IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/81;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Liguria degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   grandinate del 3 ottobre 1993 nella provincia di Imperia;
   grandinate del 6 ottobre 1993 nella provincia di Imperia;
   grandinate del 10 ottobre 1993 nella provincia di Imperia;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali;
  Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non
sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai  sensi  dell'art.  9
della predetta legge n. 185/92;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle  produzioni,  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Imperia:
   grandinate del 3 ottobre 1993,  provvidenze  di  cui  all'art.  3,
comma  2,  lettere c) e d), nel territorio dei comuni di Olivetta San
Michele;
  grandinate del 6 ottobre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma
2, lettere c), d) ed e), nel territorio dei comuni  di  Castellaro  e
Taggia;
   grandinate  del  10  ottobre  1993, provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere c) e d), nel territorio del comune di Ceriana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 gennaio 1994
                                                   Il Ministro: DIANA