IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme-quadro in materia di aree protette; Visti in particolare gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione e alla gestione degli Enti parco; Considerato che al Parco nazionale della Val Grande sono state applicate, d'intesa con la regione Piemonte, le procedure e le modalita' di realizzazione dei parchi nazionali di cui alla sezione 3, lettera C), della delibera CIPE del 5 agosto 1988; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 24 maggio 1990 di istituzione della commissione paritetica per la individuazione della perimetrazione provvisoria e delle misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale della Val Grande; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 2 marzo 1992 di istituzione del Parco nazionale della Val Grande, in cui sono anche contenute le norme generali di salvaguardia e la perimetrazione provvisoria; Vista la nota del 4 novembre 1993, protocollo n. 17735/93/GAB/B7, con la quale e' stato richiesto alla regione Piemonte il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sullo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco e sulla proposta di perimetrazione definitiva del Parco nazionale della Val Grande; Vista la nota di risposta n. 5109 del 12 novembre 1993 della regione Piemonte con la quale si esprime parere favorevole sullo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco e sulla perimetrazione definitiva del Parco nazionale della Val Grande; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito l'Ente parco nazionale della Val Grande. 2. L'Ente parco nazionale della Val Grande ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. 3. All'Ente parco nazionale della Val Grande si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 4. L'Ente parco nazionale della Val Grande e' inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge. 5. Il territorio del parco nazionale della Val Grande e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Piemonte e la sede dell'Ente parco nazionale della Val Grande, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:100.000. 6. E' fatta salva la zonizzazione prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 2 marzo 1992 fino all'approvazione del piano del Parco. Sono parimenti fatte salve, fino all'approvazione del regolamento del Parco, le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione, ad integrazione dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.