IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art.  70 del decreto del Presidente della Republica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/81;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi
calamitosi di seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
   siccita' dal 1 giugno 1993 al 30 settembre 1993 nella provincia di
Rieti;
   piogge  alluvionali  dal  1  ottobre 1993 al 21 ottobre 1993 nella
provincia di Frosinone;
   piogge alluvionali del 2 ottobre 1993 nella provincia di Latina;
   piogge alluvionali del 2 ottobre 1993 nella provincia di Roma;
   grandinate del 23 ottobre 1993 nella provincia di Latina;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali;
  Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non
sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai  sensi  dell'art.  9
della predetta legge n. 185/1992;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle  produzioni,  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Frosinone: piogge alluvionali dal 1 ottobre 1993 al 21 ottobre 1993
- provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c),  d)  ed
e), nel territorio del comune di Anagni.
  Latina:
   piogge  alluvionali  del  2  ottobre  1993  -  provvidenze  di cui
all'art. 3, comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei  comuni  di
Cisterna di Latina, Norma, Sermoneta;
   grandinate  del  23  ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettera b), nel territorio del comune di Lenola.
  Rieti:   siccita'  dal  1  giugno  1993  al  30  settembre  1993  -
provvidenze di cui  all'art.  3,  comma  2,  lettere  c)  e  d),  nel
territorio dei comuni di Fiamignano, Petrella Salto.
  Roma:  piogge  alluvionali  del 2 ottobre 1993 - provvidenze di cui
all'art. 3, comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei  comuni  di
Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 gennaio 1994
                                                   Il Ministro: DIANA