IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Republica  del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/81;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Valle d'Aosta
degli eventi calamitosi di seguito indicati, per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   piogge alluvionali dal 23 settembre  1993  al  27  settembre  1993
nella provincia di Aosta;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionali  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto   dei   danni   alle   strutture
interaziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle strutture interaziendali nei  sottoelencati  territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Aosta: piogge alluvionali dal 23 settembre  1993  al  27  settembre
1993  -  provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 3, lettera a), nel
territorio dei comuni di  Allein,  Arnad  Ayas,  Aymavilles,  Bionaz,
Brissogne,  Challand  Saint Anselme, Challand Saint Victor, Chambave,
Champdepraz,  Champorcher,  Charvensod,  Chatillon,  Cogne,   Donnas,
Fenis,  Fontainemore,  Gignod,  Gressan, Gressoney La Trinite', Hone,
Introd, Issogne, La Salle, La Thuile, Lillianes,  Montjovet,  Morgex,
Nus,  Oyace,  Perloz,  Pollein,  Pont-Saint  Martin,  Pontey,  Quart,
Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges,  Roisan,  Saint  Christophe,
Saint  Marcel,  Saint  Nicolas,  Saint  Oyen,  Saint  Pierre,  Sarre,
Valgrisenche,  Valpelline,  Valsavarenche,  Valtournenche,  Verrayes,
Verres, Villeneuve.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 gennaio 1994
                                                   Il Ministro: DIANA