A tutti i Ministeri
                                  Al Consiglio superiore  dei  lavori
                                  pubblici
                                  Alla Direzione generale dell'ANAS
                                  Alle    Direzioni    generali   del
                                  Ministero dei lavori pubblici
                                  Al Segretariato generale del CER
                                  Al Magistrato alle acque
                                  Al Magistrato per il Po
                                  Ai  provveditorati  regionali  alle
                                  opere pubbliche
                                  All'Ispettorato     generale    per
                                  l'A.N.C. e per i contratti
                                  A tutte le giunte regionali
                                  Alla provincia autonoma di Trento
                                  Alla provincia autonoma di Bolzano
                                  A tutte le giunte provinciali
                                  All'ANCI -  Associazione  nazionale
                                  comuni d'Italia
 1.  L'art.  6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  28  dicembre  u.s.,  ha   innovato
profondamente  la  disciplina giuridica e le procedure amministrative
inerenti alla stipulazione  ed  all'esecuzione  dei  contratti  delle
pubbliche amministrazioni.
  La nuova disciplina riguarda:
   le  amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
   le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
   le regioni;
   i comuni;
   le comunita' montane;
   i consorzi e le associazioni di questi enti locali;
   le istituzioni universitarie;
   gli istituti autonomi delle case popolari;
   le camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  e
loro associazioni;
   gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
   le  amministrazioni,  le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale;
   i concessionari di servizi pubblici;
   i concessionari di costruzione e di gestione;
   le aziende municipalizzate.
  Dal  punto  di  vista  oggettivo,  le  disposizioni  riguardano   i
contratti   di   appalto  e  le  concessioni  aventi  ad  oggetto  la
progettazione, la costruzione o la gestione  di  opere  pubbliche.  A
questi  devono  essere  equiparati  gli  atti aggiuntivi ai contratti
stessi, purche'  eccedenti  il  limite  del  sesto  quinto  d'obbligo
rientrante nell'originaria obbligazione contrattuale.
  La  disciplina  individua  tre diverse fattispecie, a seconda dello
stato di attuazione dei relativi procedimenti, riservando a ciascuna,
specifiche   disposizioni   che   vanno,   pertanto,   analiticamente
esaminate.
  2.  La prima fattispecie e' disciplinata nei commi 16, 17 e l8 e fa
riferimento ai nuovi contratti  per  l'appalto  di  opere  pubbliche,
ovvero alle nuove concessioni.
  Si  intendono  "nuovi"  quei  contratti  e quelle concessioni per i
quali,  alla  data  del  1  gennaio  1994,  non  sia  intervenuta  la
conclusione  del  contratto  o  del procedimento di concessione anche
mediante l'aggiudicazione o altre forme di affidamento.
  Per questi contratti, le norme si limitano ad innovare i meccanismi
di determinazione dei prezzi contrattuali che "non possono  prevedere
costi superiori ai costi standardizzati".
  A  tale  riguardo,  il comma 17 demanda all'Osservatorio dei lavori
pubblici, da costituirsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della legge in oggetto - 1 gennaio 1994 -, la definizione, "in base a
criteri tecnici", dei costi standardizzati per regione e per tipo  di
lavoro.
  La  stessa  norma  prevede  che,  nelle more della costituzione del
nuovo organismo, provveda alla definizione di tali costi il Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
  Le procedure amministrative finalizzate, prima,  alla  costituzione
dell'Osservatorio,  poi,  alla  rilevazione  su base territoriale dei
dati informativi necessari alla definizione dei costi  standardizzati
comportano tempi certamente non brevi.
  Si  pone,  pertanto,  il  problema  se i "costi standardizzati" cui
occorre fare riferimento, siano  quelli  definitivi,  ovvero,  se  si
possa,  medio  tempore,  far  capo ai "criteri e parametri" di cui al
successivo comma 19.
  Come meglio  si  evidenziera'  al  punto  successivo,  infatti,  il
Consiglio   superiore  e'  incaricato,  oltre  che  dell'avvio  delle
rilevazioni suindicate, anche dell'individuazione di tali "criteri  e
parametri",  con il duplice risultato di costituire un primo punto di
riferimento di valutazione dei prezzi  contrattuali  e,  insieme,  la
base  di avvio della rilevazione piu' approfondita che permettera' la
formazione, a regime, dei costi standardizzati.
  Cio' premesso, si  ritiene  che  le  amministrazioni  e  gli  altri
soggetti  interessati  dalla  disciplina  potranno  riferirsi,  per i
contratti di cui al presente punto,  ai  "criteri  e  parametri"  che
saranno  comunicati  da  questo  Ministero al piu' presto, in modo da
garantire l'avvio del  procedimento  entro  il  termine  di  sessanta
giorni di cui al comma 19.
  Va,  altresi', precisato che non e' necessario sospendere l'avvio o
la prosecuzione delle  procedure  di  affidamento,  in  attesa  della
formulazione  dei  "criteri  e  parametri".  Difatti,  la verifica in
questione  potra'  validamente  effettuarsi  sui  prezzi  offerti   a
conclusione della gara.
  A  tal  fine  gli  enti  appaltanti  renderanno  noto  ai  soggetti
interessati,  con  espressa  previsione  nel  bando  o  con  apposita
comunicazione,  che  i  prezzi di aggiudicazione saranno sottoposti a
verifica.
  3. La seconda fattispecie - commi da 19 a 27 -  fa  riferimento  ai
contratti   ed   alle  concessioni,  ivi  compresi  i  relativi  atti
aggiuntivi, non ancora approvati alla data del 1 gennaio 1994.
  E', tuttavia, da  ritenere  che  la  disciplina  dettata  per  tale
fattispecie  non  si  applichi  a quei contratti i quali, benche' non
formalmente approvati, si trovino, comunque,  in  fase  esecutiva,  a
seguito di consegna anticipata dei lavori (come, ad esempio, nel caso
dell'art.  337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), ne' a
quei contratti per i quali, non  essendo  previsto  atto  formale  di
approvazione, l'intervenuta stipulazione rende direttamente esigibili
le reciproche obbligazioni dei contraenti.
  Tale  interpretazione  si desume dalla coordinata lettura di queste
disposizioni  con  quelle  contenute  nei  commi  da  28  a  33   che
individuano, appunto, come dato qualificante della terza fattispecie,
l'essere i contratti in corso di esecuzione.
  Per  i  contratti cosi' individuati e, cioe', si ripete, non ancora
approvati alla data dell'entrata in vigore della legge  n.  537/93  e
non  ancora  in  fase  esecutiva,  il comma 19 prevede un giudizio di
congruita' da formularsi da parte degli organi  tecnici  di  ciascuna
amministrazione,  "sulla  base dei criteri e parametri di riferimento
fissati   dal   Consiglio   superiore   dei   lavori    pubblici    o
dall'Osservatorio".
  La norma fissa in sessanta giorni, decorrenti dal 1 gennaio u.s., i
termini per l'avvio del procedimento relativo al predetto giudizio di
congruita'.
  La norma stessa dispone che il procedimento abbia conclusione entro
i successivi novanta giorni.
  Al  riguardo,  si  deve  osservare  che il primo dei due termini ha
decorrenza parzialmente indeterminata, poiche',  in  teoria,  l'avvio
del   procedimento  potrebbe  aver  luogo  in  un  momento  qualsiasi
dell'arco temporale indicato; di fatto, e' necessario attendere  che,
a  cura  del  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici, siano stati
individuati i criteri ed i parametri di riferimento  sulla  base  dei
quali   gli   organi   tecnici  delle  amministrazioni  appaltanti  o
concedenti sono chiamati a formulare il giudizio di congruita'.
  E', peraltro, opportuno che, nel frattempo,  le  amministrazioni  e
gli   enti   interessati  individuino  i  contratti  e  gli  atti  di
concessione da sottoporre al giudizio  di  congruita',  dando  avviso
alle parti dell'avvio del procedimento.
  4.  La terza fattispecie - commi da 28 a 33 - concerne le ipotesi e
le procedure per la revisione dei contratti ovvero delle  concessioni
gia' in fase esecutiva.
  Le  norme  in parola dispongono che tale revisione abbia luogo, ove
ricorrano le seguenti condizioni che si esaminano analiticamente:
    A) La prima e' che lo stato di esecuzione dei contratti  o  delle
concessioni, cosi' come desunto in particolare dalla contabilita' dei
lavori  e  rilevato alla data di pubblicazione della legge n. 537/93,
non ecceda la  misura  del  25  per  cento  dell'importo  complessivo
convenuto.
  Si perviene ad una tale interpretazione, oltreche' sulla scorta del
dato  letterale,  anche  facendo  riferimento ai lavori parlamentari.
Infatti, nella prima stesura del disegno di legge, si parlava del  75
per   cento   di  esecuzione  contrattuale:  e',  pertanto,  evidente
l'intento del legislatore di ridurre l'area dei  casi  da  sottoporre
alla procedura di revisione.
    B)  La seconda condizione e' che il prezzo complessivo concordato
ecceda del 15 per cento l'importo quale risulti dall'applicazione dei
"prezzi unitari definiti ai sensi del comma 17, depurati del tasso di
inflazione".  A  tale  ultimo  riguardo  occorre  precisare  che   la
locuzione  "prezzi  unitari  definiti  .."  appare  come  una formula
abbreviata,  anche  se  non  del  tutto  propria.  Difatti, di prezzi
unitari si parla nei commi precedenti - 2 e seg. -, solo a  proposito
dei  contratti di fornitura; per i lavori pubblici, si deve ritenere,
quindi, che la cennata locuzione sia stata usata quale  sinonimo  dei
"costi standardizzati" di cui ai commi 16 e 17 dell'art. 6 in esame.
   C)  L'ultima  condizione - che non richiede particolare disamina -
e' che l'aggiudicazione o l'approvazione dei contratti  ovvero  delle
concessioni  sia  intervenuta  nell'arco  temporale compreso tra il 1
gennaio 1992 e l'entrata in vigore della legge n. 537/93.
  Il comma 28 dispone che il procedimento di  revisione  contrattuale
debba  concludersi  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
della legge; il successivo  comma  29,  che  assegna  al  funzionario
responsabile   nominato   dall'amministrazione   novanta  giorni  per
concludere il procedimento in parola, dispone che, ove  la  revisione
non si concretizzi, i contratti siano comunque eseguiti.
  Da tali disposizioni si desume la conseguenza che il termine di sei
mesi  decorrenti  dal  1  gennaio 1994 ha carattere perentorio e che,
pertanto, alla data del 30 giugno 1994, i procedimenti  di  revisione
contrattuale debbano, comunque, essere definiti.
  A  riguardo,  deve  sottolinearsi  il  richiamo  del  comma 29 alla
responsabilita' contabile, civile ed amministrativa  del  funzionario
al quale sia riconducibile la mancata definizione del procedimento di
revisione contrattuale entro il termine fissato dalla legge.
  5.  Per  la  fattispecie  di cui al punto precedente, e', peraltro,
prevista un'alternativa che consente  di  limitare  il  ricorso  alla
revisione del contratto.
  Il  comma  30 stabilisce, infatti, che il procedimento di revisione
possa non avere luogo per i contratti  di  importo  inferiore  a  500
milioni  di lire ovvero per quelli di importo superiore a tale cifra,
ove le parti pattuiscano determinate riduzioni. In particolare  nella
prima  ipotesi, che e' da intendersi comprensiva dei contratti fino a
500 milioni, IVA esclusa, la riduzione del prezzo e' pari al  10  per
cento e, nella seconda, la riduzione e' pari al 20 per cento.
  Al riguardo, appare, anzitutto, opportuno chiarire la portata della
frase   "   ..  comprensivo  dell'eventuale  ribasso  contrattuale  o
convenzionale".
  Ancora una volta, soccorrono, in proposito, i  lavori  parlamentari
ed,  in  particolare,  la  formulazione  del  comma  6  dell'art.  14
dell'atto Senato n. 1508A (testo di iniziativa governativa),  laddove
si  fa  riferimento  ad  "una  riduzione del 25 per cento comprensivo
dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale".
  Se ne desume che il termine "comprensivo" va  riferito  all'attuale
10   per   cento  e  che,  pertanto,  tale  riduzione  assorbe  anche
l'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale.
  Da cio' consegue che i contratti aggiudicati con ribassi superiori,
rispettivamente, al 10 per cento e  al  20  per  cento,  non  debbono
essere  sottoposti  alla  procedura  di  revisione;  per  quelli  nei
confronti dei quali, invece, siano intervenuti ribassi inferiori alle
cennate misure percentuali, la procedura stessa non interviene ove le
parti contraenti pattuiscano  ulteriori  riduzioni  percentuali  fino
alla  concorrenza,  rispettivamente,  del  10  per cento o del 20 per
cento.
  Va,  peraltro,  soggiunto che l'esistenza del ribasso d'asta non e'
condizione necessaria perche' si addivenga alla concordata  riduzione
del  prezzo, sicche' quest'ultima puo' intervenire anche in relazione
a contratti stipulati con procedure che non prevedano ribassi.
                                                 Il Ministro: MERLONI