IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 355/77, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca marittima; Considerato che l'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA - Sezione orientamento, ha abrogato il citato regolamento CEE n. 355/77, tranne gli articoli da 6 a 15 e da 17 a 23 per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1989 per i prodotti dell'agricoltura, ovvero prima del 31 dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4028/86, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura nonche' il decreto del Ministro della marina mercantile 7 giugno 1991, n. 226, attuativo dei predetti regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90 relativamente al fermo definitivo dell'attivita' di pesca; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4042/89, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 3499/91 relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, relativo al riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il quadro comunitario di sostegno (QCS) 1991-1993, riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, adottato dalla Commissione delle Comunita' europee in data 11 marzo 1991 nell'ambito del citato regolamento CEE n. 4042/89, e i connessi programmi operativi; Vista la nota n. 60675 del 27 maggio 1993 con la quale il Ministero della marina mercantile quantifica complessivamente in lire 188 miliardi l'importo - rideterminato con nota n. 60100 dell'8 ottobre 1993 in lire 174,5 miliardi, ulteriormente rideterminato con nota n. 60199 del 17 novembre 1993 in lire 160 miliardi - necessario per assicurare il cofinanziamento nazionale ai progetti riguardanti la pesca marittima, approvati dalla Commissione delle Comunita' europee in applicazione dei citati regolamenti comunitari n. 355/77, n. 4028/86, n. 4042/89 e n. 3499/91, ivi compresi le operazioni di fermo temporaneo e arresto definitivo delle navi da pesca, i programmi operativi ed il progetto pilota presentati in sede comunitaria nell'ambito del predetto quadro comunitario di sostegno; Vista la propria delibera in data 13 luglio 1993 recante disposizioni organizzative riguardanti l'attivita' dei Comitati interministeriali di programmazione economica; Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la risultanza della riunione istruttoria convocata in data 25 ottobre 1993 ai sensi del quinto punto della succitata delibera del 13 luglio 1993; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali; Delibera: 1. Le linee di intervento finanziario relative all'anno 1994 per l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura nelle acque marine e salmastre richiamati in premessa, per un ammontare complessivo di lire 160 miliardi, sono specificate, in relazione alla tipologia di azioni, nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. 2. Ai fini dell'attivazione delle azioni di cui alla citata tabella e nei limiti degli importi ivi indicati, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede, secondo le vigenti disposizioni, a trasferire al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali le somme previste per il cofinanziamento delle azioni di fermo temporaneo del naviglio da pesca, pari a 54 miliardi di lire, e ad erogare direttamente ai singoli beneficiari gli ulteriori aiuti, pari a lire 106 miliardi, sulla base delle richieste che saranno fatte pervenire al Fondo medesimo da parte dello stesso Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. 3. Eventuali esigenze di diversa collocazione delle risorse assegnate, nell'ambito della tabella allegata, potranno essere decise dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale ne dara' comunicazione al CIPE ed al Fondo di rotazione. 4. Eventuali ulteriori esigenze di natura finanziaria, determinate dalla compiuta applicazione della normativa comunitaria in materia, verranno sottoposte alla deliberazione del Comitato. 5. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1994, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore dei medesimi soggetti indicati nel precedente punto 2. Roma, 30 novembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 8