IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/81; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 nella provincia di Firenze; piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 nella provincia di Livorno; piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 nella provincia di Pistoia; piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 nella provincia di Siena; piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 12 novembre 1993 nella provincia di Pisa; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Firenze: piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Montaione, San Casciano in Val di Pesa, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa. Livorno: piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Collesalvetti, Livorno. Pisa: piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 12 novembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni di Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, San Miniato; piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 12 novembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato; piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 12 novembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Crespina, Lajatico, Lari, Montecatini Val di Cecina, Palaia, Peccioli, Pisa, Ponsacco, Pontedera, Volterra. Pistoia: piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Larciano. Siena: piogge alluvionali dall'8 ottobre 1993 al 9 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Castellina in Chianti, Radda in Chianti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 1994 Il Ministro: DIANA