IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58; Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione di servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Vista la convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1989; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico; Visto il piano regolatore delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1992 e il decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993, concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1990, riguardante la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, relativo alle tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991, modificato dal decreto ministeriale 9 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24 novembre 1993; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991, relativo alle tariffe per l'affitto a privati in uso eclusivo di circuiti diretti analogici nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991; Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, riguardante la determinazione dei contributi, dei canoni e delle tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi di telecomunicazioni (ISDN) durante il periodo sperimentale; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992, relativo alle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1992, riguardante la deteminazione dei contributi, dei canoni e delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23 novembre 1992; Riconosciuta l'esigenza di fissare i contributi ed i canoni dovuti dall'utenza per la prestazione di accesso flessibile ai servizi di telecomunicazioni; Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1 1. E' introdotto l'abbonamento alla prestazione di accesso flessibile che permette il collegamento diretto agli stadi di gruppo urbani della rete telefonica pubblica commutata e alle altre reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni mediante un'unica estensione di centrale installata in sede d'utente. 2. L'abbonamento e' ammesso per un periodo di durata non inferiore a tre anni. Successivamente a tale periodo l'abbonamento si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta, anche anticipata, da darsi con lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a sessanta giorni.