IL RETTORE
  Visto  il decreto n. 983 del 30 ottobre 1993, con il quale e' stato
emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine;
  Visto il telegramma di Stato inviato dal Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica in  data  3  dicembre  1993
(prot. n. 3.12.93);
  Preso  atto  che il senato accademico integrato nella seduta del 22
dicembre 1993, ha accolto il rilievo di  legittimita'  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica del 12
agosto 1993 relativamente all'art. 52 dello statuto;
                              Decreta:
  L'art. 52 dello statuto viene cosi' modificato:
  "1.  L'Universita',   per   rispondere   a   documentate   esigenze
didattiche,   puo'   attivare,  su  proposta  delle  facolta',  corsi
integrativi ed, eccezionalmente,  corsi  ufficiali  di  insegnamento,
assegnandoli  ad  esperti  di comprovata qualificazione scientifica o
professionale.
  2.  I  corsi  ufficiali,  esperite  infruttuosamente  le  procedure
previste   dalla  legge  per  affidamenti  e  supplenze  a  personale
universitario, sono affidati  con  contratti  di  diritto  privato  a
termine,  che  non  configurano  in  alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato; tali contratti possono essere sostenuti  con  fondi  del
bilancio  universitario,  esclusivamente  di provenienza non statale,
fatta salva la normativa vigente per i corsi di laurea e per i  corsi
di diploma di nuova istituzione".
  Il  presente  decreto  ai sensi dell'art. 83 dello statuto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
   Udine, 22 dicembre 1993
                                                           Il rettore