IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGINATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il  regio  decreto  4  gennaio  1925,  n.  63,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista   la   legge   24   dicembre  1969,  n.  990,  recante  norme
sull'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'    civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla citata legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data 31 dicembre 1992, con il
quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli  oneri  di
qualsiasi  natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese
soggetti  alle  disposizioni  del  citato  testo  unico,   e'   stata
determinata  l'aliquota  per  gli  oneri  di gestione da applicare ai
premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio
1993;
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione  per  l'anno
1994  della  misura  del  contributo di vigilanza dovuto dagli enti e
dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;
  Rilevato che sul contributo di vigilanza devono  gravare  anche  le
spese  per  il  funzionamento  dell'Istituto  per  la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;
  Visto il bilancio preventivo per l'anno 1994 dell'ISVAP di cui alla
delibera del consiglio di  amministrazione  dell'Istituto  stesso  in
data  8  dicembre 1993, approvato con decreto ministeriale in data 20
dicembre 1993;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il contributo di vigilanza per l'anno 1994 dovuto dalle imprese  di
assicurazione  nazionali  ed estere, che operano nel territorio della
Repubblica, e' stabilita nella misura  del  2  per  mille  dei  premi
incassati  nell'esercizio 1993, al netto degli oneri di gestione, per
le assicurazioni sulla vita, le operazioni  di  capitalizzazione,  le
assicurazioni  contro  i danni e nella misura dello 0,5 per mille dei
premi incassati dalle imprese che esercitano la sola  riassicurazione
al netto dei relativi oneri di gestione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 gennaio 1994
                                                  Il Ministro: SAVONA