analogia a quelli attribuiti al direttore generale delle aziende ospedaliere, fatto salvo l'obbligo di far riferimento alle linee scientifico, culturali e formative approvate dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, e di acquisire il parere vincolante del consiglio per la gestione tecnico-amministrativa su tutti gli atti amministrativi e contabili che non gli siano stati delegati CGTA, nonche' l'approvazione del bilancio e del piano finanziario. Art. 85-bis. - 7. Gli organi del Policlinico Umberto I assumono i poteri ed esercitano le attribuzioni previste dagli analoghi organi delle aziende ospedaliere. Art. 85-bis. - 8. Il consiglio di amministrazione di Ateneo, su proposta del direttore generale, sentiti i dipartimenti e gli istituti interessati ed il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, delibera l'adozione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' del Policlinico Umberto I. Art. 85-bis. - 9. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio di amministrazione sull'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 502/1992. Art. 85-bis. - 10. Il rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Ateneo, provvede a risolvere il contratto del direttore generale, dichiarandone la decadenza, ed alla sua sostituzione, nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione dell'azienda Policlinico Umberto I presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione. Art. 85-bis. - 11. Su proposta della facolta' di medicina e chirurgia e delibera conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, il rettore emana il provvedimento che definisce gli organici per l'attivita' assistenziale da mettere a disposizione del Policlinico Umberto I all'atto della costituzione come azienda. Gli aggiornamenti degli organici sono disposti con la medesima procedura sentito il direttore generale. Art. 85-bis. - 12. (Equivalenze funzionali). Sino a quando non verra' assunto un modello gestionale del tutto autonomo dal modello ospedaliero, a tutti i professori di ruolo di prima fascia e ai professori di ruolo di seconda fascia, che abbiano maturato o maturino nove anni di anzianita' di ruolo, corrispondenti a quelli necessari per richiedere il bando di concorso per i ruoli di prima fascia (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980) compete la dirigenza di secondo livello, di cui agli articoli 15 e 18 (comma 2) del decreto-legge n. 502/1992. Se dovuto il rinnovo o il mancato rinnovo, dei dirigenti di secondo livello sono disposti dal rettore con provvedimento motivato, acquisito il parere delle facolta', su delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite. Ai professori di ruolo di seconda fascia, che non rientrino nelle possibilita' applicative del precedente comma, compete la dirigenza del primo livello nelle funzioni assistenziali; agli stessi e' possibile conferire la dirigenza di secondo livello, in relazione a quanto previsto dal successivo comma 6. Ai ricercatori universitari confermati compete la dirigenza di primo livello. Il personale dell'area tecnica e di quella socio-sanitaria, laureato in medicina e chirurgia o in odontoiatria, ovvero in settori compresi dalla normativa ospedaliera nell'area sanitaria, con qualifica non inferiore a quella per la quale e' prevista, come titolo d'accesso, la laurea, svolge funzione assistenziale con i dirigenti preposti; allo stesso personale e' possibile conferire la dirigenza di primo livello in relazione a quanto previsto nel successivo comma 6. Le funzioni di cui sopra divengono effettive in relazione alla disponibilita' delle diverse posizioni assistenziali strutturate. Nel caso di piu' aspiranti aventi titolo, la proposta di conferimento delle funzioni di cui sopra e' deliberata dal rettore previo bando di concorso interno, su motivato conforme parere del consiglio di facolta' sulla base del curriculum formativo e professionale degli aspiranti, desunto dai titoli accademici e scientifici - comprendenti anche l'attivita' assistenziale - e dell'anzianita' di ruolo. Art. 85-bis. - 13. L'attivita' gestionale del Policlinico si svolge secondo le norme previste per i centri di spesa di tipo "C", nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' dell'Ateneo. L'attivita' si articola secondo quanto sara' disposto da un regolamento interno da approvarsi da parte del consiglio di amministrazione. Art. 85-bis. - 14. Il consiglio di amministrazione approva i criteri di nomina, definisce il contratto con il direttore generale fissandone la retribuzione. Roma, 30 ottobre 1993 Il rettore: TECCE