Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche e tipiche
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992
n. 164, esaminata la domanda intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento
della   denominazione   di  origine  controllata  del  vino  "Colline
Novaresi", gia' riconosciuta come indicazione geografica con  decreto
ministeriale  1  marzo  1989,  ha  espresso  parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo  -  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto ministeriale - il testo del disciplinare di produzione di cui
trattasi come di seguito riportato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali  -  Direzione generale della produzione agricola, Divisione
VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale.
      Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione
 del vino a denominazione di origine controllata "Colline Novaresi"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Colline Novaresi" e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  del
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La   denominazione   "Colline   Novaresi"  seguita  da  una  delle
specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da  uve
di vigneti aventi rispettivamente la seguente composizione:
   Nebbiolo o Spanna.
   Il  corrispondente  vitigno  per  almeno l'85%; per il complessivo
rimanente possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  le  uve  (a
bacca  nera)  provenienti  da  vitigni inseriti nella classificazione
"raccomandati o autorizzati" per la provincia di Novara.
   Uva rara o Bonarda.
   Il corrispondente vitigno per almeno  l'85%;  per  il  complessivo
rimanente  possono  concorrere,  da  sole o congiuntamente, le uve (a
bacca nera) provenienti da  vitigni  inseriti  nella  classificazione
"raccomandati o autorizzati" per la provincia di Novara.
   Vespolina.
   Il  corrispondente  vitigno  per  almeno l'85%; per il complessivo
rimanente possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  le  uve  (a
bacca  nera)  provenienti  da  vitigni inseriti nella classificazione
"raccomandati o autorizzati" per la provincia di Novara.
   Croatina.
   Il corrispondente vitigno per almeno  l'85%;  per  il  complessivo
rimanente  possono  concorrere,  da  sole o congiuntamente, le uve (a
bacca nera) provenienti da  vitigni  inseriti  nella  classificazione
"raccomandati o autorizzati" per la provincia di Novara.
   Barbera.
   Il  corrispondente  vitigno  per  almeno l'85%; per il complessivo
rimanente possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  le  uve  (a
bacca  nera)  provenienti  da  vitigni inseriti nella classificazione
"raccomandati o autorizzati" per la provincia di Novara.
   La   denominazione   "Colline   Novaresi   Bianco"   senza   altra
specificazione  e'  riservata  al  vino  bianco   ottenuto   da   uve
provenienti da vigneti composti al 100% dal vitigno Erbaluce.
   La  denominazione "Colline Novaresi" senza altre specificazioni e'
riservata al vino  rosso  ottenuto  da  uve  provenienti  da  vitigni
composti   dai   vitigni   appresso   indicati   aventi  la  seguente
composizione:
    Nebbiolo - il corrispondente vitigno per almeno il 30%.
   Per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere,  da  sole  o
congiuntamente, le uve provenienti dai seguenti vitigni:
    Uva rara - fino ad un massimo del 40%;
    Vespolina o Croatina - unite o disgiunte fino ad un massimo
del 30%.
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  di  vino  a denominazione di
origine controllata "Colline Novaresi"  devono  essere  prodotte  nei
seguenti   comuni:   Barengo,  Boca,  Bogogno,  Borgomanero,  Briona,
Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio,  Cressa,  Cureggio,  Fara
Novarese,  Fontaneto  d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora,
Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato  Sesia,  Romagnano  Sesia,
Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno.
   Nel caso di piu' rivendicazioni, la resa complessiva di uva per Ha
del  vigneto  non  potra' superare il limite massimo piu' restrittivo
tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C.
rivendicati.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  del  vino a denominazione di origine controllata "Colline
Novaresi" devono essere quelle tradizionali delle zone  e,  comunque,
atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di
qualita'.  Sono  pertanto  da considerare idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed esposizione adatte con esclusione di quelli
umidi o non sufficientemente soleggiati e dei fondavalle.
   Il sistema di impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di
potatura,  devono  essere  quelli  generalmente usati, od autorizzati
dagli organi tecnici competenti, comunque atti a  non  modificare  le
caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione
dei vini di cui all'art. 2 deve essere la seguente:
    Colline Novaresi Nebbiolo o Spanna 95 q.li per ettaro;
    Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda 95 q.li per ettaro;
    Colline Novaresi Vespolina 95 q.li per ettaro;
    Colline Novaresi Croatina 100 q.li per ettaro;
    Colline Novaresi Barbera 100 q.li per ettaro;
    Colline Novaresi Bianco 95 q.li per ettaro;
    Colline Novaresi 110 q.li per ettaro.
   La resa massima di vino finito per ettaro in coltura specializzata
per  la  produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2   del   presente
disciplinare di produzione deve essere la seguente:
    Colline Novaresi Nebbiolo o Spanna 66,50 hl;
    Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda 66,50 hl;
    Colline Novaresi Vespolina 66,50 hl;
    Colline Novaresi Croatina 70 hl;
    Colline Novaresi Barbera 70 hl;
    Colline Novaresi Bianco 66,50 hl;
    Colline Novaresi 77 hl.
   Qualora  la  resa  uva-vino superi detto limite la parte eccedente
non potra' rivendicare alcuna D.O.C..
   A detto limite, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione globale del vigneto non superi di oltre il
20% il limite medesimo.
   La regione Piemonte con proprio decreto, sentiti gli organismi  di
categoria  interessati,  di anno in anno, prima della vendemmia, puo'
stabilire un limite massimo di produzione e/o rivendicazione  di  uve
per  ettaro  inferiore  a quelli fissati nel presente disciplinare di
produzione,  dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero   delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
                               Art. 5.
   Fanno  parte  dell'albo dei vigneti a D.O.C. "Colline Novaresi", i
vigneti iscritti agli albi per la produzione dei vini a denominazione
di origine controllata Boca, Fara, Ghemme, Sizzano.
   E' facolta' del conduttore dei vigneti iscritti agli albi dei vini
a D.O.C.:  Boca,  Fara,  Ghemme,  Sizzano,  all'atto  della  denuncia
annuale   delle   uve,   effettuare   rivendicazioni   anche  per  la
denominazione "Colline Novaresi" per  uve  provenienti  dallo  stesso
vigneto.
   Nel caso di piu' rivendicazioni, la resa complessiva di uva per ha
del  vigneto  non  potra' superare il limite massimo piu' restrittivo
tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C.
rivendicati.
                               Art. 6.
   Le  operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
nell'ambito del territorio della provincia di Novara.
   Le   uve   destinate  alla  vinificazione,  anche  attraverso  una
preventiva cernita, devono assicurare ai vini di cui all'art.  2  del
presente  disciplinare,  i  seguenti  titoli  alcolometrici  volumici
naturali minimi:
    Colline Novaresi Nebbiolo o Spanna gradi 10,50 per cento;
    Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda gradi 10,50 per cento;
    Colline Novaresi Vespolina gradi 10,50 per cento;
    Colline Novaresi Barbera gradi 10,50 per cento;
    Colline Novaresi Bianco gradi 10,50 per cento;
    Colline Novaresi Croatina gradi 10,50 per cento;
    Colline Novaresi gradi 10,50 per cento.
   Tuttavia,  nelle  annate  con  condizioni  climatiche  sfavorevoli
saranno  considerate  idonee  alla  vinificazione  anche  le  uve che
assicurano  al  vino  una  gradazione  alcoolica  minima  complessiva
naturale fino a 0,50 gradi inferiore rispetto ai limiti di cui sopra.
   La  regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza delle
condizioni di annate sfavorevoli e ad autorizzare  prima  dell'inizio
della vendemmia quanto disposto dal comma precedente.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  pratiche enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche  e  l'arricchimento  alle  condizioni stabilite dalal
norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese di  vino/ha  di
cui al precedente articolo 4.
                               Art. 7.
   I  vini  di  cui  all'art.  2  all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Colline Novaresi Nebbiolo o Spanna:
    colore: rosso piu' o meno inteso, talvolta rosato;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: armonico, tipico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 20 per mille.
   Colline Novaresi Uva Rara o Bonarda:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, fresco;
    sapore: armonico, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo:11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 19 per mille.
   Colline Novaresi Barbera:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso coperto;
    sapore: asciutto, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 19 per mille.
   Colline Novaresi Vespolina:
    colore: rosso piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, fruttato;
    sapore: asciutto ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 20 per mille.
   Colline Novaresi Croatina:
    colore: rosso granato;
    odore: vinoso, intenso;
    sapore: asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 19 per mille.
   Colline Novaresi Bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: fragrante, delicato;
    sapore: leggermente amarognolo e talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 16 per mille.
   Colline Novaresi:
    colore: rosso piu' o meno intenso;
    odore: intenso;
    sapore: asciutto, armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 19 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  delle  risorse  agricole alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto  i  limiti  minimi  sopra
indicati per l'acidita' totale.
   I vini atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata
di  cui  all'art.  1  del presente disciplinare di produzione possono
utilizzare  in  etichetta  l'indicazione  "Novello"  rispettando   le
vigenti disposizioni in materia.
                               Art. 8.
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
   Per  i  vini di cui all'art. 2 la denominazione "Colline Novaresi"
dovra' precedere,  in  etichetta,  l'indicazione  del  vitigno  o  la
designazione  Bianco; inoltre tali specificazioni non potranno essere
riportate in etichetta con carattere  di  dimensioni  superiori,  per
larghezza  e  per  lunghezza,  a  quelli  utilizzati  per indicare la
denominazione "Colline Novaresi".
   Sulle bottiglie o altri  recipienti  contenenti  il  vino  di  cui
all'art.   2   deve  sempre  figurare  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve.
                               Art. 9.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque  distribuisce
per il consumo, prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione
di cui all'art. 1, che non rispondano alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti  dal  presente  disciplinare  di  produzione,  ivi compresi
quelli di natura  contabile  comprovanti  l'origine,  previsti  dalla
vigente  normativa  per la commercializzazione degli stessi prodotti,
e' punito a norma dell'art. 28 della legge n. 164/1992.