IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificata dal decreto-
legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30  marzo  1987,
n. 132;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n.
32,  recante  norme di esecuzione della suddetta legge 6 giugno 1974,
n. 298, per la parte  relativa  all'istituzione  dell'albo  nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  Vista  la  legge  27  maggio  1993, n. 162, il cui art. 2, comma 4,
domanda al Ministro dei trasporti di  rideterminare  la  composizione
del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo nazionale
degli  autotrasportatori,  al  fine  di assicurare la maggioranza dei
componenti    ai    rappresentanti    delle    associazioni     degli
autotrasportatori  e delle associazioni nazionali di rappresentanza e
tutela del movimento  cooperativo,  riconosciute  dal  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il  parere  espresso  dal  comitato centrale dell'albo nella
seduta del 14 luglio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  numero  dei  rappresentanti  delle  associazioni  nazionali  di
categoria  degli autotrasportatori di cose per conto di terzi in seno
al comitato centrale per l'albo, fissato in dodici  unita'  dall'art.
3,  primo  comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, come
modificata dall'art. 1 del decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
viene  aumentato  a diciassette unita', quattro delle quali riservate
di diritto alle associazioni nazionali di rappresentanza,  assistenza
e  tutela  del  movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.