AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia e' istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa citta'. 2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 (a), le attivita' necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attivita' concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonche' quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della citta' di Napoli. 3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli, sito nel centro direzionale di tale citta'.
(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 392/1941 (Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari) e' il seguente: "Art. 1. - Fermo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per quanto concerne il locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1 gennaio 1941-XIX sono obbligatorie per i comuni: 1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle corti e sezioni di corti di appello e relative procure generali, delle corti di assise, dei tribunali e relative regie procure, e delle preture e sedi distaccate di pretura; 2) le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti uffici; nonche', per le sedi distaccate di pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria; 3) le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati, esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'art. 175 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del regio decreto 7 marzo 1938-XVII, n. 305, ovvero, negli uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non e' addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli uffici medesimi a norma dell'art. 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvato con regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641. Tuttavia non sono comprese fra le dette spese obbligatorie per i comuni quelle necessarie per il funzionamento delle sezioni di corti di appello per i minorenni e dei tribunali per i minorenni e rispettive regie procure, quando questi uffici funzionano nello stesso edificio ove ha sede il centro di rieducazione dei minorenni: in tal caso alle spese per il funzionamento degli uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-1941 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi". L'art. 6 del R.D. n. 1042/1923, sopracitato, dispone che ai locali e ai mobili della Corte di cassazione e degli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma provvede lo Stato. Vedi, ora, il R.D.L. 1 aprile 1935, n. 487, convertito dalla legge 3 giugno 1935, n. 871, recante norme per il servizio di manutenzione, pulizia e custodia del palazzo di giustizia di Roma.