IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che da' facolta' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali ai fini risarcitivi dell'assicurazione medesima; Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, il quale dispone che, per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente e ai superstiti e dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonche' dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali, si provvede sulla base di tabelle di retribuzioni medie convenzionali stabilite a norma dell'art. 118 del citato testo unico; Visto l'art. 1 della legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, che eleva gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari stabilendoli in L. 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a L. 9.000, in L. 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra L. 9.001 e L. 11.000, ed in L. 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a L. 11.000, fissando altresi' in L. 5.800 la retribuzione oraria convenzionale per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1979; Ritenuta la necessita' di adeguare le misure stabilite dal predetto decreto ministeriale alle nuove misure delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 della legge n. 243/1993; Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere ai fini risarcitivi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonche' dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali, sono fissati nelle misure di cui alla tabella A e alla tabella B annesse al presente decreto.