IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art.  70 del decreto del Presidente della Republica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/81;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  l'individuazione   dei   territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di declaratoria della  regione  Lombardia  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   piogge  alluvionali  dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella
provincia di Milano;
   piogge alluvionali dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre  1993  nella
provincia di Mantova;
   piogge  alluvionali  dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella
provincia di Pavia;
   piogge persistenti dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre  1993  nella
provincia di Sondrio;
   piogge persistenti dal 23 settembre 1993 all'11 ottobre 1993 nella
provincia di Como;
   piogge  alluvionali dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nella
provincia di Cremona;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture  interaziendali,   strutture   interaziendali,   opere   di
bonifica;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei   danni   alle   produzioni,   strutture   aziendali,   strutture
interaziendali,   opere   di  bonifica  nei  sottoelencati  territori
agricoli,  in  cui  possono  trovare  applicazione   le   specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Como:  piogge persistenti dal 23 settembre 1993 all'11 ottobre 1993
- provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel  territorio
dei  comuni  di  Colico,  Consiglio di Rumo, Cremia, Dongo, Dosso del
Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino,  Grandola  ed  Uniti,  Griante,
Livo,  Menaggio,  Montemezzo,  Musso,  Peglio,  Pianello  del  Lario,
Plesio,  San  Bartolomeo  Val  Cavargna,  San  Nazzaro  Val Cavargna,
Sorico, Stazzona, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana.
 Cremona: piogge alluvionali dal 23 settembre 1993 al 31 ottobre 1993
- provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel  territorio
dei   comuni   di   Acquanegra  Cremonese,  Cappella  de'  Picenardi,
Casalbuttano  ed  Uniti,  Casale  Cremasco-Vido-Lasco,  Casaletto  di
Sopra,  Casalmorano,  Castelverde,  Corte  de'  Cortesi  con Cignone,
Crema, Cremona, Crotta  d'Adda,  Cumignano  sul  Naviglio,  Drizzona,
Gabbioneta  Binanuova,  Genivolta,  Grontardo,  Grumello Cremonese ed
Uniti,  Isola  Dovarese,  Madignano,  Malagnino,   Montodine,   Motta
Baluffi,  Paderno  Ponchielli,  Persico Dosimo, Piadena, Pozzaglio ed
Uniti, Ricengo,  Ripalta  Arpina,  Robecco  d'Oglio,  Romanengo,  San
Daniele  Po,  Sergnano,  Sesto  ed Uniti, Sospiro, Spinadesco, Stagno
Lombardo, Torricella del Pizzo, Vescovato, Voltido.
 Mantova: piogge alluvionali dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre  1993
-  provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni di Asola, Bagnolo San Vito,  Borgoforte,  Borgofranco  sul
Po, Carbonara di Po, Castellucchio, Dosolo, Goito, Mantova, Marcaria,
Monzambano,    Ostiglia,   Piubega,   Ponti   sul   Mincio,   Rodigo,
Roncoferraro, San Benedetto Po,  San  Giorgio  di  Mantova,  Sermide,
Suzzara, Viadana, Volta Mantovana.
 Milano: piogge alluvionali dal 1 settembre 1993 al 31 ottobre 1993 -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni di Orio  Litta,  San  Rocco  al  Porto,  Senna  Lodigiana,
Somaglia.
 Pavia:
   piogge  alluvionali  dal  1  settembre  1993  al 31 ottobre 1993 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  a),  nel  territorio
dei  comuni  di  Albaredo  Arnaboldi,  Bagnaria,  Barbianello,  Borgo
Priolo,  Borgoratto  Mormorolo,  Bressana  Bottarone,   Campospinoso,
Canevino, Cecima, Cigognola, Costa de' Nobili, Fortunago, Golferenzo,
Lirio,  Lungavilla, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia,
Montu' Beccaria, Mornico Losana,  Pietra  de'  Giorgi,  Pinarolo  Po,
Ponte   Nizza,  Redavalle,  Romagnese,  Ruino,  Santa  Margherita  di
Staffora, Santa Maria della Versa, Val  di  Nizza,  Valverde,  Varzi,
Zenevredo;
   piogge  alluvionali  dal  1  settembre  1993  al 31 ottobre 1993 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  b),  nel  territorio
dei  comuni  di  Borgo  San  Siro,  Canevino,  Carbonara  al  Ticino,
Cassolnovo, Castana,  Castello  d'Agogna,  Castelnovetto,  Confienza,
Costa  de'  Nobili,  Gambolo',  Gropello  Cairoli,  Langosco, Mezzana
Rabattone, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico
Losana, Palestro, Pietra de'  Giorgi,  Robbio,  Rosasco,  Ruino,  San
Martino   Siccomario,   Sant'Angelo  Lomellina,  Vigevano,  Villanova
d'Ardenghi, Volpara, Zerbolo', Zinasco.
 Sondrio:
   piogge persistenti dal 1 settembre  1993  al  31  ottobre  1993  -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 2, lettere b), c) e d), nel
territorio dei comuni di Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina,
Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno,  Chiuro,  Montagna  in
Valtellina,  Poggiridenti,  Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio,
Teglio, Tirano, Tresivio, Villa di Tirano;
   piogge  persistenti  dal  1  settembre  1993  al 31 ottobre 1993 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera  e),  nel  territorio
dei  comuni di Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone,
Buglio in Monte, Castione Andevenno,  Cercino,  Chiuro,  Cino,  Civo,
Dazio,  Dubino,  Grosotto,  Lovero  Valtellino,  Mantello,  Mazzo  di
Valtellina,  Mello,  Montagna  in  Valtellina,   Morbegno,   Piateda,
Poggiridenti,  Ponte  in  Valtellina,  Postalesio,  Sernio,  Sondrio,
Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio,  Vervio,  Villa
di Tirano;
   piogge  persistenti  dal  1  settembre  1993  al 31 ottobre 1993 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  a),  nel  territorio
dei   comuni  di  Albosaggia,  Buglio  in  Monte,  Grosotto,  Teglio,
Valdidentro, Valfurva;
   piogge persistenti dal 1 settembre  1993  al  31  ottobre  1993  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni di Aprica, Grosotto, Tartano, Valdidentro.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 gennaio 1994
                                                   Il Ministro: DIANA