IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel   quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237,  con  cui  si  e'  stabilito  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare  il  quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti i propri decreti 30 dicembre 1993 e 5  gennaio  1994,  con  i
quali  e'  stata  disposta  l'emissione rispettivamente della prima e
della seconda tranche  dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  al
portatore,  della durata di sette anni, con godimento 1 gennaio 1994,
fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi  e  di  lire
1.500  miliardi,  interamente  assegnati  con  il  sistema  dell'asta
marginale riferita al prezzo;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
gennaio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.469 miliardi;
  Tenuto  conto  altresi'  che  l'emissione  disposta con il presente
decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli  in  scadenza,  al
raggiungimento  del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge n.
539/1993;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle
sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito  del
Tesoro  al  portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000
miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1  gennaio  1994,
di  cui  al  decreto  ministeriale  del 30 dicembre 1993 citato nelle
premesse.