IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione n. 93/452/CEE del 15 luglio 1993 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Decreta: Art. 1. In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi: Pinus L. e Chamaecyparis Spach sino al 31 dicembre 1994; Juniperus L. sino al 31 marzo 1994.