AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Nell'ambito della  organizzazione  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia  e'  istituito  l'ufficio  speciale  per  la  gestione e la
manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e
degli edifici e  locali  ospitanti  uffici  giudiziari  nella  stessa
citta'.
  2.  All'ufficio  speciale sono attribuite, in deroga all'articolo 1
della legge 24 aprile 1941, n. 392 (a),  le  attivita'  necessarie  a
rendere  funzionante  il  nuovo  complesso  giudiziario  e l'edificio
destinato a sede della procura della Repubblica presso il  tribunale,
entrambi   siti  nel  centro  direzionale  di  Napoli,  le  attivita'
concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei  beni
immobili  e  delle  strutture,  nonche' quelle concernenti i servizi,
compresi il riscaldamento, la climatizzazione,  la  ventilazione,  la
telefonia,   le   reti   informatiche,   il   controllo   informatico
centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e
loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento  degli
edifici giudiziari della citta' di Napoli.
  3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario
della citta' di Napoli, sito nel centro direzionale di tale citta'.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.  392/1941
          (Trasferimento ai comuni del  servizio  dei  locali  e  dei
          mobili degli uffici giudiziari) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Fermo  il  disposto  dell'art. 6 del regio
          decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per  quanto  concerne  il
          locali  ed  i  mobili della Corte di cassazione del Regno e
          degli uffici giudiziari  che  hanno  sede  nel  palazzo  di
          giustizia  di Roma, a decorrere dal 1 gennaio 1941-XIX sono
          obbligatorie per i comuni:
              1)  le spese necessarie per il primo stabilimento delle
          corti e sezioni di corti  di  appello  e  relative  procure
          generali,  delle  corti di assise, dei tribunali e relative
          regie  procure,  e  delle  preture  e  sedi  distaccate  di
          pretura;
              2) le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici
          giudiziari,  e  per  le pigioni, riparazioni, manutenzione,
          illuminazione,  riscaldamento   e   custodia   dei   locali
          medesimi;   per   le   provviste   di  acqua,  il  servizio
          telefonico, la fornitura e  le  riparazioni  dei  mobili  e
          degli  impianti  per  i  detti uffici; nonche', per le sedi
          distaccate di pretura, anche le spese per i registri e  gli
          oggetti di cancelleria;
              3) le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati,
          esclusa  quella  nell'interno  delle  stanze  adibite  agli
          uffici alla quale attendono  o  gli  uscieri  giudiziari  a
          termini  dell'art.  175  del  testo  organico approvato con
          regio decreto 28 dicembre 1924-II,  n.  2271,  ed  in  loro
          mancanza  dei giornalieri a sensi del regio decreto 7 marzo
          1938-XVII, n. 305, ovvero, negli uffici giudiziari ai quali
          giusta la tabella organica non e' addetto alcun usciere, le
          persone nominate dai capi degli  uffici  medesimi  a  norma
          dell'art.   141,   lettera  F),  del  regolamento  generale
          giudiziario approvato con regio decreto 14  dicembre  1865,
          n. 2641.
             Tuttavia   non   sono   comprese   fra  le  dette  spese
          obbligatorie  per  i  comuni  quelle  necessarie   per   il
          funzionamento  delle  sezioni  di  corti  di  appello per i
          minorenni e dei tribunali  per  i  minorenni  e  rispettive
          regie procure, quando questi uffici funzionano nello stesso
          edificio   ove  ha  sede  il  centro  di  rieducazione  dei
          minorenni:  in tal caso alle  spese  per  il  funzionamento
          degli uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel
          capitolo  49  dello  stato di previsione della spesa per il
          Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario
          1940-1941 e nei corrispondenti capitoli  per  gli  esercizi
          successivi".
             L'art. 6 del R.D. n. 1042/1923, sopracitato, dispone che
          ai  locali  e  ai  mobili della Corte di cassazione e degli
          uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo  di  giustizia
          di  Roma  provvede  lo Stato. Vedi, ora, il R.D.L. 1 aprile
          1935, n. 487, convertito dalla legge 3 giugno 1935, n. 871,
          recante norme per il servizio di  manutenzione,  pulizia  e
          custodia del palazzo di giustizia di Roma.