IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58;
  Vista la convenzione  stipulata  in  data  1  agosto  1984  tra  il
Ministero  delle  poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa'
italiana  per  l'esercizio  delle  telecomunicazioni  p.a.,  per   la
concessione   di   servizi  di  telecomunicazioni  nazionali  ad  uso
pubblico, approvata con decreto del Presidente  della  Repubblica  13
agosto 1984, n. 523;
  Vista  la  convenzione  aggiuntiva  tra  il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per  l'esercizio
delle  telecomunicazioni  p.a.,  approvata con decreto del Presidente
della  Repubblica  20  dicembre  1988,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1989;
  Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, concernente
l'approvazione   del   regolamento   di  servizio  per  l'abbonamento
telefonico;
  Visto il piano regolatore delle  telecomunicazioni,  approvato  con
decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio  1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1992 e il
decreto ministeriale  23  aprile  1993,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  41  alla  Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993,
concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;
  Visto il decreto ministeriale  27  aprile  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28  maggio  1990,  riguardante  la
determinazione delle tariffe dovute per  le  prestazioni  della  rete
pubblica fonia-dati;
 Visto  il  decreto  ministeriale  27  dicembre  1990,  relativo alle
tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti  diretti
numerici  nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15
gennaio 1991, modificato dal decreto ministeriale  9  novembre  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24 novembre 1993;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  gennaio  1991,  relativo alle
tariffe per l'affitto a privati in uso eclusivo di  circuiti  diretti
analogici nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15
gennaio 1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  303  del  28  dicembre  1991,  riguardante  la
determinazione  dei  contributi,  dei  canoni  e delle tariffe per le
prestazioni  della   rete   numerica   integrata   nei   servizi   di
telecomunicazioni (ISDN) durante il periodo sperimentale;
  Visto  il decreto ministeriale 13 marzo 1992, relativo alle tariffe
per i collegamenti ad  elevata  intensita'  di  traffico  della  rete
telefonica pubblica commutata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
76 del 31 marzo 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  ottobre  1992, riguardante la
deteminazione dei contributi, dei  canoni  e  delle  tariffe  per  il
servizio  di  trasmissione  dati  su  rete pubblica a commutazione di
pacchetto (rete ITAPAC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  276
del 23 novembre 1992;
  Riconosciuta  l'esigenza di fissare i contributi ed i canoni dovuti
dall'utenza per la prestazione di accesso flessibile  ai  servizi  di
telecomunicazioni;
  Visto  il parere del consiglio superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                                Art. 1
  1.   E'   introdotto  l'abbonamento  alla  prestazione  di  accesso
flessibile che permette il collegamento diretto agli stadi di  gruppo
urbani  della  rete  telefonica  pubblica commutata e alle altre reti
pubbliche nazionali di telecomunicazioni mediante un'unica estensione
di centrale installata in sede d'utente.
  2. L'abbonamento e' ammesso per un periodo di durata non  inferiore
a  tre  anni. Successivamente a tale periodo l'abbonamento si rinnova
tacitamente di anno in anno  salvo  disdetta,  anche  anticipata,  da
darsi  con  lettera  raccomandata  con  un  preavviso non inferiore a
sessanta giorni.