IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme-quadro in
materia di aree protette;
  Visti in particolare gli articoli  8  e  9  della  citata  legge  6
dicembre  1991,  n.  394,  relativi  alla istituzione e alla gestione
degli Enti parco;
  Considerato che al Parco nazionale  della  Val  Grande  sono  state
applicate,  d'intesa  con  la  regione  Piemonte,  le  procedure e le
modalita' di realizzazione dei parchi nazionali di cui  alla  sezione
3, lettera C), della delibera CIPE del 5 agosto 1988;
  Visto  il decreto del Ministro dell'ambiente in data 24 maggio 1990
di istituzione della commissione  paritetica  per  la  individuazione
della  perimetrazione  provvisoria  e  delle  misure  provvisorie  di
salvaguardia del Parco nazionale della Val Grande;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 2 marzo 1992 di
istituzione del Parco nazionale della Val Grande, in cui  sono  anche
contenute  le  norme  generali  di  salvaguardia  e la perimetrazione
provvisoria;
  Vista la nota del 4 novembre 1993, protocollo  n.  17735/93/GAB/B7,
con  la  quale  e' stato richiesto alla regione Piemonte il parere di
cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sullo  schema  di
decreto istitutivo dell'Ente parco e sulla proposta di perimetrazione
definitiva del Parco nazionale della Val Grande;
  Vista  la  nota  di  risposta  n.  5109  del 12 novembre 1993 della
regione Piemonte con la quale  si  esprime  parere  favorevole  sullo
schema  di  decreto istitutivo dell'Ente parco e sulla perimetrazione
definitiva del Parco nazionale della Val Grande;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 novembre 1993;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituito l'Ente parco nazionale della Val Grande.
  2.  L'Ente  parco  nazionale  della  Val  Grande ha personalita' di
diritto pubblico  ed  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero
dell'ambiente.
  3.  All'Ente  parco  nazionale  della  Val  Grande  si applicano le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
  4. L'Ente parco  nazionale  della  Val  Grande  e'  inserito  nella
tabella IV allegata alla predetta legge.
  5. Il territorio del parco nazionale della Val Grande e' delimitato
in  via  definitiva  dalla perimetrazione riportata nella cartografia
ufficiale depositata in originale presso il  Ministero  dell'ambiente
ed  in  copia conforme presso la regione Piemonte e la sede dell'Ente
parco nazionale della Val Grande, ed allegata  al  presente  decreto,
del  quale  costituisce  parte  integrante,  limitatamente  al quadro
d'unione in scala 1:100.000.
  6. E' fatta salva la zonizzazione prevista dall'art. 3 del  decreto
del Ministro dell'ambiente in data 2 marzo 1992 fino all'approvazione
del   piano   del   Parco.   Sono   parimenti   fatte   salve,   fino
all'approvazione del regolamento del Parco,  le  relative  misure  di
salvaguardia  previste  dalla  stessa  disposizione,  ad integrazione
dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il
Tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.