IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162,  concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali,  delle  scuole  di  specializzazione   e   dei   corsi   di
perfezionamento;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990)  ed  in
particolare l'art. 6;
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412,  recante  disposizioni  in
materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 agosto 1991, n. 257, concernente
l'attuazione della precitata direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;
  Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato  con
decreto  interministeriale  30  ottobre  1993 con il quale sono state
individuate le scuole di  specializzazione  di  cui  all'art.  1  del
predetto decreto legislativo n. 257/1991;
  Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale ai
sensi  dell'art.  2,  primo  comma, del citato decreto legislativo n.
257/1991  e'  stata  definita  la  programmazione  del  numero  degli
specialisti da formare per il periodo 1991-93;
  Visto  il  decreto interministeriale 28 dicembre 1992, e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state rettificate le
tabelle II e III allegate al predetto decreto 17 dicembre 1991;
  Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli  statuti  delle
scuole  attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture
acquisite anche attraverso convenzioni;
  Valutata la dislocazione territoriale  delle  strutture  utilizzate
dalle   facolta'   di   medicina   e  chirurgia  per  i  propri  fini
istituzionali;
  Ritenuto di dover procedere  per  l'anno  accademico  1993-94  alla
ripartizione  dei  posti  e  delle  relative  borse  di studio tra le
singole  scuole  di  specializzazione  ricomprese  nell'elenco  delle
tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993,
in   relazione   al   fabbisogno   dei   medici  specialisti  e  alla
disponibilita' di strutture idonee e di risorse finanziarie;
  Visto il parere in data  20  gennaio  1994  espresso  dal  comitato
consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale;
  Ritenuto opportuno adeguarsi integralmente a tale parere;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno accademico 1993-94 il numero dei laureati in medicina e
chirurgia da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui
all'art. 6 del decreto  legislativo  n.  257/1z991,  alle  scuole  di
specializzazione   comprese  nelle  tipologie  previste  dal  decreto
interministeriale  30  ottobre  1993,  citato  nelle   premesse,   e'
stabilito nell'allegata tabella.