IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 giugno
1993;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di apportare la modifica di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
  All'elenco  degli insegnamenti complementari del corso di laurea in
materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
   letteratura italiana comparata;
   storia della Chiesa antica;
   storia della filosofia medioevale;
   storia delle dottrine politiche;
   storia del Cristianesimo;
   storia del Cristianesimo antico;
   storia dell'Oriente cristiano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 3 gennaio 1994
                                                           Il rettore