IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Republica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/81; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: siccita' dal 1 giugno 1993 al 30 settembre 1993 nella provincia di Rieti; piogge alluvionali dal 1 ottobre 1993 al 21 ottobre 1993 nella provincia di Frosinone; piogge alluvionali del 2 ottobre 1993 nella provincia di Latina; piogge alluvionali del 2 ottobre 1993 nella provincia di Roma; grandinate del 23 ottobre 1993 nella provincia di Latina; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Frosinone: piogge alluvionali dal 1 ottobre 1993 al 21 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), nel territorio del comune di Anagni. Latina: piogge alluvionali del 2 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Cisterna di Latina, Norma, Sermoneta; grandinate del 23 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), nel territorio del comune di Lenola. Rieti: siccita' dal 1 giugno 1993 al 30 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) e d), nel territorio dei comuni di Fiamignano, Petrella Salto. Roma: piogge alluvionali del 2 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 1994 Il Ministro: DIANA