IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate  e  dei  prodotti  agrari  dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato  con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista   la  direttiva  del  Consiglio  del  21  dicembre  1976,  n.
77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro  l'introduzione
negli  Stati  membri  di  organismi  nocivi ai vegetali e ai prodotti
vegetali, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  536,  relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio n. 91/683/CEE del 19
dicembre  1991   concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto il decreto ministeriale  22  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  126 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre  1993,  concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista la decisione della Commissione n. 93/452/CEE  del  15  luglio
1993 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate
disposizioni  della  direttiva  n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto
riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach,  Juniperus  L.  e
Pinus L. originari del Giappone;
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal presente decreto  farebbe  escludere  rischio  fitosanitario  per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  deroga  a  quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre
1993  possono  essere  introdotti  nel  territorio  della  Repubblica
italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:
   Pinus L. e Chamaecyparis Spach sino al 31 dicembre 1994;
   Juniperus L. sino al 31 marzo 1994.