Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jet seta industria, con sede in Villalta (Vercelli) e unita' di Villalta (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per sessantasette lavoratori su un organico complessivo di ottantanove unita', per il periodo dal 31 maggio 1993 al 2 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara) e unita' di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di ventinove dipendenti su un organico complessivo di trentatre unita' cosi' suddivise: 8 ore giornaliere per due giorni settimanali, 4 ore giornaliere per tre giorni settimanali, per il periodo dal 26 giugno 1993 al 25 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Capuzzi Consiglia, con sede in Gravina di Puglia (Bari) e unita' di Serra Loconte, localita' Gravinella (Matera), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per dodici lavoratori su un organico di trentuno unita', per il periodo dal 15 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti CMC, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,7 ore medie settimanali (8 ore al giorno per quattro giorni alla settimana nonche' la sospensione a zero ore di due giornate lavorative nell'arco di utilizzo del contratto di solidarieta') nei confronti di quattrocentosei lavoratori su un organico di novecentotrentuno unita' lavorative, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rete Gamma, con sede in Bergamo e unita' di Baldichieri (Asti), Leini' (Torino) e San Rocco Bernezzo (Cuneo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28,40 ore medie settimanali articolate su base annua e comunque secondo le modalita' applicative riportate negli allegati prospetti di riduzione che fanno parte integrante del presente provvedimento nei confronti di duecentotrentadue lavoratori su un organico complessivo di duecentottanta unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnicoop, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per ventidue lavoratori (quindici operai e sette impiegati) appartenenti al reparto fusti dei trentuno dipendenti in organico, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilaria manifattura lane, con sede in Calenzano (Firenze) e unita' di Calenzano (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di otto lavoratori con qualifica operaia su un organico complessivo di venticinque unita' tramite l'alternanza di gruppi di lavoratori a zero ore e gruppi ad orario ridotto, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrestaurant unita' mensa presso Officine casertane, con sede in Napoli e unita' di Caserta, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di sette lavoratori su un organico complessivo di sette unita', per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 marzo 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zuani, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,30 ore medie settimanli (5 ore e 30 minuti al giorno, primo turno dalle 7 alle 12,30 e secondo turno dalle 12,30 alle 18) su un organico di trentasette dipendenti, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veltex, con sede in Adro (Brescia) e unita' di Adro (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali (7 ore giornaliere per quattro giorni la settimana con un giorno di fermata settimanale) nei confronti di cinquantaquattro lavoratori e da 20 a 14 ore settimanali nei confronti di quindici lavoratori part-time a fronte di un organico complessivo pari a settantuno unita', per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrestaurant mensa presso Fiat Auto, con sede in Napoli e unita' di Villastellone (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di dodici dipendenti su un organico complessivo di tredici unita', per il periodo dal 16 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pollini, con sede in Pontenure (Piacenza) e unita' di Pontenure (Piacenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore settimanali nei confronti di quattro impiegati e nove verniciatori e a 24 ore settimanali nei confronti di trentacinque operai, su un organico di cinquntatre unita', per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Te.Ca., con sede in Milano e unita' di Rovereto (Trento), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore massime settimanali con ciclo quadrisettimanale, che comporta la fermata della produzione tutti i venerdi' nonche' il lunedi' e il venerdi' della quarta settimana, nei confronti di quarantuno unita' lavorative su un organico di cinquantaquattro dipendenti, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siac, con sede in Pescara e unita' di Bussi (Pescara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di novantacinque dipendenti su un organico complessivo di centoventi unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puntimatic, con sede in Monte San Pietro (Bologna) e unita' di Monte San Pietro (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di ventuno lavoratori su un organico di ventotto unita'. La riduzione dell'orario non sara' superiore al 30% rispetto a quello ordinario medio mensile risultante dall'applicazione dell'orario settimanale previsto dal CCNL, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Mima, con sede in Fosso' (Venezia) e unita' di Fosso' Venezia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di venti lavoratori su cinquantasei in organico, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud mensa c/o Ferrosud, con sede in Napoli e unita' di Matera, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di sei lavoratori su un organico totale di otto unita', per il periodo dal 29 giugno 1992 al 31 dicembre 1992. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comus, con sede in Macerata e unita' di Potenza Picena (Macerata), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 ore medie settimanali (cosi' come riportato nell'allegato accordo e prospetto che fanno parte integrante del presente decreto) per i dodici addetti al reparto officina stampa su un organico di centosedici dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 12 settembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT - Costruzioni impianti telefonici, con sede in Pescara e unita' di Montesilvano (Pescara) e Pescara per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali (8 ore al giorno per quattro giorni settimanali) divisi a turni lavorativi nei confronti di ottantacinque dipendenti su un organico complessivo di ottantacinque unita', per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine, con sede in Roma e unita' di Sarzana (La Spezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali, il cui svolgimento avverra' come segue: la sospensione dal lavoro di ciascun lavoratore sara' di quattro mesi e mezzo sui nove considerati, con sospensioni dal lavoro di un mese alternate a periodi di lavoro di un mese. L'organico aziendale e' di trecentonovantasette unita' di cui centodieci interessati alla solidarieta', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13853 del 13 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Norton, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Corsico (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di ventinove lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a duecentonovantuno unita', per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Iter, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, sede operativa di Lugo (Ravenna) e sede operativa di Massa Lombarda (Ravenna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30,8 ore medie settimanali nei confronti di centosessantasette lavoratori su un organico di cinquecentotrentadue unita' (2 periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa di quattro ore ciascuno per ogni settimana e sospensione dell'attivita' lavorativa nelle seguenti settimane: 27/31 dicembre 1993 e 8/12 agosto 1994, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Centro Sud unita' mensa c/o IAM Augusta S.p.a., con sede in Milano e unita' di Brindisi, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,50 ore settimanali nei confronti di tredici dipendenti e da trentacinque ore settimanali a 25 ore settimanali nei confronti di un dipendente su un organico complessivo di diciassette unita', per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 giugno 1994. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa costruzioni emiliana, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali e comunque secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di sessanta lavoratori su ottantotto in organico, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.P. - Medicali articoli parafarmaceutici, con sede in Como e unita' di Casnate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di duecentoquarantotto lavoratori a fronte di un organico pari a duecentottantuno unita', per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italpresse industrie, con sede in Capriano del Colle (Brescia) e unita' di Capriano del Colle (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di centocinquantadue unita' a fronte di un organico complessivo pari a centonovantadue unita', per il periodo dal 23 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Copco Italia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di trecentosettantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trecentosettantaquattro unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro Servizi B3, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (da attuarsi con l'alternanza di 2 gruppi ogni 4 settimane: 4 settimane di orario pieno e 4 di sospensione) nei confronti di quarantadue lavoratori su un organico complessivo di novantatre unita', per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine Meccaniche Zerbo, con sede in Brusnengo (Vercelli) e unita' di Brusnengo (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali distribuito su cinque giorni settimanali nei confronti di ventuno lavoratori che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys, con sede in Milano e unita' di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 23 ore settimanali per un lavoratore part-time gia' a ventotto ore settimanali, e a 20 ore settimanali per i tredici lavoratori part-time gia' a trenta ore settimanali tutti occupati nelle sedi in- dicate con un organico complessivo di seicentonovantasette lavoratori, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys, con sede in Milano e unita' di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore settimanali nei confronti di sessantanove lavoratori occupati nelle sedi indicate a fronte di un organico complessivo di seicentonovantasette unita', per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf Informatica, con sede in Milano e unita' di L'Aquila, Bologna, Firenze, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di sette lavoratori su sessantotto occupati nelle unita' di L'Aquila, Bologna e Firenze, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Ancona, Bologna, Cagliari, Genova, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di nove lavoratori occupati nelle unita' di Bologna, Genova, Cagliari e Ancona, a fronte di un organico nelle stesse unita' di centodiciotto lavoratori, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Bari, Firenze, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di cinque lavoratori occupati nell'unita' di Bari e Firenze e da 20 a 15 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time occupato nell'unita' di Bari, a fronte di un organico nelle predette unita' di sessantaquattro lavoratori, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Basile, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali nei confronti di sessanta unita' lavorative a fronte di un organico complessivo di novanta unita', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavita, con sede in Rho (Milano) e unita' di Rho (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di cinquantatre lavoratori a fronte di centotrentuno unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 31 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lippem, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli, loc. Cascine Vica (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di trentanove lavoratori su un organico complessivo di quarantaquattro unita', per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selmat Industriale, con sede in Rosta (Torino) e unita' di Rosta - Cascine Vica (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di ottantanove lavoratori su un organico complessivo di cento unita', per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.T. Flygt, con sede in Cusago (Milano) e unita' di Cusago (Milano), uffici di Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Firenze, Latina, Milano, Napoli, Padova, Pesaro, Pescara, Pomezia (Roma), Roma, Torino, Udine, Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 35 ore settimanali (sette ore giornaliere dal lunedi' al venerdi') nei confronti di centonovantacinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a duecentosedici unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13857 del 13 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con sede in Vinci (Firenze) e unita' di Vinci (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 28 ore settimanali con possibile alternanza di settimane ad orario superiore e settimane ad orario inferiore a quello medio concordato per centoquarantasei lavoratori su un organico di centosessantotto unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maite, con sede in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per cinque unita' (3 operai e 2 impiegati); e da 40 ore settimanali a 24 ore settimanali per quarantacinque unita' (tutti operai) su un organico complessivo di cinquantotto unita', per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, con sede in Padova e unita' di Padova, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di centoquarantuno unita', a 32 ore medie settimanali nei confronti di venti unita', per undici lavoratori part-time l'orario sara' ridotto da 24 ore settimanali a settimane alterne e avvicendate, tutto secondo le modalita' previste dall'allegato verbale d'accordo, che e' parte integrante del presente decreto e a fronte di un organico pari a centosettantacinque unita', per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., con sede in Reggio Emilia e unita' di Albinea (Reggio Emilia), Gardenia (Reggio Emilia), Pieve (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di duecentonovanta dipendenti su un organico di millenovantatre unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Ascoli Piceno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35,38 ore medie settimanali per novantadue lavoratori; a 30 ore medie settimanali per 3 impiegati amministrativi, il tutto su un organico di centodieci dipendenti e nel rispetto delle modalita' di cui all'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comus, con sede in Macerata e unita' di Potenza Picena (Macerata), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 medie settimanali per centoquattro dipendenti (con esclusione degli addetti al reparto officina stampa) su centosedici in organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.T. - Costruzione impianti telefonici, con sede in Pescara e unita' di Fermo (Ascoli Piceno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali che interessa ventisette lavoratori, intero organico, secondo le modalita' di cui agli accordi allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 21 dicembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Merloni elettrodomestici, con sede in Fabriano (Ancona), unita' di Carinaro (Caserta), filiali vendita nazionali, magazzino di Gricignano (Caserta), None (Torino) e Teverola (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, sede in Milano (Milano), unita' di Centro ricerche di Nerviano (Milano), Milano, via Bezzi e Milano, via Imbonati, per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 2 giugno 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio regionale allevatori produttori latte, con sede in Campobasso e unita' di Campobasso, per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio regionale allevatori produttori latte, con sede in Campobasso e unita' di Campobasso, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1 agosto 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Standa, con sede in Milanofiori-Rozzano (Milano) e unita' di Castello di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 31 agosto 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 31 agosto 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Barberino di Mugello (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 1 settembre 1993 con decorrenza 15 agosto 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 ottobre 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola d'Arbia (Siena) e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1 maggio 1992 al 31 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 1 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1993. Nota integrativa acquisita in data 28 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Chimen ceramica, con sede in Altopascio, localita' Chimenti (Lucca) e unita' di Altopascio (Lucca), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 6 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Calzaturificio CEM, con sede in Marsciano (Perugia) e unita' di Marsciano (Perugia), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 29 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 novembre 1993, n. 13543/2; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. O.T.M.A., con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello (Perugia), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 17 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1993 con decorrenza 18 settembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. T.C.S. Group, con sede in Perugia e unita' di Perugia S. Sisto, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche aeronautiche, con sede in Foligno (Perugia) e unita' di Foligno (Perugia), Foligno, frazione S. Eraclio (Perugia), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 dicembre 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Maglificio Filtex, con sede in Rivotorto di Assisi (Perugia) e unita' di Rivotorto di Assisi (Perugia), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Goodyear italiana, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unita' di Cisterna di Latina (Latina), depositi e uffici commerciali nazionali e sede amministrativa di Roma, per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1992 con decorrenza 10 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Litton Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1993 con decorrenza 1 giugno 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unita' di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 7 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 aprile 1993. Nota integrativa acquisita in data 21 aprile 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13548/15 del 9 novembre 1993. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cartiera italiana, con sede in Torino e unita' di Serravalle Sesia (Vercelli) e Coazze (Torino), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato la modifica del programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. M.E.S. - Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, con sede ed unita' produttiva in Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla su citata societa', per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili dal 2 gennaio 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati: 1) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). - Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel. Proroga dal 2 gennaio 1990 al 1 giugno 1990. 2) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). - Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel. Proroga dal 2 giugno 1990 al 1 dicembre 1990. 3) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). - Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel. Proroga dal 2 dicembre 1990 al 1 giugno 1991. 4) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). - Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel. Proroga dal 2 giugno 1991 all'11 agosto 1992. 5) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). - Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel. Proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili dal 2 gennaio 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati: 1) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). - Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel. Proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. 2) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). - Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel. Proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. 94A0807-94A0844