IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto    l'art.    118   del   testo   unico   delle   disposizioni
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e  le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che da' facolta' al Ministro  del
lavoro   e   della   previdenza   sociale  di  stabilire  tabelle  di
retribuzioni   medie   o   convenzionali    ai    fini    risarcitivi
dell'assicurazione medesima;
  Visto  l'art.  15  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, il quale dispone  che,  per  la  liquidazione
delle   rendite   di   inabilita'   permanente   e  ai  superstiti  e
dell'indennita'  giornaliera  per  inabilita'   temporanea   assoluta
dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie
professionali  nei  confronti  dei  lavoratori  addetti  ai   servizi
domestici  e  familiari, nonche' dei lavoratori addetti ai servizi di
riassetto e pulizia dei locali, si provvede sulla base di tabelle  di
retribuzioni  medie convenzionali stabilite a norma dell'art. 118 del
citato testo unico;
  Visto l'art. 1 della legge 19 luglio 1993, n. 243,  di  conversione
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, che eleva gli importi delle
retribuzioni   convenzionali  orarie  alle  quali  si  commisurano  i
contributi dovuti per i lavoratori addetti  ai  servizi  domestici  e
familiari  stabilendoli  in  L.  8.000  per le retribuzioni effettive
orarie non superiori a L. 9.000, in  L.  9.000  per  le  retribuzioni
effettive  orarie  comprese tra L. 9.001 e L. 11.000, ed in L. 11.000
per le retribuzioni effettive orarie superiori a L. 11.000,  fissando
altresi'  in  L.  5.800  la  retribuzione  oraria convenzionale per i
rapporti  di  lavoro  con  orario  superiore  alle  ventiquattro  ore
settimanali;
  Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1979;
  Ritenuta la necessita' di adeguare le misure stabilite dal predetto
decreto   ministeriale   alle   nuove   misure   delle   retribuzioni
convenzionali di cui all'art. 1 della legge n. 243/1993;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali   nazionali   di   categoria
maggiormente rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994  le  retribuzioni convenzionali
giornaliere da valere ai fini risarcitivi  dell'assicurazione  contro
gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali nei confronti
dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonche'  dei
lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali, sono
fissati  nelle  misure di cui alla tabella A e alla tabella B annesse
al presente decreto.