IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificata dal decreto- legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, recante norme di esecuzione della suddetta legge 6 giugno 1974, n. 298, per la parte relativa all'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162, il cui art. 2, comma 4, domanda al Ministro dei trasporti di rideterminare la composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori, al fine di assicurare la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il parere espresso dal comitato centrale dell'albo nella seduta del 14 luglio 1993; Decreta: Art. 1. Il numero dei rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi in seno al comitato centrale per l'albo, fissato in dodici unita' dall'art. 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, viene aumentato a diciassette unita', quattro delle quali riservate di diritto alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.