L'acquisizione  dei  dati  per  l'esercizio 1992 relativi al conto
annuale  di  cui  all'art.  65,  comma  2, del decreto legislativo n.
29/93, riguardante la rilevazione della consistenza del personale del
pubblico impiego e della relativa spesa, si e' pressoche' conclusa.
   Pur  considerando  in  via generale positivo il bilancio del primo
anno di rilevazione, e' necessario che tutte le amministrazioni siano
coinvolte  con  sempre maggiore impegno nell'invio del conto annuale,
allo   scopo   di   eliminare   ogni  forma  di  inadempienza  finora
riscontrata.
   Si  ricorda  in  proposito  che  il  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  con  la  direttiva  del  17 novembre 1993, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  282  del  1  dicembre 1993, ha indicato come
"fondamentale e indispensabile per l'attivita' di Governo la puntuale
attuazione della citata normativa".
   In  tale  direttiva e' stata richiamata la diretta responsabilita'
della dirigenza nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,
che,  in  caso  di  inadempienze, puo' dar luogo alla sospensione dei
finanziamenti,  alla  sanzione  stabilita  dall'art.  11  del decreto
legislativo  n.  322 del 6 settembre 1989, all'intervento dei servizi
ispettivi, oltre che alle valutazioni finali della Corte dei conti in
sede di referto al Parlamento.
   Tali  interventi sono peraltro gia' in corso di attuazione per gli
enti  che fino ad oggi non hanno ancora ottemperato alle prescrizioni
di  legge.  Il  relativo  elenco,  unitamente al conto annuale, sara'
trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  le  ulteriori iniziative che
riterra' opportuno adottare.
   Cio'  premesso,  occorre  ora procedere all'acquisizione del conto
annuale  relativo all'esercizio 1993, con l'applicazione completa del
titolo  V del decreto legislativo n. 29/93, cosi' come modificato dal
decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993.
   Pertanto, si impartiscono le seguenti istruzioni:
   1.  anche  per  l'esercizio  1993,  d'intesa con la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, si
conferma il modello di rilevazione gia' utilizzato per il 1992;
   2.   insieme   al   conto   annuale  le  amministrazioni  dovranno
trasmettere,  cosi'  come  previsto  dalla  richiamata normativa, una
relazione nella quale saranno illustrati i risultati conseguiti nella
gestione  del  personale,  fornendo  informazioni  sulla  metodologia
utilizzata e sui parametri e coefficienti di valutazione adottati per
raggiungere  gli  obiettivi  che,  per ciascuna Amministrazione, sono
stabiliti   dalle   leggi,   dai   regolamenti   e   dagli   atti  di
programmazione.  Saranno  anche  specificati  i  motivi  del  mancato
raggiungimento  totale  o  parziale  degli  obiettivi prefissati ed i
tempi e modi per sopperirvi;
   3.  il  termine  del  31  maggio,  entro  cui  le  amministrazioni
interessate  devono  inoltrare  il  conto  annuale, e' perentorio, in
quanto,  secondo  la  normativa  in  esame, lo stesso va trasmesso in
tempi ristretti alla Corte dei conti per il referto al Parlamento. Al
fine  del  rispetto  dei  predetti termini e' necessario anche che le
amministrazioni  provvedano  alla  compilazione  dei  modelli  con la
massima  precisione,  osservando  puntualmente le istruzioni allegate
alla presente circolare;
   4.  il conto annuale ed ogni eventuale modifica vanno sottoscritti
dal dirigente preposto alla gestione del personale prima dell'inoltro
alla competente ragioneria;
   5. alla scadenza del predetto termine la Ragioneria generale dello
Stato  avviera',  per  i  casi  di  inadempienza,  le  procedure  per
l'applicazione delle misure sopra specificate;
   6.   il   conto   annuale  va  inoltrato,  come  nella  precedente
rilevazione,  agli  uffici  della  Ragioneria  generale  dello Stato:
ragionerie   centrali,   regionali  e  provinciali  a  seconda  delle
rispettive   competenze,   cosi'   come   specificate  nel  prospetto
"Strutture della Ragioneria generale dello Stato...";
   7.  come  previsto  dal decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre
1993, copia del predetto conto annuale va "contestualmente" inoltrata
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione pubblica.
   Si  rivolgono  particolari  raccomandazioni  perche' siano assunte
tutte  le  iniziative  atte a migliorare la puntualita' e la coerenza
dell'informazione.
   A tal fine:
   a)  le  somme  rilevate vanno riferite agli impegni assunti (somme
pagate e quelle rimaste da pagare) e non al pagato;
   b)  e'  necessario  che vi sia corrispondenza tra il dato di spesa
del  conto  annuale e quello corrispondente del rendiconto, in quanto
l'analisi  del  costo  del  personale  deve  scaturire  da risultanze
contabili  omogenee.  Eventuali  differenze  dovranno essere spiegate
nella nota di trasmissione del conto stesso;
   c)  per  l'attuazione  di una rilevazione efficiente e' necessario
che  le  amministrazioni interessate considerino il conto annuale non
solo  come  un  adempimento legislativo, ma anche come elemento utile
per le proprie esigenze ai fini dell'analisi del costo del personale.
Secondo   quanto   e'   emerso   dall'esperienza   della   precedente
rilevazione,  e'  necessario,  altresi',  che  a  tal fine gli uffici
adeguino  i  propri  assetti  organizzativi  in modo da renderli piu'
idonei alla rilevazione ed all'analisi dei dati;
   d)  occorre  assicurare  l'unicita' e l'univocita' del dato che si
realizza  anche  con  l'istituzione  dell'ufficio  statistico  di cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989.
   Per  il conseguimento di ottimali obiettivi, le strutture centrali
e  periferiche della Ragioneria generale dello Stato svolgeranno ogni
possibile  azione  di supporto e di indirizzo in relazione al diverso
rapporto funzionale esistente con le amministrazioni interessate.
   I  revisori  dei conti, negli enti ove ne e' prevista la presenza,
si  attiveranno  anch'essi  in tal senso: essi dovranno, tra l'altro,
sottoscrivere  il  conto  annuale  prima dell'inoltro alle ragionerie
centrali,  regionali  e  provinciali. Detto documento e' utile per le
funzioni  di  verifica del costo del personale. I revisori stessi, in
mancanza  della predetta rilevazione, non potranno essere in grado di
sottoscrivere  i  documenti  contabili  (es:  rendiconti trimestrali,
bilancio di previsione e conto consuntivo).
   Si  segnala,  infine,  l'esigenza che le regioni, le province ed i
comuni   provvedano   a   trasmettere  alle  ragionerie  regionali  o
provinciali  dello  Stato  di  rispettiva competenza, oltre le schede
relative  alle  proprie  rilevazioni, anche quelle di enti (consorzi,
associazioni,  ecc.),  dipendenti dalle predette amministrazioni, con
personale  proprio  al  quale sia stato applicato l'accordo di lavoro
del personale degli enti locali.
   Nel  caso di consorzi tra le predette amministrazioni, provvedera'
all'inoltro l'amministrazione capo-consorzio.
   Nell'evidenziare  il  notevole  contributo  fornito,  per il conto
annuale  1992,  dai commissari del Governo, ai sensi dell'art. 67 del
decreto  legislativo  n.  29,  nonche'  dai  prefetti,  attivati  dal
Ministero  dell'interno,  si  confida, anche per la rilevazione 1993,
sull'apporto  determinante  dei predetti organi, che hanno consentito
di  realizzare  i  primi  importanti  risultati in applicazione della
normativa in esame.
   Parimenti  si  confida,  anche  in  base  a  quanto  disposto  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con la richiamata direttiva del
17  novembre 1993, negli interventi che, nell'ambito delle rispettive
competenze,  verranno  effettuati  dal  Dipartimento per le politiche
comunitarie e gli affari regionali e dal Ministero della Sanita'.
   Si allegano le schede di rilevazione e le relative istruzioni.
                                                 Il Ministro: BARUCCI

        ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI ANNO 1993

A - AVVERTENZE GENERALI
   Per  la  rilevazione  dell'anno 1993 vanno utilizzati gli allegati
 modelli,  da restituire, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del decreto
 legislativo n. 29/93, debitamente compilati, improrogabilmente entro
 il  31  maggio 1994 alla competente Ragioneria Centrale, Regionale o
 Provinciale  dello  Stato, come specificato nel prospetto "strutture
 della Ragioneria Generale dello Stato...".
   Viene in sostanza confermata la rilevazione relativa all'esercizio
 1992,  salvo  alcune innovazioni che interessano, in particolare, la
 Scuola, le Universita', i Corpi di Polizia e le Forze Armate.
   Nel  caso in cui in un comparto vi sia personale di ruolo al quale
 e'  riconosciuto  il  trattamento  economico  del personale di altro
 comparto  o  di  quello  del  settore  privato, occorre compilare la
 scheda  del  comparto  a  cui si riferisce il trattamento o apposite
 schede  nel  caso  di trattamento del settore privato. Queste ultime
 schede,  non  potendo essere inserite nel S.I., vanno inoltrate, per
 il   tramite  delle  competenti  Ragionerie  Centrali,  Regionali  e
 Provinciali,  alla  Ragioneria  Generale  dello  Stato - Ispettorato
 Generale per gli Ordinamenti del Personale - Div. VI.
   Le tabelle vanno compilate, possibilmente a macchina o a carattere
 stampatello,  attenendosi alla modulistica ed evitando di introdurre
 suddivisioni, dettagli, postille o note non richieste.
   Ai  sensi  del  decreto  legislativo n. 29 del 3.2.93 e successive
 modifiche  e  integrazioni,  il dirigente preposto alla gestione del
 personale  e'  responsabile  dell'esatta e puntuale attuazione della
 rilevazione.
   Pertanto   il  conto  annuale  e  ogni  eventuale  modifica  vanno
 sottoscritte   dal   predetto   dirigente  prima  dell'inoltro  alla
 competente Ragioneria.
   Premesso che, generalmente, le tabelle relative ai dati fisici del
 personale  operano  la  distinzione  per  sesso,  va evidenziato che
 alcune  informazioni,  richieste  in  modo sintetico in una tabella,
 vengono  analizzate  in  dettaglio  in  altre tabelle. In tali casi,
 espressamente  ricordati  nelle note successive, occorre che il dato
 complessivo coincida con la somma dei dati di dettaglio riportati in
 altra  tabella.  In  molte  tabelle non viene indicata, per esigenze
 tecniche, la colonna Totale.
   Nelle tabelle sono usate le seguenti definizioni:
- PERSONALE DI RUOLO per indicare   tutto   il  personale  di  ruolo,
                        assunto   in  modo  stabile,  compreso  nelle
                        qualifiche   o  nei  livelli,  per  il  quale
                        l'Amministrazione   sostiene   le  spese.  Si
                        precisa,  inoltre,  che  va rilevato anche il
                        personale  in aspettativa senza assegni o con
                        assegni  ridotti  ad  eccezione di quello che
                        viene  chiamato  alle  armi  per  obblighi di
                        leva.  Il  personale  comandato  va  rilevato
                        dall'Amministrazione  di appartenenza. L'Ente
                        presso  cui  il  personale  e'  comandato  e'
                        tenuto   a  comunicare  tempestivamente  alla
                        predetta Amministrazione le spese retributive
                        eventualmente sostenute.
- PERSONALE NON DI per indicare il personale il cui rapporto di RUOLO
  lavoro, seppure a tempo indeterminato,
                        rientra  in  un  concetto  di  precarieta' in
                        quanto  non  copre  posti  nei ruoli organici
                        dell'Amministrazione.
- PERSONALE TEMPORANEO per  indicare  l'eventuale personale assunto a
                        tempo  determinato.  Le  assunzioni di durata
                        inferiore  all'anno vanno ricondotte ad uomo/
                        anno come di seguito specificato.
- PERSONALE per indicare il personale il cui rapporto di CONTRATTISTA
  O lavoro e' regolato da contratto di tipo EQUIPARATO privatistico o
  che non presenta, comunque,
                        tutte  le  caratteristiche  del  rapporto  di
                        lavoro  subordinato (es. consulenti, esperti,
                        ecc.).
   Nelle  more  di  una  piu'  puntuale  evidenziazione  del fenomeno
l'eventuale personale a part-time, va segnalato nella tabella 8 negli
"eventuali  suggerimenti  di  modifiche",  indicando  il numero delle
unita'  per  livello  di appartenenza e la relativa spesa complessiva
impegnata   nell'anno   (al   lordo   delle  ritenute  previdenziali,
assistenziali  ed  erariali a carico del dipendente). L'ammontare dei
contributi     previdenziali     ed     assistenziali     a    carico
dell'Amministrazione  va  riportato  in  un  unico  importo (v. anche
istruzioni Tab. 1, pag 5).
   Il  personale temporaneo, essendo utilizzato per periodi limitati,
va ricondotto ad unita' annua, secondo il metodo che segue:
   supposto  che  nel  corso  dell'anno  si  sia fatto ricorso, per i
periodi riportati, al seguente personale temporaneo:
   - n. 6 temporanei per 15 giorni: (15/30 = 1/2 = 0,5);
   - n. 10 temporanei per 3 mesi;
   - n. 7 temporanei per 5 mesi.
   Il  numero  da  indicare  si  trova  moltiplicando  il  numero  di
temporanei  per  i mesi lavorati, sommando tutti i risultati ottenuti
dai prodotti e dividendo tale somma per dodici:
   (6 x 0,5) + (10 x 3) x (7 x 5) 68
   -------------------------------- = ------- = 5,6667
                 12 12
che si arrotonda a 6 unita' da inserire nella colonna "In servizio al
31.12.93".  Al  fine  della quadratura dei modelli, nella colonna "In
servizio  al  31.12.92"  vanno  riportate  le  unita'  gia' calcolate
nell'anno  precedente;  la  differenza tra i due dati andra' inserita
nella  colonna "assunti nell'anno" se il dato al 31.12.93 e' maggiore
di quello al 31.12.92 o "cessati nell'anno" se risulta minore.
   Se dal calcolo si ottiene un valore inferiore a 1 (es. 0,5) inser-
ire comunque "1" nella colonna "in servizio al 31.12.93".
ARROTONDAMENTO DEGLI IMPORTI
   Tutti gli importi di spesa sono richiesti in migliaia di Lire. Per
una  corretta  indicazione  degli  importi  stessi occorre seguire le
seguenti modalita':
   1) dividere l'importo della spesa da indicare per 1.000;
   2) sommare alla cifra ottenuta il valore 0,500;
   3) scrivere la cifra ottenuta senza decimali.
                               ESEMPI
   a) (5.985.847.445:1.000)+0,500 = 5.995.847,945 = 5.985.847
   b) (5.985.847.545:1.000)+0,500 = 5.985.848,045 = 5.985.848
                              TABELLA 1
DISTRIBUZIONE  DEL  PERSONALE  DIPENDENTE  (DI  RUOLO,  NON DI RUOLO,
TEMPORANEO E CONTRATTISTA) PER QUALIFICA O LIVELLO.
DOTAZIONI ORGANICHE
   Indicare  la  dotazione  organica  al  31.12.93. Qualora non fosse
stabilita  la dotazione organica per livello o qualifica, indicare le
assegnazioni di fatto.
NUMERO DEI DIPENDENTI
1 - IN SERVIZIO AL 31.12.92
         Si  e'  ritenuto  opportuno  modificare l'intestazione della
         colonna   da  "in  servizio  all'1.1"  in  "in  servizio  al
         31.12.92" al fine di una piu' puntuale aderenza al contenuto
         della colonna stessa.
         Vanno  riportate  le  unita'  in  servizio  al 31.12.92, per
         livello  o  qualifica  e  distinte  per  sesso. Le unita' al
         31.12.92  dovranno  coincidere  con  quelle  riportate  alla
         stessa  data  nella  rilevazione  dell'anno  precedente,  in
         quanto  il  movimento del personale che si verifica l'1.1.93
         ed  il 31.12.93 va rilevato nelle apposite colonne (assunti,
         cessati, entrati ed usciti dal livello / qualifica).
2 - CESSATI NELL'ANNO
         Numero  di  dipendenti  che,  per  qualsiasi  motivo,  hanno
         risolto  il  rapporto di lavoro nel corso del 1993, distinti
         per  sesso  (nella  successiva  tabella  2  e'  richiesto di
         specificare  la  causa  di  cessazione), ivi compresi quelli
         cessati con decorrenza 1.1.93 e 31.12.93.
3 - ASSUNTI NELL'ANNO
         Numero  di  dipendenti  che  hanno  iniziato  il rapporto di
         lavoro  nel  corso  del  1993,  distinti  per  sesso  (nella
         successiva   tabella   3  e'  richiesto  di  specificare  le
         modalita'  di  assunzione),  ivi compresi quelli assunti con
         decorrenza 1.1.93 e 31.12.93.
4 - USCITI DAL LIVELLO O QUALIFICA
         Numero  di dipendenti, distinti per sesso, che nel corso del
         1993  hanno  lasciato  il  livello  o  la qualifica per aver
         conseguito la qualifica o il livello superiore, o passati al
         livello inferiore per infermita', ivi compresi quelli usciti
         con  decorrenza  1.1.93  e  31.12.93.  In  tale  colonna  va
         rilevato anche il personale che nella stessa Amministrazione
         lascia il livello / qualifica di appartenenza per concorso.
         Pertanto  il  totale di tale colonna dovra' essere uguale al
         totale  degli  "entrati  nel  livello o nella qualifica". In
         caso  contrario specificare in tab. 8, nella riga "eventuali
         suggerimenti di modifiche", le motivazioni.
5 - ENTRATI NEL LIVELLO O QUALIFICA
         Numero  di dipendenti, distinti per sesso, che nel corso del
         1993  sono  stati  inquadrati nella qualifica o nel livello,
         provenendo da una posizione di qualifica o livello inferiore
         oppure superiore, ivi compresi quelli entrati con decorrenza
         1.1.93  e  31.12.93.  In  tale  colonna va rilevato anche il
         personale che nella stessa Amministrazione entra nel livello
         / qualifica di appartenenza per concorso. Pertanto il totale
         di  tale  colonna  deve essere uguale a quello della colonna
         "usciti   dal   livello  o  qualifica".  In  caso  contrario
         specificare in tab. 8, nella riga "eventuali suggerimenti di
         modifiche", le motivazioni.
6 - IN SERVIZIO AL 31.12.93
         Numero  di dipendenti in servizio al 31.12.93, per livello o
         qualifica  e distinti per sesso. Tale numero e' il risultato
         della  somma  algebrica  del  numero di dipendenti (maschi e
         femmine) calcolato come segue:
         (in  servizio al 31.12.1992) - (cessati nel 1993) + (assunti
         nel  1993)  -  (usciti  per  passaggio a livello o qualifica
         superiore  o  inferiore) + (entrati provenienti da livello o
         qualifica inferiore o superiore).
   Si   rappresenta   che   l'eventuale  personale  non  di  ruolo  e
contrattista o equiparato, che venisse immesso in ruolo per qualsiasi
motivo,  va  rilevato tra i "cessati nell'anno" come personale non di
ruolo  e contrattista e tra gli "assunti nell'anno" come personale di
ruolo.
   Il  personale  temporaneo  che  passa di ruolo va rilevato come un
nuovo "assunto" e rientra, per il periodo svolto come temporaneo, nel
calcolo uomo-anno precedentemente precisato.
   Il  personale  a part-time che passa a tempo pieno va rilevato tra
gli  "assunti nell'anno", mentre il personale a tempo pieno che passa
a part-time va rilevato tra i "cessati nell'anno".
   Al  fine  di non inficiare il dato complessivo dei cessati e degli
assunti,  nella  tabella 8 va indicato il numero delle unita' che nel
corso dell'anno sono passate a part-time e di quelle che sono passate
a tempo pieno.
                              TABELLA 2
PERSONALE  DI  RUOLO  E  NON  DI RUOLO CESSATO DAL SERVIZIO NEL CORSO
DELL'ANNO, DISTRIBUITO PER QUALIFICA E LIVELLO
   Occorre  suddividere  il  numero  di  dipendenti cessati nel corso
dell'anno  per qualifica o livello e per la causa che ha dato origine
alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  (per limiti di eta', per
dimissioni,   per   passaggio  presso  altre  amministrazioni  -  con
esclusione del personale comandato, del personale posto fuori ruolo -
e altre cause).
   Il  totale  per sesso (non riportato nella tabella), ottenuto come
somma  delle  colonne per causa di cessazione deve corrispondere alle
colonne   "Cessati  nell'anno"  indicate  nella  Tabella  1  (escluso
personale temporaneo e contrattista o equiparato)
   La  causa  di  cessazione,  individuata dalla dizione "passaggi ad
altre Amministrazioni", vuole evidenziare il numero di dipendenti che
hanno   lasciato  l'Amministrazione  di  appartenenza  a  seguito  di
processi  attivati  dalla  mobilita'  o  da istituti similari. Tra le
cessazioni per "altre cause" va rilevato anche il personale che viene
chiamato  alle armi per compiere gli obblighi di leva, nonche' quello
che nel corso dell'anno passa a part-time.
                              TABELLA 3
PERSONALE  DI  RUOLO  E  NON  DI  RUOLO ASSUNTO IN SERVIZIO NEL CORSO
DELL'ANNO, DISTRIBUITO PER QUALIFICA E LIVELLO
   Occorre  suddividere  il  numero  di  dipendenti assunti nel corso
dell'anno  per  qualifica  o  livello  a  seconda  della modalita' di
costituzione   del   rapporto  di  lavoro  (a  seguito  di  procedure
concorsuali,   per   provenienza   da  altre  Amministrazioni  -  con
esclusione  del personale comandato o del personale posto fuori ruolo
- e per altre cause).
   Il  totale  per  sesso,  ottenuto  come  somma  delle  colonne per
modalita'   di   assunzione   (non  riportato  sulla  tabella),  deve
corrispondere alle colonne "Assunti nell'anno" indicate nella Tabella
1 (escluso il personale temporaneo e contrattista o equiparato).
   La  causa  di assunzione individuata dalla dizione "proveniente da
altre  Amministrazioni" vuole evidenziare il numero di dipendenti che
entrano  a seguito di processi attivate dalla mobilita' o da istituti
similari.  Tra  le  assunzioni per "altre cause" va rilevato anche il
personale  che rientra nell'Amministrazione di appartenenza dopo aver
compiuto gli obblighi di leva, nonche' quello che nel corso dell'anno
passa da part-time a tempo pieno.
                             TABELLA 4*
PERSONALE  COMUNQUE  IN  SERVIZIO  NELL'ANNO, ALLA DATA DEL 31.12.93.
DISTRIBUITO PER REGIONI E PROVINCE AUTONOME
   Per  le  varie  tipologie  di  personale individuate dalla tabella
indicare i contingenti di personale assegnati dall'Amministrazione ad
uffici  ubicati nelle varie regioni e province autonome (il personale
in  servizio  nella  Regione  Trentino  Alto  Adige va inserito nella
Provincia Autonoma di Trento).
   Il  complesso del personale, che si ottiene come somma per righe e
per  colonne  della tabella, deve corrispondere al personale indicato
in Tabella 1 "in servizio al 31.12.93".

*  Non  prevista  per i comparti del S.S.N. Enti Locali, Universita',
Corpi di Polizia e Forze Armate.
                              TABELLA 5
PERSONALE  IN SERVIZIO DI RUOLO DISTRIBUITO PER QUALIFICA O LIVELLO E
ANZIANITA' DI SERVIZIO AL 31.12.93.
   Limitatamente al personale di ruolo, occorre indicare per ciascuna
qualifica  e/o per ciascun livello, il personale, distinto per sesso,
secondo le fasce di anzianita' riportate in tabella.
   Si  precisa  che l'anzianita' da considerare e' quella relativa al
servizio   comunque   prestato   alle   dipendenze  di  una  pubblica
amministrazione,  utile  alla  progressione  economica  e  non quello
riconosciuto  unicamente  ai  fini pensionistici o di buonuscita (non
vanno  compresi  gli  anni  riscattati  ai  fini  pensionistici  o di
buonuscita).
   Il  criterio di inserimento nelle fasce di anzianita' e' quello di
collocare,   per  esempio,  nella  prima  colonna  il  personale  con
anzianita'  da  zero  fino a 5 anni, nella seconda colonna quello con
anzianita' da 5 anni e 1 giorno fino a 10 anni, e cosi' via.
   Naturalmente  il  totale  (non riportato in tabella) dovra' essere
coerente  con  la corrispondente colonna di Tabella 1 "in servizio al
31.12.93"   (escluso   il   personale  non  di  ruolo,  temporaneo  e
contrattista).
                              TABELLA 6
SPESA  ANNUA  COMPLESSIVA PER RETRIBUZIONI IMPEGNATE PER IL PERSONALE
COMUNQUE IN SERVIZIO DISTRIBUITO PER QUALIFICA O LIVELLO
AVVERTENZE
   Si  precisa  che  le spese di personale devono riguardare le somme
impegnate  nel  1993;  quelle  eventualmente  impegnate nell'anno per
competenze  relative  agli  esercizi precedenti vanno riportate nella
colonna "Emolumenti relativi ad anni precedenti" T 117.
   Le suddette spese vanno riferite alla qualifica/livello. Pertanto,
per  il  personale  che  abbia effettuato un passaggio di livello nel
corso  dell'anno,  le  spese  stesse vanno indicate, per i rispettivi
periodi di permanenza, in ognuno dei livelli di uscita e di entrata.
   Tutte le spese devono essere espresse in migliaia di lire, secondo
le modalita' indicate nelle avvertenze di carattere generale, e vanno
riportate  al  lordo  delle  ritenute previdenziali, assistenziali ed
erariali a carico del dipendente.
   Le competenze impegnate nel 1993 devono riguardare:
  1 - STIPENDI
  Inserire:  tabellari,  retribuzione individuale di anzianita' e sue
  maggiorazioni,   progressione   economica   per  classi  e  scatti,
  maggiorazioni  stipendiali,  elemento  distinto della retribuzione,
  assegni   personali,   13a   mensilita'   o   eventuali  indennita'
  sostitutive  degli  stipendi (es. assegni alimentari, indennita' di
  maternita', ecc.).
  2 - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
  3 - ACCONTI
  Indicare   gli   eventuali   acconti   o  anticipazioni,  derivanti
  dall'applicazione  di norme o provvedimenti amministrativi relativi
  al  1993, ma non riassorbiti nel corso dell'anno nelle diverse voci
  retributive.
  4 - STRAORDINARIO
  Considerare le competenze per lavoro straordinario diurno, notturno
  e/o festivo relative al 1993.
  5 - INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITA'
  Indicare  tutti  gli  emolumenti  spettanti  a tale titolo relativi
  all'anno 1993.
  6 - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI VARI
  Indicare  le competenze per indennita' varie (comprensive di quelle
  specificate   nella  TABELLA  7A)  spettanti  nell'anno  1993,  con
  esclusione  delle  indennita' di missione e/o dei "rimborsi spese",
  nonche' dell'indennita' di quiescenza e di fine rapporto di lavoro.
  7 - EMOLUMENTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI
  Indicare   l'ammontare   delle   competenze  relative  ad  esercizi
  precedenti  ma  impegnate  nell'anno  1993  a  titolo  di stipendi,
  indennita'  integrativa  speciale,  straordinario,  incentivi  alla
  produttivita' ed altre indennita' e compensi vari.
                             TABELLA 6 A
              COSTO DEL PERSONALE COMUNQUE IN SERVIZIO
- Indicare nella prima riga l'importo complessivo che si ottiene come
  sommatoria  delle  voci  di  spesa  riportate  nelle  colonne della
  Tabella 6.
- Indicare nella seconda riga le spese relative a tutte le indennita'
  e rimborso spese per missione nel territorio nazionale ed estero ed
  indennita'  e  rimborso spese di trasferimento spettanti nell'anno,
  per tutto il personale comunque in servizio.
- Indicare  nella  terza  riga  le spese relative alla corresponsione
  dell'assegno  per  nucleo  familiare  a  tutto  il personale avente
  diritto.
- Indicare nella quarta riga le eventuali altre spese di personale.
- Nella quinta riga fare il totale delle prime quattro righe.
- Nella sesta riga riportare il complesso dei contributi
  previdenziali  ed assistenziali posti a carico dell'Amministrazione
  nel 1993.
- Nella  riga "costo del personale" fare la somma delle righe "Totale
  spese"  e  "Contributi a carico dell'Amministrazione". Tale importo
  (o  importi  parziali)  deve corrispondere alle SOMME IMPEGNATE NEI
  RENDICONTI O DOCUMENTI SIMILARI dell'Amministrazione.
                              TABELLA 7
COMPENSI ACCESSORI E INDENNITA' VARIE SPETTANTI AL PERSONALE COMUNQUE
IN SERVIZIO
   La  spesa  deve  essere  riportata  in migliaia di lire secondo le
modalita' indicate nelle avvertenze di carattere generale.
   La  Tabella  7  analizza  le  specifiche  voci  di  accessorio del
comparto.
   In particolare nelle righe:
-   ALTRE   INDENNITA':  va  riportata  la  spesa  complessiva  delle
indennita', di cui non si e' ritenuta opportuna la specificazione
-  TOTALE  TABELLA  7  A:  va  riportato il totale delle spese per le
indennita'  analizzate  nella  successiva  tabella 7A, per qualifica-
livello.
   Vanno  ovviamente  assicurate  le  seguenti  corrispondenze tra le
Tabelle 6 e 7:
  - totale colonna T114 di Tabella 6 uguale al totale straordinario
    di Tabella 7 con codice S 999;
 - totale colonna T115 di Tabella 6 uguale all'importo dell'analoga
    voce di Tabella 7 con codice I 601;
   - totale colonna T116 di Tabella 6 uguale alla differenza degli
    importi delle righe della Tabella 7 con codici I 999 e I 601.
   Il  totale  Generale  (CODICE 9999) della Tabella 7 (somma dei due
totali  parziali  presenti nella tabella 7 con i codici 1999 ed S999)
deve corrispondere alla sommatoria delle tre colonne T 114, T 115 e T
116 della Tabella 6.
   Indicare  nelle  due  ultime  colonne  di  Tabella  7 il numero di
dipendenti,  distinto  per  sesso,  che hanno percepito le competenze
accessorie di cui e' stata indicata la spesa.
   Per  numero di percettori si intende il numero delle unita' che in
media  hanno  percepito l'emolumento, determinato secondo la seguente
regola:
   1) moltiplicare il numero dei dipendenti per il numero dei mesi in
      cui hanno percepito l'emolumento;
   2) dividere per 12 il risultato;
   3) arrotondare il risultato all'unita';
   Esempio:  se  il  numero  di  coloro  che  hanno effettuato lavoro
straordinario e':
    50 per il mese di gennaio;
   100 per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e
         luglio;
     0 per il mese di agosto;
   100 per i mesi di settembre, ottobre e novembre;
    80 per il mese di dicembre
   si effettua il seguente calcolo:
   50 + (100x6) + 0 + (100x3) + 80 1030
   -------------------------------- = --------- = 85,8
                12 12
   Si arrotonda a 86
                            TABELLA 7 A*
DISTRIBUZIONE  DELLE  SPESE  PER  INDENNITA'  SPETTANTI  AL PERSONALE
COMUNQUE IN SERVIZIO
   Con la Tabella in questione si intendono rilevare, per qualifica e
livello, le indennita' specifiche a favore del personale previste dai
rispettivi accordi di lavoro o da provvedimenti legislativi. Anche in
questo  caso  deve essere indicato il numero di percettori per sesso.
La  sommatoria  delle  predette  indennita'  va scritta nell'apposito
riquadro  "Totale  Tabella  7 A" e va riportata poi nell'analoga voce
della  Tabella  7  (codice  I  599).  Per  il  calcolo del numero dei
percettori si rimanda a quanto precisato per la Tabella 7.

* Non prevista per Enti Locali ed Enti Pubblici non Economici.
                              TABELLA 8
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
   Le notizie richieste riguardano:
   - la  costituzione dell'Ufficio di statistica ai sensi del Decreto
     Legislativo 6.9.89, n. 322;
   - il  recapito e la qualifica del funzionario cui fare riferimento
     nell'eventuale corrispondenza;
   - l'appartenenza  del  funzionario  all'Ufficio  di statistica, se
     istituito;
   - eventuali  suggerimenti  di  modifiche migliorative da apportare
     alla modulistica da compilare;
   - indicazione  del  personale  a  part-time  come  precisato nelle
     avvertenze  generali e le eventuali motivazioni della differenza
     tra  le  colonne "Usciti dal livello o qualifica" e "Entrati nel
     livello o qualifica".
   E'   infine   richiesto,   esclusivamente  a  titolo  informativo,
l'eventuale disponibilita' di strumenti informatici (Personal Comput-
ers, Mini, Main Frame). Va specificato il tipo di apparecchiatura.
B - AVVERTENZE SPECIFICHE DI COMPARTO
MINISTERI
  1 - Non  va  rilevato  il  personale  della  carriera diplomatica e
      prefettizia,  per  il  quale  si  provvedera' mediante appositi
      modelli, che verranno inoltrati alle amministrazioni competenti
      per il tramite delle Ragionerie Centrali dello Stato.
REGIONI, ENTI LOCALI
  1 - Nella  tabella 1 alle figure professionali, alle quali e' stato
      attribuito  il  "livello differenziato di professionalita'", ai
      sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 333/90, non corrisponde alcuna
      dotazione  organica,  che  va  invece indicata nella riga della
      qualifica funzionale di base.
  2 - Nella  tabella 6 nella voce "straordinario" va ricompreso anche
      quello  elettorale  pagato direttamente dal comune, escludendo,
      quindi, quello rimborsato.
  3 - In  tabella  6A  in  "Altre  spese" riga vanno compresi anche i
      diritti di segreteria per i segretari comunali.
Le  Regioni, le Province ed i Comuni provvederanno a trasmettere alle
Ragionerie   regionali   e  provinciali  dello  Stato  di  rispettiva
competenza   anche  il  conto  annuale  dei  consorzi,  associazioni,
comprensori  tra  comuni,  province e comunita' montane, ex I.P.A.B.,
Universita'  agrarie ed associazioni agrarie, consorzi per le aree di
sviluppo industriale e relative federazioni.
Nel  caso  di  consorzi  tra  le predette Amministrazioni provvedera'
all'inoltro del conto annuale l'Amministrazione capo-consorzio.
La  rilevazione deve riguardare il personale dipendente da detti enti
(e  non  quello  comandato  dalle  Amministrazioni di dipendenza), al
quale sia stato applicato l'Accordo di lavoro degli enti locali.
AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI STATALI AD ORDINAMENTO AUTONOMO
VIGILI DEL FUOCO: i profili amministrativi, individuati con il codice
AMM   comprendono   il   personale  appartenente  all'"Area  supporto
amministrativo-contabile"   e  all'"Area  supporto  tecnico",  mentre
quelli operativi con codice OPE comprendono il personale appartenente
all'"Area operativa tecnica", all'"Area operativa giuridico-sportiva"
e all'Area operativo sanitaria".
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
  1 - Il  personale  incaricato di mansioni superiori va rilevato nel
      livello   di   appartenenza   con   il   trattamento  economico
      effettivamente corrisposto.
  2 - Personale  temporaneo e' sia quello destinatario di un incarico
      su  posto vacante, (massimo 8 mesi), sia quello "supplente", in
      sostituzione di personale di ruolo assente (L. n. 207/85).
  3 - Il  personale  medico  a  tempo  parziale  va rilevato, come il
      restante  personale a part-time, secondo le indicazioni fornite
      nelle AVVERTENZE GENERALI.
  4 - La  dotazione  organica  del  personale medico, qualora non sia
      possibile  una rilevazione distinta per tipo di rapporto (tempo
      pieno,  tempo  definito),  va  cumulativamente  riportata nella
      corrispondente   posizione   funzionale   di  tempo  pieno.  In
      corrispondenza  degli  altri  tipi  di rapporto va inserito uno
      zero.  Alle  posizioni  funzionali,  eventualmente  attribuite,
      previste  dagli  artt.  47,  48, 116 e 117 del D.P.R. n. 384/90
      ("qualificazione  professionale"),  indicate  nella  scheda con
      "qualificato",  non  corrisponde  ovviamente  alcuna  dotazione
      organica,  in  quanto trattasi di posizione di natura meramente
      economica.
  5 - Nella  tabella 6, colonna T 115 (incentivi alla produttivita'),
      vanno inseriti gli incentivi di cui agli artt. 57 e 122 del DPR
      n. 384/90.
  6 - Gli  Istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico, gli
      Istituti  zooprofilattici  sperimentali, l'Ordine Mauriziano di
      Torino  e  l'Ospedale  Galliera  di  Genova, dovranno inviare i
      modelli, debitamente compilati, alla Ragioneria Regionale dello
      Stato,   competente   territorialmente,  che  provvedera'  alla
      trasmissione delle informazioni al sistema informativo. Per gli
      enti  con  sedi  periferiche,  sara'  cura  della sede centrale
      raccogliere  i  dati  complessivi  da  inviare  alla competente
      Ragioneria regionale.
  7 - Gli  ospedali  multizonali invieranno i modelli alla competente
      Ragioneria Regionale.
ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
  Rispetto alla circolare n. 33/93 e' stata modificata la tabella 7/A
  con  l'inserimento  dell'indennita'  per  incarichi di direzione di
  strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca (art. 22
  del  D.P.R.  171/91)  al posto di quella relativa all'indennita' di
  incentivazione e funzionalita'.
SCUOLA
  La  compilazione della scheda del Comparto Scuola non va effettuata
  dalle singole scuole ma dal Ministero della Pubblica Istruzione.
   A   seguito  dell'entrata  in  vigore  del  D.L.vo  n.  35/93,  in
particolare  per  il  conferimento delle supplenze (art. 6), e' stata
considerata  la  nuova  figura  di  personale non di ruolo che presta
servizio fino al termine dell'attivita' didattica.
  Pertanto ai fini della compilazione dei prospetti:
  1  -  Per  le  categorie  di  personale  indicate  con  la  dizione
  "...n.d.r.
      annuale"  si  intende il personale con incarico annuale, mentre
      per quello con la dizione "...n.d.r. non annuale" si intende il
      personale   con   incarico   fino   al  termine  dell'attivita'
      didattica.
  2  -  Per  personale  temporaneo deve intendersi il personale a cui
  siano
      state  conferite le nomine per supplenze brevi e per le materie
      alternative all'insegnamento della religione cattolica.
  3 - Nella tabella 1 si consideri che:
    - le colonne "usciti dal livello o qualifica" e "entrati nel
      livello  o qualifica" per il personale docente vanno intese nel
      senso di passaggio di ruolo;
   - la dotazione organica e' da riferirsi alla data del 31 marzo
      dell'anno di rilevazione.
  4  -  Nella  tabella  4  gli insegnanti di religione vanno indicati
  nella
      colonna relativa al personale docente.
  5 - Nella  tabella  4  il  personale  non di ruolo (indicato con la
      dizione  "...n.d.r.  annuale"  e  "...n.d.r.  non  annuale") va
      rilevato  complessivamente  nella  colonna  "personale  non  di
      ruolo".
UNIVERSITA'
Nella tabella 7A vengono rilevate le seguenti indennita':
  - INDENNITA'  DI  INCENTIVAZIONE  E  FUNZIONALITA' - CODICE I 501 -
    indicare  la  spesa  impegnata  relativa  all'indennita'  di  cui
    all'art.  27  del  D.P.R.  3  agosto  1990.  n. 319, spettante al
    personale compreso nei livelli dal I all'VIII;
  - INDENNITA' AGGIUNTIVA - CODICE I 520 - indicare la spesa relativa
    all'indennita'  di  cui all'art. 27, comma 4, del D.P.R. 3 agosto
    a990,   n.  319,  spettante  al  personale  compreso  nella  nona
    qualifica funzionale e nella prima e seconda qualifica funzionale
    del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche.
  - ASSEGNO  AGGIUNTIVO  - CODICE I 521 - indicare la spesa impegnata
    relativa  all'indennita'  di cui all'art. 39 del D.P.R. 11 luglio
    1980,   n.   382,   spettante   ai  professori  universitari,  ai
    ricercatori universitari ed alle figure assimilate.
Rispetto alla circolare n. 33/93, le modifiche apportate sono state:
  1.  scissione  dei  professori  di  I  e  II  fascia  in  base alle
  qualifiche;
  2. inserimento  dell'indennita'  corrisposta al personale sanitario
     (Tab. 7 - cod. I421);
  3. inserimento della Tab. 7B, non informatizzata, in cui vanno
     rilevati  i  dati  relativi  a supplenze, affidamenti, lettori e
     professori  a  contratto.  I  dati relativi a tale personale non
     vanno riportati nelle altre tabelle. Tale scheda va inviata, per
     il   tramite   delle   competenti   Ragionerie  Regionali,  alla
     Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - Div. VI.
        ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI ANNO 1993
                   CORPI DI POLIZIA E FORZE ARMATE
   Per  il  personale  dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate puo'
farsi  riferimento,  in  linea  generale,  alle  AVVERTENZE  GENERALI
dettate  per  il  personale  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 29/93, tenendo conto delle seguenti specificazioni.
CORPI DI POLIZIA
   Nelle tabelle sono usate le seguenti particolari definizioni:
- PERSONALE DI RUOLO per indicare   tutto   il  personale  di  ruolo,
                         compreso nelle qualifiche e nei livelli, per
                         il quale l'Amministrazione sostiene le spese
                         assunto  in  modo  stabile.  Per  l'Arma dei
                         Carabinieri e per la Guardia di Finanza deve
                         intendersi    il   personale   in   servizio
                         permanente,  compreso  nelle qualifiche, nei
                         livelli  o  nei gradi. Si rappresenta che va
                         rilevato  anche  il personale in aspettativa
                         senza assegni o con assegni ridotti;
- PERSONALE NON DI RUOLO per  l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia
                         di  Finanza  trattasi  di  personale  non in
                         servizio  permanente (trattenuto, richiamato
                         dalla  ausiliaria  o dalla riserva, in ferma
                         volontaria e di complemento). Tale personale
                         va  inserito,  unitamente  al  personale  in
                         servizio    permanente,    nei   livelli   e
                         qualifiche o gradi di appartenenza;
- PERSONALE TEMPORANEO per    indicare   il   personale   ausiliario,
                         ausiliario   trattenuto,   gli   allievi  di
                         accademia,  gli  allievi  sottufficiali, gli
                         allievi   ufficiali  di  complemento  ed  il
                         restante  personale  allievo.  Il  personale
                         ausiliario   e   ausiliario   trattenuto  va
                         rilevato cumulativamente. Per la particolare
                         natura   del   predetto   personale  non  va
                         effettuato  il  calcolo  uomo/anno previsto,
                         nelle  AVVERTENZE  GENERALI,  per  lo stesso
                         personale.
                          TABELLE 1 - 2 - 3
DISTRIBUZIONE  DEL  PERSONALE  DIPENDENTE  (DI  RUOLO, NON DI RUOLO E
TEMPORANEO) PER QUALIFICA O LIVELLO
   Si  rappresenta  che  il  personale,  al quale viene attribuito il
trattamento   economico   spettante   al  primo  dirigente  (o  grado
equiparato), va rilevato nella qualifica o livello/grado indicato con
"+  15 anni". Mentre quello, al quale viene attribuito il trattamento
economico  spettante  al dirigente superiore (o grado equiparato), va
rilevato nella qualifica o livello/grado indicato con "+ 25 anni".
NUMERO DEI DIPENDENTI
   Il  totale  della  colonna  "usciti  dal livello o qualifica" deve
coincidere  con  il  totale  delle  colonne  "entrati  nel  livello o
qualifica"  di  Tabella  1. In caso contrario precisare in tabella 8,
tra gli "eventuali suggerimenti di modifiche", le motivazioni.
   Il personale che consegue una promozione prima di essere collocato
a  riposo  va rilevato prima come "uscito dal livello o qualifica" ed
"entrato nel livello o qualifica" e poi come "cessato".
   Il  personale  "temporaneo"  (ausiliario  ed  allievi) che dovesse
transitare,  per qualsiasi motivo, tra il personale di ruolo o non di
ruolo  (come  specificato  nelle  AVVERTENZE),  va  rilevato  tra gli
"usciti  dal livello o qualifica" come personale temporaneo e tra gli
"entrati  nel  livello  o qualifica" come personale di ruolo o non di
ruolo.
   Nelle  tabelle  2 e 3, che individuano le cause di cessazione e di
assunzione,  il  personale  "richiamato"  cessato  nell'anno o quello
assunto nell'anno va indicato nella colonna "altre cause".
   Peraltro,  al  fine  di  specificare  il  personale  "trattenuto e
richiamato  dalla  ausiliaria  o  dalla riserva", gia' compreso nella
tabella   1,  riportare  detto  personale,  distinto  per  livello  e
qualifica,   nella   tabella   8A.   Detta   tabella,   non   essendo
informatizzata,   va  inoltrata,  per  il  tramite  della  competente
Ragioneria  centrale, alla Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.
- Div. VI.
                              TABELLA 5
PERSONALE  IN SERVIZIO DI RUOLO DISTRIBUITO PER QUALIFICA O LIVELLO E
ANZIANITA' DI SERVIZIO, AL 31.12.93.
   Diversamente  da  quanto indicato nel titolo della Tabella occorre
rilevare  tutto  il  personale  in  servizio  di ruolo e non di ruolo
(escludendo il solo personale ausiliario e gli allievi), per ciascuna
qualifica,  livello  o grado, distinto per sesso, secondo le fasce di
anzianita' riportate in tabella.
FORZE ARMATE
   Nelle Tabelle sono usate le seguenti definizioni:
- PERSONALE DI RUOLO per indicare  tutto  il  personale  in  servizio
                         permanente,  compreso  nelle qualifiche, nei
                         livelli  o  gradi.  Si  rappresenta  che  va
                         rilevato  anche  il personale in aspettativa
                         senza assegni o con assegni ridotti;
- PERSONALE NON DI RUOLO per  indicare  il  personale non in servizio
                         permanente   (trattenuto,  richiamato  dalla
                         ausiliaria   o   dalla   riserva,  in  ferma
                         volontaria e di complemento). Tale personale
                         va  inserito,  unitamente  al  personale  in
                         servizio    permanente,    nei   livelli   e
                         qualifiche o grado di appartenenza;
- PERSONALE TEMPORANEO per  indicare  il  restante  personale  non in
                         servizio    permanente   effettivo:   truppa
                         volontaria, leva coscritta, allievi (allievi
                         accademia,  allievi  sottufficiali,  allievi
                         ufficiali    di   complemento   e   restante
                         personale allievo).
                          TABELLE 1 - 2 - 3
DISTRIBUZIONE  DEL  PERSONALE  DIPENDENTE  (DI  RUOLO, NON DI RUOLO E
TEMPORANEO) PER QUALIFICA O LIVELLO
   Si  rappresenta  che  i Tenenti Colonnelli e i Colonnelli ai quali
viene attribuito, rispettivamente, il trattamento economico spettante
ai  Colonnelli  e  ai  Generali  di Brigata, vanno rilevati, i primi,
nella riga con la dizione di "Tenente Colonnello + 15 anni VIII bis",
i secondi, nella riga con la dizione di "Colonnello + 25 anni".
NUMERO DEI DIPENDENTI
   Il  totale  delle  colonne  "Usciti  dal livello o qualifica" deve
coincidere  con  il  totale  delle  colonne  "Entrati  nel  livello o
qualifica"  di  tabella  1. In caso contrario precisare in tabella 8,
tra gli "eventuali suggerimenti di modifiche", le motivazioni.
   Il personale che consegua una promozione prima di essere collocato
a riposo va rilevato, prima, come "Uscito dal livello o qualifica" e,
quindi,  "Entrato  nel  livello  o qualifica" conseguita e, poi, come
"Cessato".   Il   personale   temporaneo   (leva   coscritta,  truppa
volontaria,  allievi  di  accademia,  allievi  sottufficiali, allievi
ufficiali  di  complemento  e restante personale allievo) che dovesse
transitare,  per qualsiasi motivo, tra il personale di ruolo o non di
ruolo  (come  specificato  nelle  AVVERTENZE),  va  rilevato  tra gli
"usciti dal livello o qualifica" come personale temporaneo, e tra gli
"entrati  nel  livello o qualifica", come personale di ruolo o non di
ruolo.
   Nelle  tabelle  2 e 3, che individuano le cause di cessazione e di
assunzione  il  personale richiamato va rilevato nella colonna "altre
cause".
   Peraltro,  al  fine  di  specificare  il  personale  "trattenuto e
richiamato  dalla  ausiliaria  o  dalla  riserva",  gia'  compreso in
tabella   1,  riportare  detto  personale,  distinto  per  livello  e
qualifica,   nella   tabella   8A.   Detta   tabella,   non   essendo
informatizzata,   va  inoltrata,  per  il  tramite  della  competente
Ragioneria  centrale, alla Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.
- Div. VI.
                              TABELLA 5
PERSONALE  IN SERVIZIO DI RUOLO DISTRIBUITO PER QUALIFICA O LIVELLO E
ANZIANITA' DI SERVIZIO AL 31.12.93.
   Diversamente  da quanto indicato nel titolo della TABELLA, occorre
indicare  tutto il personale in servizio permanente e non (escludendo
il solo personale ausiliario e gli allievi presso le accademie, anche
se  diversamente  indicato  nel  testo  della  tabella),  per ciascun
qualifica,  livello o grado, secondo le fasce di anzianita' riportate
in tabella.
           STRUTTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
                   PER L'INOLTRO DEL CONTO ANNUALE
Le  schede riguardano le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma  2,  nonche' le categorie di personale di cui all'art. 2, comma
4, del D.L.vo n. 29 del 3.2.93.
Le  schede  vanno  inoltrate  alle  Ragionerie  centrali, regionali e
provinciali  dello  Stato,  secondo  la  ripartizione  per "comparti"
previsti dal D.P.R. n. 68 del 5.3.86, come di seguito specificato:
         Comparto D.P.R. 5.3.86, n. 68 Ragioneria Competente
1 MINISTERI (art.2) Ragioneria Centrale
2 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (art.3)
2.1 Automobil Club Ragioneria Provinciale
2.2 Enti di cui alla legge 20.3.75, n.70 Ragioneria centrale c/o
                                            Ministero vigilante
2.3 Ordine  e  Collegi  professionali  e  Ragioneria  Regionale  Roma
     relative federazioni, consigli e
collegi nazionali (tramite i
rispettivi Ordini e Consigli
Nazionali)
2.4  Casse  conguaglio  prezzi  Ragioneria  Regionale  Roma  2.5 Enti
culturali Ragionerie Centrali c/o
                                            Ministero vigilante
3 REGIONI ED ENTI LOCALI (art.4)
3.1 Regioni a statuto ordinario Ragioneria Regionale
3.2 Enti pubblici non economici Ragioneria Provinciale
     dipendenti dalle regioni a statuto
     ordinario
     ad eccezione di:
3.2 Enti regionali di sviluppo agricolo Ragioneria Regionale
3.3 Comuni Ragioneria Provinciale
3.4 Province Ragioneria Provinciale
3.5 Comunita' Montane Ragioneria Regionale
     ad eccezione di quelle appartenenti
     alle Province di:
3.5 Aosta Ragioneria Provinciale di Aosta
3.5 Bolzano Ragioneria Provinciale di Bolzano
3.5 Trento Ragioneria Provinciale di Trento
3.6 Camere di Commercio, industria, Ragioneria Regionale
     artigianato ed agricoltura
3.7 Istituti case popolari Ragioneria Provinciale
N.B.: Le Regioni, le Province ed i Comuni provvederanno a trasmettere
alle  Ragionerie  regionali  o  provinciali dello Stato di rispettiva
competenza   anche  il  conto  annuale  dei  consorzi,  associazioni,
comprensori  tra  comuni,  province e comunita' montane, ex I.P.A.B.,
Universita'  agrarie ed associazioni agrarie, consorzi per le aree di
sviluppo industriale e relative federazioni.
Nel  caso  di  consorzi  tra  le predette Amministrazioni provvedera'
all'inoltro del conto annuale l'Ente capo-consorzio.
La  rilevazione deve riguardare il personale dipendente da detti enti
(e  non  quello  comandato  dall'ente  locale),  al  quale  sia stato
applicato l'Accordo di lavoro degli enti locali.
4 AZIENDE  E  AMMINISTRAZIONI  STATALI  Ragioneria  Generale dello AD
     ORDINAMENTO AUTONOMO (art.5) Stato I.G.O.P. - Servizio
                                            contrattazione
     ad eccezione di :
4.1 ANAS Direzione Centrale di
                                            Ragioneria c/o ANAS
4.2 Vigili del Fuoco Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero Interno
4.3 Monopoli di Stato Ufficio Centrale di
                                            Ragioneria c/o Monopoli
                                            di Stato
5 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (art.6)
5.1 Unita' sanitarie locali Ragioneria Provinciale
5.2 Istituti a carattere scientifico Ragioneria Regionale
5.3 Istituti Zooprofilattici sperimentali Ragioneria Regionale
5.4 Ordine Mauriziano di Torino Ragioneria Regionale
5.5 Ospedale Galliera di Genova Ragioneria Regionale
5.6 Ospedali multizonali Ragioneria Regionale
6 ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA E Ragioneria Centrale c/o
     SPERIMENTAZIONE (art.7) Ministero vigilante
     ad eccezione di:
6.1 Istituto  Superiore di Sanita' Ufficio di Ragioneria c/o (I.S.S.)
     Istituto Superiore per la I.S.S. e I.S.P.E.S.L.
prevenzione e la sicurezza del
lavoro (I.S.P.E.S.L.)
6.2 Stazioni sperimentali dell'industria Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero Industria,
                                            Commercio ed Artigianato
6.3 Istituti di sperimentazione agraria Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero per il
                                            coordinamento delle
                                            risorse agricole,
                                            alimentari e forestali.
7 SCUOLA (art. 8) Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero Pubblica
                                            Istruzione
8 UNIVERSITA' ED ISTITUZIONI Ragioneria Regionale
     UNIVERSITARIE (art. 9)
9 CORPI DI POLIZIA
9.1 Polizia di Stato Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero Interno
9.2 Carabinieri Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero Difesa
9.3 Guardia di Finanza Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero Finanze
9.4 Polizia Penitenziaria Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero Grazia e
                                            Giustizia
9.5 Corpo Forestale Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero coordinamento
                                            delle risorse agricole,
                                            alimentari e forestali
10 FORZE ARMATE
10.1 Esercito - Aereonautica - Marina Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero Difesa
10.2 Capitaneria di Porto Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero dei Trasporti e
                                            della Navigazione
11 MAGISTRATURA
11.1 Magistratura ordinaria Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero Grazia e
                                            Giustizia
11.2 Consiglio di Stato - Corte dei Conti Ragioneria Centrale c/o
     - Avvocatura Presidenza del Consiglio
                                            dei Ministri
11.3 Magistratura militare Ragioneria Centrale c/o
                                            Ministero della Difesa