IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica 27 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio   1993,   recante   modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  ai corsi di
studio dell'area economica;
  Viste le delibere con le  quali  il  consiglio  della  facolta'  di
economia  e  commercio,  il  senato  accademico  ed  il  consiglio di
amministrazione di questa Universita',  rispettivamente  in  data  28
aprile, 3 e 4 maggio 1993,
propongono la modifica statutaria relativa al riordinamento dei corsi
di  laurea  in  economia  e  commercio ed in economia aziendale della
medesima facolta', che muta nome in facolta' di economia;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nella seduta del 16 luglio 1993;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato con
regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, e'
ulteriormente modificato come segue:
                               Art. 1.
  Il primo comma dell'art. 1  dello  statuto  dell'Universita'  degli
studi di Venezia e' sostituito dal seguente:
  "Art. 1. - L'Universita' degli studi di Venezia e' costituita dalle
seguenti facolta':
   facolta' di economia;
   facolta' di lingue e letterature straniere;
   facolta' di lettere e filosofia;
   facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali".
  Conseguentemente  la  dizione  "facolta'  di economia e commercio",
ovunque formulata nel suddetto statuto, e' sostituita con la  dizione
"facolta' di economia".