IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e succes-
sive modificazioni;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto l'art. 4 della legge n. 502/1992;
  Viste le deliberazioni del consiglio  di  facolta'  di  medicina  e
chirurgia del 16 settembre 1993 e 28 settembre 1993;
  Vista la deliberazione del senato accademico dell'8 ottobre 1993;
  Vista  la  deliberazione  del  consiglio  di amministrazione del 26
ottobre 1993;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1993;
  Sentito il parere del direttore amministrativo;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, e'
modificato come segue:
   1) all'art. 1 e' inserito dopo il primo comma il seguente periodo:
  "L'Universita'  degli  studi  'La  Sapienza'  di  Roma,   comprende
l'azienda Policlinico Umberto I disciplinata dall'art. 85- bis";
  2)   dopo   l'art.  85  e'  inserito  l'art.  85-  bis  concernente
l'attivita' sanitaria svolta dalla facolta' di medicina  e  chirurgia
nell'ambito del Policlinico Umberto I.
                         Attivita' sanitaria
 Art.  85-bis.  -  1.  "La  Sapienza",  e,  per  essa, la facolta' di
medicina e chirurgia, effettua nell'ambito del Policlinico Umberto  I
e  nelle strutture convenzionate regionali e di regioni limitrofe, le
attivita' sanitarie, in connessione  inscindibile  con  le  attivita'
didattiche e di ricerca.
  Art.  85-bis.  -  2. Il Policlinico Umberto I e' una azienda de "La
Sapienza";  dotata  di   autonomia   organizzativa,   amministrativa,
patrimoniale  e  contabile.  L'azienda  e' costituita con decreto del
rettore che ne e' il rappresentante legale.
  Art. 85-bis.  -  3.  La  gestione  del  Policlinico  Umberto  I  e'
informata  al  principio  dell'autonomia  economico-finanziaria e dei
preventivi e consuntivi per centro di costo, basati sulle prestazioni
effettuate.
  Art. 85-bis. - 4. Il rettore emana, previa proposta  del  consiglio
di  facolta'  di  medicina  e  chirurgia, e in seguito a delibera del
senato accademico e del  consiglio  di  amministrazione,  un  decreto
concernente le modalita' organizzative del Policlinico Umberto I.
  L'organizzazione  assistenziale  del  Policlinico deve prevedere un
numero  di  divisioni  o  servizi  speciali  pari  almeno  a   quelli
esistenti.  Eventuali  aumenti saranno deliberati compatibilmente con
le esigenze didattiche, scientifiche ed assistenziali della  facolta'
medica.
  Ove i posti di professore di prima fascia si discostino di oltre il
10%  della meta' dei posti dei professori di ruolo, le apicalita' non
coperte dai professori di prima fascia sono confermate e/o  conferite
a  professori  di  seconda  fascia  in modo stabile e con le relative
strutture.
  Art. 85-bis. - 5. Il rettore emana, su proposta della  facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  e  in  seguito  a  delibera del consiglio di
amministrazione di Ateneo, un decreto  concernente  le  modalita'  di
gestione del Policlinico Umberto I.
  Art. 85-bis. - 6. Sono organi del Policlinico Umberto I:
    a)  il  direttore  generale  e' nominato con decreto del rettore,
sentito il consiglio di  facolta';  il  direttore  generale  dura  in
carica  cinque  anni, puo' essere rinnovato ed altresi' motivatamente
rimosso dal rettore;
    b)  il  collegio  dei  revisori,  nominato   dal   consiglio   di
amministrazione  con  gli  stessi  criteri  del  collegio dei sindaci
dell'Ateneo, dura in carica cinque anni;
    c) il direttore amministrativo, nominato dal rettore di  concerto
con  il direttore generale fra i funzionari e i dirigenti in servizio
presso questo Ateneo, dura in carica cinque anni;
    d) il consiglio dei sanitari,  la  cui  composizione  e  funzione
saranno stabilite con apposito regolamento interno;
    e)  il  direttore  sanitario, nominato con provvedimento motivato
dal  direttore  generale,  acquisito  il  parere  del  consiglio   di
facolta';
    f)  il  consiglio  per la gestione tecnico-amministrativa (CGTA),
presieduto dal rettore e composto:
    dal direttore generale;
    dal preside di facolta';
    da cinque membri del consiglio di facolta' eletti  dallo  stesso,
di cui almeno uno del corso di laurea in odontoiatria;
    dal direttore sanitario, con voto consultivo;
    dal direttore amministrativo, con voto consultivo;
    da due membri del consiglio di amministrazione.
  Il  direttore  generale  ha poteri gestionali, in analogia a quelli
attribuiti al direttore generale  delle  aziende  ospedaliere,  fatto
salvo  l'obbligo di far riferimento alle linee scientifico, culturali
e formative  approvate  dal  consiglio  di  facolta'  di  medicina  e
chirurgia,  e  di acquisire il parere vincolante del consiglio per la
gestione tecnico-amministrativa su tutti gli  atti  amministrativi  e
contabili   che   non   gli   siano   stati  delegati  CGTA,  nonche'
l'approvazione del bilancio e del piano finanziario.
  Art. 85-bis. - 7. Gli organi del Policlinico Umberto I  assumono  i
poteri  ed  esercitano le attribuzioni previste dagli analoghi organi
delle aziende ospedaliere.
  Art. 85-bis. - 8. Il consiglio di  amministrazione  di  Ateneo,  su
proposta  del  direttore  generale,  sentiti  i  dipartimenti  e  gli
istituti interessati ed il consiglio della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia, delibera l'adozione del regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' del Policlinico Umberto I.
  Art.  85-bis.  - 9. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio
di amministrazione sull'attivita' di vigilanza  effettuata  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto-legge n. 502/1992.
  Art.  85-bis.  -  10. Il rettore, sentito il senato accademico e il
consiglio di amministrazione dell'Ateneo,  provvede  a  risolvere  il
contratto del direttore generale, dichiarandone la decadenza, ed alla
sua  sostituzione,  nel  caso  in  cui  ricorrano  gravi  motivi o la
gestione dell'azienda Policlinico Umberto I presenti  una  situazione
di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o dei principi di
buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione.
  Art.  85-bis.  -  11.  Su  proposta  della  facolta'  di medicina e
chirurgia e delibera conforme del senato accademico e  del  consiglio
di amministrazione dell'Ateneo, il rettore emana il provvedimento che
definisce  gli  organici  per  l'attivita' assistenziale da mettere a
disposizione del Policlinico Umberto I  all'atto  della  costituzione
come  azienda.  Gli aggiornamenti degli organici sono disposti con la
medesima procedura sentito il direttore generale.
 Art. 85-bis. - 12.  (Equivalenze  funzionali).  Sino  a  quando  non
verra'  assunto  un modello gestionale del tutto autonomo dal modello
ospedaliero, a tutti i professori di  ruolo  di  prima  fascia  e  ai
professori  di  ruolo  di  seconda  fascia,  che  abbiano  maturato o
maturino nove anni di anzianita' di ruolo,  corrispondenti  a  quelli
necessari  per  richiedere  il bando di concorso per i ruoli di prima
fascia (art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
382/1980)  compete  la  dirigenza  di  secondo  livello,  di cui agli
articoli 15 e 18 (comma 2) del decreto-legge n. 502/1992.
  Se dovuto il rinnovo o il mancato rinnovo, dei dirigenti di secondo
livello  sono  disposti  dal  rettore  con  provvedimento   motivato,
acquisito il parere delle facolta', su delibera del senato accademico
e  del  consiglio  di  amministrazione  dell'Ateneo,  previa verifica
dell'espletamento  dell'incarico  con  riferimento   agli   obiettivi
affidati e alle risorse attribuite.
  Ai  professori  di ruolo di seconda fascia, che non rientrino nelle
possibilita' applicative del precedente comma, compete  la  dirigenza
del  primo  livello  nelle  funzioni  assistenziali;  agli  stessi e'
possibile conferire la dirigenza di secondo livello, in  relazione  a
quanto previsto dal successivo comma 6.
  Ai  ricercatori  universitari  confermati  compete  la dirigenza di
primo livello.
  Il  personale  dell'area  tecnica  e  di  quella   socio-sanitaria,
laureato in medicina e chirurgia o in odontoiatria, ovvero in settori
compresi   dalla   normativa  ospedaliera  nell'area  sanitaria,  con
qualifica non inferiore a quella  per  la  quale  e'  prevista,  come
titolo  d'accesso,  la  laurea,  svolge  funzione assistenziale con i
dirigenti preposti; allo stesso personale e' possibile  conferire  la
dirigenza  di  primo  livello  in  relazione  a  quanto  previsto nel
successivo comma 6.
  Le funzioni di cui sopra  divengono  effettive  in  relazione  alla
disponibilita' delle diverse posizioni assistenziali strutturate.
  Nel   caso   di  piu'  aspiranti  aventi  titolo,  la  proposta  di
conferimento delle funzioni di cui sopra e'  deliberata  dal  rettore
previo  bando  di  concorso  interno, su motivato conforme parere del
consiglio  di  facolta'  sulla  base  del  curriculum   formativo   e
professionale  degli  aspiranti,  desunto  dai  titoli  accademici  e
scientifici  -  comprendenti  anche  l'attivita'  assistenziale  -  e
dell'anzianita' di ruolo.
  Art. 85-bis. - 13. L'attivita' gestionale del Policlinico si svolge
secondo  le  norme  previste  per  i centri di spesa di tipo "C", nel
regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' dell'Ateneo.
  L'attivita'  si  articola  secondo  quanto  sara'  disposto  da  un
regolamento   interno   da  approvarsi  da  parte  del  consiglio  di
amministrazione.
  Art. 85-bis. -  14.  Il  consiglio  di  amministrazione  approva  i
criteri  di  nomina, definisce il contratto con il direttore generale
fissandone la retribuzione.
   Roma, 30 ottobre 1993
                                                    Il rettore: TECCE