IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e natuarali in data 23 aprile 1993, dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio 1993 e dal senato accademico in data 21 luglio 1993; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere; Visto il parere espresso del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in matematica, dopo il capoverso che termina " .. Analisi matematica II", si inserisce il seguente ulteriore capoverso nel biennio di base: "Il consiglio di corso di laurea puo' indicare norme di propedeuticita' fra le discipline e stabilire gli esami da superare per le iscrizioni degli anni successivi al primo". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 28 dicembre 1993 Il rettore