IL RETTORE Visto il decreto n. 983 del 30 ottobre 1993, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine; Visto il telegramma di Stato inviato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 dicembre 1993 (prot. n. 3.12.93); Preso atto che il senato accademico integrato nella seduta del 22 dicembre 1993, ha accolto il rilievo di legittimita' del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 12 agosto 1993 relativamente all'art. 52 dello statuto; Decreta: L'art. 52 dello statuto viene cosi' modificato: "1. L'Universita', per rispondere a documentate esigenze didattiche, puo' attivare, su proposta delle facolta', corsi integrativi ed, eccezionalmente, corsi ufficiali di insegnamento, assegnandoli ad esperti di comprovata qualificazione scientifica o professionale. 2. I corsi ufficiali, esperite infruttuosamente le procedure previste dalla legge per affidamenti e supplenze a personale universitario, sono affidati con contratti di diritto privato a termine, che non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato; tali contratti possono essere sostenuti con fondi del bilancio universitario, esclusivamente di provenienza non statale, fatta salva la normativa vigente per i corsi di laurea e per i corsi di diploma di nuova istituzione". Il presente decreto ai sensi dell'art. 83 dello statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione. Udine, 22 dicembre 1993 Il rettore