IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza  un  programma  pluriennale  di  interventi  in  materia di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo  complessivo  di
30.000 miliardi di lire;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' in data 2 agosto 1989,
n. 321, con il quale, a norma del citato art. 20, secondo comma, sono
stati  definiti  i  criteri  generali  per  la  programmazione  degli
interventi anzidetti;
  Visto  il  primo  comma  del  gia'  citato  art.  20 della legge n.
67/1988, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano  a  ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa
depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo
abilitati,  fino  ad  un  limite  del  95%  della  spesa  ammissibile
risultante,   per   il   finanziamento   dei  progetti  di  immediata
realizzazione, secondo le modalita' stabilite da ultimo  con  decreto
del  Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in
data 23 settembre 1993;
  Visto l'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878;
  Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale
sono state determinate le predette quote di mutuo in  3.000  miliardi
per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
ed e' stata, altresi', riservata la complessiva somma di lire 418,700
miliardi  di lire per i programmi degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, dei policlinici universitari,  degli  istituti
zooprofilattici sperimentali e dell'Istituto superiore di sanita';
  Visto  l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il
quale ha previsto che gli istituti di ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico,  i  policlinici  universitari  a  diretta  gestione, gli
istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  l'Istituto  superiore  di
sanita',  possono  essere  ammessi  direttamente  alla contrazione di
mutui per la realizzazione degli interventi di cui al citato art.  20
della  legge  n.  67/1988  a  valere su una apposita quota di riserva
determinata dal CIPE;
  Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500,  che
fissa  in  lire 1.500 miliardi, per l'anno 1993, i limiti degli oneri
derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria che saranno  a
carico   del   Fondo  sanitario  nazionale  in  conto  capitale  fino
all'importo massimo di lire 290 miliardi, a decorrere dal 1994;
  Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993,  n.  396,  convertito  nella
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia sanitaria;
  Visto  l'art.  4 del predetto decreto-legge n. 396/1993, convertito
nella legge n. 492/1993 recante modificazioni alla procedura prevista
dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione  dei  progetti
di  investimento  ricompresi nel Programma nazionale straordinario di
investimenti  in  sanita'  ed  in   considerazione   della   puntuale
interpretazione  della  stessa  norma  da  parte  del  Ministro della
sanita';
  Visto  il  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331, convertito nella
legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per
l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Vista la propria delibera in data 31 marzo 1992  con  la  quale  e'
stata  approvata la ripartizione della quota di riserva per l'importo
di lire 418,700 miliardi dei finanziamenti,  a  valere  sull'art.  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, per gli istituti di ricovero e cura
a  carattere  scientifico, per l'Istituto superiore di sanita', per i
policlinici universitari  a  gestione  diretta  e  per  gli  istituti
zooprofilattici sperimentali;
  Considerato  che il Policlinico "Tor Vergata" di Roma e gli istitui
di ricovero e cura a carattere scientifico "S. Raffaele"  di  Roma  e
"Istituti  fisioterapici  ospedalieri"  di  Roma  hanno  inoltrato  i
progetti esecutivi con le relative richieste di finanziamento;
  Considerato  che  tali  progetti  hanno  ottenuto  il   vaglio   di
conformita' del Ministero della sanita';
  Udita  la  relazione  del  segretario generale della programmazione
economica relativa ai pareri espressi dal nucleo di valutazione degli
investimenti  pubblici   del   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione  economica,  con  particolare  riguardo alla immediata
realizzabilita' delle opere;
                              Delibera:
  Sono approvati ed ammessi al finanziamento, a valere sulla quota di
riserva delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della  legge
11 marzo 1988, n. 67, i seguenti progetti:
    a)  Istituti fisioterapici ospedalieri: realizzazione terzo lotto
delle opere di completamento dell'ospedale oncologico  S.  Andrea  di
Roma.
  L'importo  del  mutuo  a  carico  dello Stato ammonta a lire 43.700
milioni, al netto della quota del 5%  di  competenza  degli  istituti
fisioterapici ospedalieri - Ospedale oncologico S. Andrea di Roma;
    b) Istituto "S. Raffaele" di Roma: realizzazione unita' spinale.
  L'importo  del  mutuo  a  carico  dello Stato ammonta a lire 18.240
milioni, al netto della quota del 5% di competenza dell'Istituto  "S.
Raffaele" di Roma.
  L'Istituto  finanziera' con mezzi propri eventuali costi in eccesso
rispetto al finanziamento disponibile.
    c)  Policlinico  universitario  di  "Tor  Vergata"  Roma:   primo
stralcio funzionale.
  L'importo del mutuo a carico dello Stato, che ammonta a lire 36.575
milioni  al  netto  della  quota del 5% di competenza del Policlinico
"Tor Vergata" di Roma, concorre alla realizzazione del primo stralcio
funzionale comportante una spesa totale prevista in 92,1 miliardi  di
lire. Il Policlinico provvedera' ad adeguare il progetto esecutivo ed
il  piano  dei  lavori  oggetto  del presente intervento, acquisendo,
laddove necessario, le dovute autorizzazioni ed i pareri integrativi,
escludendo  dal  quadro   economico   e   dalle   relative   clausole
contrattuali l'aggiornamento e la revisione dei prezzi.
  L'Universita'   degli  studi  di  Roma  "Tor  Vergata"  attestera',
altresi', il definitivo e organico inquadramento  dell'intervento  in
questione nell'ambito della programmazione sanitaria regionale.
  Ai  fini  dei successivi finanziamenti, sulla base del nuovo quadro
economico complessivo ridefinito in sede istruttoria (decreto del  25
novembre   1993   del   rettore  dell'Universita'  degli  studi  "Tor
Vergata"), depurato della revisione prezzi e  comprensivo  dei  costi
finora  sostenuti,  dovra'  essere coerentemente rielaborato l'intero
progetto esecutivo.
  Restano a carico degli istituti e  dei  policlinici  di  cui  sopra
eventuali  maggiori  oneri  derivanti  dalle modifiche apportate alle
aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n.
427/1993, richiamato in premessa.
  Il nucleo per la verifica degli  investimenti  pubblici  procedera'
alle  verifiche  di  competenza,  informando  il  CIPE della regolare
attuazione della presente deliberazione.
   Roma, 30 novembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 9