Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Colline Novaresi", gia' riconosciuta come indicazione geografica con decreto ministeriale 1 marzo 1989, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola, Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione "Colline Novaresi" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi rispettivamente la seguente composizione: Nebbiolo o Spanna. Il corrispondente vitigno per almeno l'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve (a bacca nera) provenienti da vitigni inseriti nella classificazione "raccomandati o autorizzati" per la provincia di Novara. Uva rara o Bonarda. Il corrispondente vitigno per almeno l'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve (a bacca nera) provenienti da vitigni inseriti nella classificazione "raccomandati o autorizzati" per la provincia di Novara. Vespolina. Il corrispondente vitigno per almeno l'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve (a bacca nera) provenienti da vitigni inseriti nella classificazione "raccomandati o autorizzati" per la provincia di Novara. Croatina. Il corrispondente vitigno per almeno l'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve (a bacca nera) provenienti da vitigni inseriti nella classificazione "raccomandati o autorizzati" per la provincia di Novara. Barbera. Il corrispondente vitigno per almeno l'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve (a bacca nera) provenienti da vitigni inseriti nella classificazione "raccomandati o autorizzati" per la provincia di Novara. La denominazione "Colline Novaresi Bianco" senza altra specificazione e' riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti al 100% dal vitigno Erbaluce. La denominazione "Colline Novaresi" senza altre specificazioni e' riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vitigni composti dai vitigni appresso indicati aventi la seguente composizione: Nebbiolo - il corrispondente vitigno per almeno il 30%. Per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai seguenti vitigni: Uva rara - fino ad un massimo del 40%; Vespolina o Croatina - unite o disgiunte fino ad un massimo del 30%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" devono essere prodotte nei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno. Nel caso di piu' rivendicazioni, la resa complessiva di uva per Ha del vigneto non potra' superare il limite massimo piu' restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. rivendicati. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" devono essere quelle tradizionali delle zone e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatte con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati e dei fondavalle. Il sistema di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, od autorizzati dagli organi tecnici competenti, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 deve essere la seguente: Colline Novaresi Nebbiolo o Spanna 95 q.li per ettaro; Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda 95 q.li per ettaro; Colline Novaresi Vespolina 95 q.li per ettaro; Colline Novaresi Croatina 100 q.li per ettaro; Colline Novaresi Barbera 100 q.li per ettaro; Colline Novaresi Bianco 95 q.li per ettaro; Colline Novaresi 110 q.li per ettaro. La resa massima di vino finito per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione deve essere la seguente: Colline Novaresi Nebbiolo o Spanna 66,50 hl; Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda 66,50 hl; Colline Novaresi Vespolina 66,50 hl; Colline Novaresi Croatina 70 hl; Colline Novaresi Barbera 70 hl; Colline Novaresi Bianco 66,50 hl; Colline Novaresi 77 hl. Qualora la resa uva-vino superi detto limite la parte eccedente non potra' rivendicare alcuna D.O.C.. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% il limite medesimo. La regione Piemonte con proprio decreto, sentiti gli organismi di categoria interessati, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione e/o rivendicazione di uve per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Art. 5. Fanno parte dell'albo dei vigneti a D.O.C. "Colline Novaresi", i vigneti iscritti agli albi per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata Boca, Fara, Ghemme, Sizzano. E' facolta' del conduttore dei vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C.: Boca, Fara, Ghemme, Sizzano, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per la denominazione "Colline Novaresi" per uve provenienti dallo stesso vigneto. Nel caso di piu' rivendicazioni, la resa complessiva di uva per ha del vigneto non potra' superare il limite massimo piu' restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. rivendicati. Art. 6. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Novara. Le uve destinate alla vinificazione, anche attraverso una preventiva cernita, devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: Colline Novaresi Nebbiolo o Spanna gradi 10,50 per cento; Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda gradi 10,50 per cento; Colline Novaresi Vespolina gradi 10,50 per cento; Colline Novaresi Barbera gradi 10,50 per cento; Colline Novaresi Bianco gradi 10,50 per cento; Colline Novaresi Croatina gradi 10,50 per cento; Colline Novaresi gradi 10,50 per cento. Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee alla vinificazione anche le uve che assicurano al vino una gradazione alcoolica minima complessiva naturale fino a 0,50 gradi inferiore rispetto ai limiti di cui sopra. La regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza delle condizioni di annate sfavorevoli e ad autorizzare prima dell'inizio della vendemmia quanto disposto dal comma precedente. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalal norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese di vino/ha di cui al precedente articolo 4. Art. 7. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Colline Novaresi Nebbiolo o Spanna: colore: rosso piu' o meno inteso, talvolta rosato; odore: intenso, caratteristico; sapore: armonico, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 20 per mille. Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, fresco; sapore: armonico, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo:11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 19 per mille. Colline Novaresi Barbera: colore: rosso rubino; odore: vinoso coperto; sapore: asciutto, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 19 per mille. Colline Novaresi Vespolina: colore: rosso piu' o meno intenso; odore: vinoso, fruttato; sapore: asciutto ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 20 per mille. Colline Novaresi Croatina: colore: rosso granato; odore: vinoso, intenso; sapore: asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 19 per mille. Colline Novaresi Bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: fragrante, delicato; sapore: leggermente amarognolo e talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 16 per mille. Colline Novaresi: colore: rosso piu' o meno intenso; odore: intenso; sapore: asciutto, armonico, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 19 per mille. E' facolta' del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale. I vini atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione possono utilizzare in etichetta l'indicazione "Novello" rispettando le vigenti disposizioni in materia. Art. 8. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. Per i vini di cui all'art. 2 la denominazione "Colline Novaresi" dovra' precedere, in etichetta, l'indicazione del vitigno o la designazione Bianco; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con carattere di dimensioni superiori, per larghezza e per lunghezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Colline Novaresi". Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino di cui all'art. 2 deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo, prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, e' punito a norma dell'art. 28 della legge n. 164/1992.