Le allegate disposizioni in materia di autorizzazione all'attivita' bancaria e di apertura di succursali di banche extracomunitarie costituiscono il capitolo iniziale del volume: "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi", pubblicato dalla Banca d'Italia. VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 105 aggiornamento AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA APERTURA DI SUCCURSALI DI BANCHE EXTRA CEE L'art. 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia disciplina l'autorizzazione all'attivita' bancaria per le banche nazionali e allo stabilimento in italia della prima succursale di banche extracomunitarie. Con il presente atto si emanano le istruzioni applicative. a) Banche nazionali. Le istruzioni riguardano le banche di nuova costituzione e le societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' bancaria modificando il proprio oggetto sociale. Nel nuovo quadro normativo la novita' piu' rilevante consiste nella eliminazione dell'autorizzazione alla costituzione. Per le nuove banche e' prevista infatti soltanto l'autorizzazione "all'attivita'" rilasciata dalla Banca d'Italia; essa interviene successivamente alla stipula dell'atto costitutivo e prima dell'iscrizione nel registro delle imprese. La precedente disciplina prevedeva invece una doppia autorizzazione: alla costituzione della nuova banca e all'inizio dell'attivita'. Il sistema di "autorizzazione unica" semplifica gli aspetti procedurali coerentemente con l'obiettivo, cui si ispira la presente disciplina, di non ostacolare l'ingresso di nuovi operatori nel sistema bancario. Cio' e' in linea con il generale intento di assicurare maggiore concorrenzialita' al mercato. La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrono le seguenti condizioni: a) e' adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; b) il capitale versato e' di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale; c) e' presentato un programma concernente l'attivita' iniziale unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i partecipanti al capitale hanno i requisiti di onorabilita' stabiliti dalla legge ed esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per acquisire le partecipazioni al capitale di banche, come previsto dall'art. 19 del testo unico; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo hanno i requisiti di professionalita' e di onorabilita' indicati dalla legge. Vengono confermati i presupposti oggettivi e le precondizioni tecniche introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985 che ha recepito la prima direttiva di coordinamento bancario n. 780/77. Peraltro la legge ora precisa che l'Autorita' procede agli adempimenti di competenza esclusivamente sulla base del criterio della sana e prudente gestione. Tale criterio conferma l'esclusione delle valutazioni dell esigenze economiche del mercato, come previsto dalla prima direttiva CEE di coordinamento. Costituiscono presupposti riscontrabili oggettivamente quelli relativi all'adozione della forma societaria, al versamento del capitale minimo, ai requisiti degli esponenti aziendali. Va invece apprezzata sul piano tecnico la sussistenza delle indicazioni di legge in materia di programma di attivita' e di requisiti dei partecipanti al capitale. In merito al programma di attivita', la seconda direttiva CEE di coordinamento prevede che l'Autorita' cui spetta la vigilanza prudenziale esiga "che ciascun ente creditizio sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno" (art. 13, paragrafi 1 e 2): tale esigenza si pone ovviamente nella vita dell'azienda e, sia pure in misura ridotta, nella fase di avvio dell'attivita'. In questa fase le indicazioni della Banca d'Italia possono, pertanto, riguardare il programma di attivita' e porsi quali condizioni per il rilascio all'autorizzazione. Piu' frequentemente la Banca d'Italia si avvale delle informazioni acquisite nella fase costitutiva per fornire indicazioni alla banca affinche' essa conformi le previste linee di sviluppo della propria attivita' al rispetto delle regole prudenziali. Per quanto concerne i requisiti dei partecipanti al capitale, coerentemente con quanto previsto nella seconda direttiva di coordinamento bancario, il criterio della sana e prudente gestione guida la valutazione della qualita' dei partecipanti. Tale qualita' - in base ai criteri fissati dal Comitato del Credito nella delibera del 19 aprile 1993 in tema di partecipazioni al capitale delle banche - e' intesa in termini di correttezza nelle relazioni di affari e di affidabilita' della situazione finanziaria. L'autorizzazione all'attivita' bancaria per le societa' gia' esistenti che intendono entrare nel mercato del credito e' subordinata al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le banche di nuova costituzione. Considerato che tali iniziative riguardano organismi gia' esistenti, sono fattori critici l'accertamento dell'effettiva esistenza del capitale minimo iniziale e il contenuto del programma di attivita'. Quest'ultimo costituisce lo strumento attraverso il quale la Banca d'Italia valuta, oltre alle linee di sviluppo della nuova impresa bancaria, la natura e la qualita' delle attivita' svolte e i rischi assunti nella precedente gestione sociale, in relazione all'esigenza del rispetto della normativa di vigilanza. b) Stabilimento in Italia della prima succursale di banche extracomunitarie. Il primo impianto in Italia di banche extracomunitarie e' autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. Anche in tali casi la procedura prevede un'autorizzazione unica. Nella valutazione delle domande le autorita' competenti tengono conto delle seguenti condizioni, fissate con decreto del Ministro del tesoro: - che il sistema di vigilanza del Paese d'origine sia adeguato e non esistano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorita' di vigilanza dello stesso Paese; - che le Autorita' di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il proprio consenso preventivo e abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidita' della casa madre e alla sua adeguatezza organizzativa. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocita'. Il Governatore: FAZIO AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA Sezione I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria il cui esercizio, per legge, e' riservato alle banche. Le presenti istruzioni disciplinano l'accesso di nuovi soggetti bancari al mercato; la possibilita' di ingresso di nuove banche costituisce un presupposto per l'esplicarsi di un'effettiva concorrenza tra gli operatori. E' consentita l'entrata nel mercato del credito sia a nuove banche sia a societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i casi e' prevista l'autorizzazione della Banca d'Italia. L'intervento della Banca d'Italia e' finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca. A tal fine la legge fissa le seguenti condizioni: a) presentazione di un programma di attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; b) possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilita' e dei presupposti necessari per il rilascio dell'autorizzazione prevista all'art. 19 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993), che disciplina la partecipazione al capitale delle banche; c) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'; d) adozione della forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa a responsabilita' limitata; e) esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a 12,5 miliardi di lire ovvero a 2 miliardi di lire per le banche di credito cooperativo. La Banca d'Italia, oltre a verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi indicati alle lettere c), d) ed e), valuta sul piano tecnico la sussistenza delle indicazioni di legge in materia di programma di attivita' e di requisiti dei partecipanti al capitale. Con riferimento al programma di attivita', le iniziative di costituzione devono rispondere a disegni imprenditoriali che consentono ai nuovi soggetti di operare in modo efficiente. La Banca d'Italia puo' richiedere che la nuova banca adegui le linee di sviluppo risultanti dal programma di attivita' alle esigenze di vigilanza per quel che riguarda il rispetto sia degli obblighi informativi sia delle regole prudenziali. Per le societa' gia' esistenti che intendono entrare nel mercato bancario il programma di attivita', oltre a descrivere le linee di sviluppo della nuova banca, contiene indicazioni sulla natura e sulla qualita' delle attivita' precedentemente svolte, sull'articolazione territoriale e sulle soluzioni tecnico-organizzative che la societa' intende adottare per adeguare il complesso aziendale al nuovo ambito operativo. La Banca d'Italia esamina il programma tenendo conto delle attivita' svolte e dei rischi assunti nella precedente gestione sociale e verifica che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia tale da assicurare sin dall'inizio il rispetto di tutte le regole di vigilanza bancaria. Con riferimento allo statuto la Banca d'Italia valuta che le previsioni in esso contenute siano tali da consentire l'ordinato svolgimento dell'attivita' della nuova banca. La Banca d'Italia valuta la qualita' dei partecipanti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5% o di controllo della banca, sulla base dei criteri generali che fanno riferimento alla correttezza nelle relazioni di affari e alla affidabilita' della situazione finanziaria di questi soggetti. 2. Fonti normative. La materia e' regolata da: - l'art. 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993), di seguito denominato "T.U.", in materia di autorizzazione all'attivita' bancaria; - la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) del 19 aprile 1993 che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene per autorizzare l'acquisizione di partecipazioni superiori al 5% o di controllo nel capitale di banche; - l'art. 159 del T.U. che prevede il parere vincolante della Banca d'Italia nel caso in cui l'autorizzazione all'attivita' bancaria sia di competenza delle regioni a statuto speciale (1); - il decreto n. 242826 emanato dal Ministro del tesoro il 9 agosto 1993 che stabilisce i criteri di autorizzazione per lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria. 3. Definizioni. Ai fini della presente disciplina si intende per: - "filiazione bancaria": la banca nazionale controllata anche indirettamente da una banca estera ovvero da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera; - "esponenti aziendali": i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale (sindaci effettivi e supplenti) e il direttore generale della banca; - "responsabili della succursale": i due principali esponenti della prima succursale in Italia di una banca extracomunitaria; - "societa' finanziaria": la societa' che esercita in via esclusiva o prevalente una o piu' delle attivita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12, del T.U. ovvero altre attivita' finanziarie come previsto al punto 15 del medesimo articolo. 4. Ambito di applicazione. Le presenti istruzioni sono indirizzate: - ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuove banche in Italia; - alle societa' gia' esistenti che intendono esercitare l'attivita' bancaria in Italia trasformando l'oggetto sociale; - alle banche extracomunitarie che intendono insediarsi in Italia con una prima succursale. Sezione II CAPITALE MINIMO Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale e' stabilito in: - 12,5 miliardi di lire per le banche in forma di societa' per azioni e per le banche popolari; - 2 miliardi di lire per le banche di credito cooperativo. I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attivita'. Ciascun socio di una banca di credito cooperativo puo' sottoscrivere capitale della banca fino a un ammontare massimo di 80 milioni di lire (2). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra lire cinquantamila e un milione di lire (3). La partecipazione di ciascun socio al capitale di una banca popolare non puo' superare lo 0,50 % del capitale sociale (4). Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a lire cinquemila (5). Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura (6), si applica la procedura per la stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti stabilita dall'art. 2343 del codice civile. La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, puo' richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla sezione VII, paragrafo 1.2, delle presenti istruzioni in materia di accertamento del patrimonio di societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' bancaria. ____________ (1) In questi casi la domanda va inviata alle autorita' regionali competenti. (2) Art. 34, comma 4, del T.U. (3) Art. 33, comma 4, del T.U. (4) Art. 30, comma 2, del T.U. (5) Art. 29, comma 2, del T.U. (6) Tale possibilita' deve essere espressamente prevista nell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2342 del codice civile. Sezione III PROGRAMMA DI ATTIVITA' Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attivita' iniziale del nuovo soggetto. Nel programma sono indicati: a) i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la banca intende svolgere nell'ambito delle attivita' indicate all'art. 1, comma 2, lettera f) del T.U. In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento e la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attivita' di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamento alle famiglie, alle imprese, ecc.); b) la struttura tecnica, organizzativa e territoriale, nonche' il sistema dei controlli interni che la banca intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e raggiungere le caratteristiche dimensionali previste; c) le caratteristiche del sistema informativo che la banca utilizzera' per tenere sotto controllo la propria situazione tecnica e per effettuare le segnalazioni di vigilanza. Quando la banca intende offrire gia' nel periodo iniziale della sua attivita' prodotti finanziari innovativi, essa deve indicare nel programma le risorse umane e tecniche che sono destinate a tali settori. Il programma di attivita' e' accompagnato da una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultano in particolare: - l'ammontare degli investimenti che la banca intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie; - le dimensioni operative che la banca si propone di raggiungere; - i risultati economici attesi. La Banca d'Italia puo' condizionare il rilascio dell'autorizzazione a interventi di modifica del programma quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione. Sempre al fine di preservare la sana e prudente gestione la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, puo' fornire indicazioni alla banca perche' quest'ultima conformi le previste linee di sviluppo della propria attivita' al rispetto delle regole prudenziali e alle esigenze informative di vigilanza. Sezione IV CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA BANCA 1. Presupposti e condizioni per la partecipazione al capitale. I soggetti che partecipano al capitale della banca in misura superiore al 2% devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla legge (7). La legge stabilisce inoltre che sia verificata l'esistenza degli altri presupposti previsti dalla disciplina in materia di partecipazione al capitale delle banche per i soggetti (8) che detengono, anche indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 5% o di controllo nel capitale della banca. A tal fine la Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valuta la qualita' di tali soggetti in termini di correttezza nelle relazioni di affari e affidabilita' della situazione finanziaria, sulla base dei criteri fissati dal CICR. Possono, inoltre, assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari o associativi - tra il partecipante e altri soggetti che si trovino in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate. ____________ (7) La materia dei requisiti di onorabilita' dei soci e' disciplinata, ai sensi dell'art. 161, comma 2, del T.U., dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985 e dal capitolo VIII, sezione I, delle "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi". Il fascicolo puo' essere richiesto presso le Filiali della Banca d'Italia. (8) Per soggetti si intendono le persone fisiche, le societa', gli enti di qualsiasi natura. La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e puo' avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorita' pubbliche o con autorita' di vigilanza competenti negli Stati esteri interessati. Nell'allegato A.1 e' indicata la documentazione necessaria per valutare la qualita' dei partecipanti al capitale. Resta ferma la facolta' della Banca d'Italia di richiedere ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. 2. Partecipazioni superiori al 15% o di controllo. I soggetti che svolgono in misura rilevante attivita' di impresa, in forma individuale o sotto forma societaria, in settori non bancario e non finanziario, per legge non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche, o che comportino il controllo di esse (9). In conformita' ai criteri fissati dal CICR questo divieto non si applica qualora il soggetto interessato provi che le attivita' svolte direttamente, diverse da quelle bancarie e finanziarie, non eccedono il 15% del totale delle attivita' svolte direttamente. Se il soggetto possiede, anche indirettamente, partecipazioni di controllo in societa', deve essere rispettata la condizione che la somma degli attivi di bilancio delle societa' non bancarie e non finanziarie controllate non ecceda il 15% del totale dell'attivo d'impresa del soggetto richiedente e di tutte le societa' da esso controllate. Le attivita' finanziarie sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, lettera f) del T.U.; ad esse e' assimilata l'attivita' assicurativa. La documentazione richiesta e lo schema da compilare per la verifica della condizione sopra indicata sono riportati negli allegati A.2 e B. Nel caso in cui la nuova banca si inserisce in una struttura di gruppo che non ha la qualifica di gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del T.U., la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano societa' insediate all'estero la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attivita' svolte in questi Paesi siano tali da consentire l'esercizio di una efficace azione di vigilanza. Analoghe valutazioni sono effettuate nei casi in cui, pur in assenza di strutture di gruppo, la banca sia posseduta da un soggetto che controlla piu' societa'. Qualora il gruppo in cui la nuova banca entra a far parte sia un gruppo bancario, ovvero si determini la costituzione di un gruppo bancario, la Banca d'Italia valuta la compatibilita' dell'assetto del gruppo con la disciplina di vigilanza dei gruppi bancari. 3. Protocollo di autonomia. La persona fisica o i legali rappresentanti delle persone giuridiche, societa' di persone o enti di diversa natura che hanno partecipazioni in misura superiore al 15% del capitale della nuova banca, o comunque di controllo, devono sottoscrivere un protocollo di autonomia, secondo lo schema riportato nell'allegato C. In caso di partecipazione indiretta, detenuta tramite uno o piu' soggetti interposti, il protocollo di autonomia e' sottoscritto sia dal soggetto al vertice della catena partecipativa sia da quello direttamente titolare delle azioni della nuova banca, sempreche' quest'ultimo abbia una partecipazione superiore al 15% del capitale della nuova banca. La Banca d'Italia puo' comunque estendere l'obbligo di sottoscrizione del protocollo anche ai soggetti con partecipazioni inferiori al 15% ovvero richiedere, caso per caso, l'assunzione di ulteriori e piu' specifici impegni qualora emergano situazioni di pericolo per l'autonomia gestionale della nuova banca. 4. Filiazioni di banche estere. 4.1. Filiazioni di banche comunitarie. Come previsto dall'art. 7 della direttiva CEE n. 646/89, la Banca d'Italia autorizza le nuove filiazioni bancarie di banche comunitarie previa consultazione delle Autorita' del Paese d'origine della banca comunitaria. ____________ (9) Art. 19, comma 6, del T.U. 4.2. Filiazioni di banche extracomunitarie. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione riguardi filiazioni bancarie di banche extracomunitarie la Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valuta le seguenti condizioni: - che nel Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza anche su base consolidata; - che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le Autorita' di vigilanza del Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione; - che le Autorita' di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata; - che le Autorita' di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidita' patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza. La Banca d'Italia puo' limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza prudenziale. Sezione V REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E DI ONORABILITA' DEGLI ESPONENTI AZIENDALI La materia dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali e' disciplinata, ai sensi dell'art. 161, comma 2, del T.U., dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985 (10). Le relative istruzioni applicative sono contenute nel capitolo IX del fascicolo "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi". I documenti che sono necessari per la verifica del possesso dei requisiti sono indicati nell'allegato D. Sezione VI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA PER LE BANCHE DI NUOVA COSTITUZIONE 1. Domanda di autorizzazione. Gli amministratori devono inoltrare la domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria dopo aver stipulato l'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese. In sede di atto costitutivo i soci nominano i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e il direttore generale della banca (11). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. sez. II). Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' (cfr. sez. V). La documentazione viene esaminata dai componenti il consiglio di amministrazione con le stesse modalita' indicate nel capitolo IX delle "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi". ____________ (10) Con riferimento ai requisiti di onorabilita', il CICR, nella riunione del 30 luglio 1993, ha previsto che l'esponente aziendale porti a conoscenza del consiglio di amministrazione della banca la circostanza di essere stato sottoposto a indagini preliminari o di avere assunto la qualita' di imputato, affinche' l'organo consiliare assuma le decisioni piu' idonee a salvaguardia dell'autonomia gestionale, dell'efficienza allocativa e della reputazione della banca. Se l'esponente e' sottoposto a misure cautelari personali e' prevista la sospensione dell'interessato dalle funzioni. (11) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potra' essere valutata l'opportunita' che nell'atto costitutivo venga conferita al consiglio di amministrazione o al presidente dello stesso la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione. La domanda deve essere inviata alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale avra' sede legale la banca da autorizzare. Alla stessa Filiale possono essere richiesti chiarimenti o informazioni utili per dar corso alle iniziative di costituzione di nuove banche. Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione tramite la Federazione nazionale della categoria (12). Alla domanda sono allegati: a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale; b) il programma di attivita' che contiene le informazioni indicate nella sezione III e ogni altro elemento ritenuto utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la banca intende assumere (13); c) l'elenco, preferibilmente in ordine alfabetico, dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della banca, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali e con le firme degli interessati; per le partecipazioni indirette andra' specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; d) la seguente documentazione necessaria per la verifica del possesso del requisito di onorabilita' delle persone fisiche che hanno sottoscritto piu' del 2% del capitale della nuova banca: - il certificato rilasciato dalla Prefettura (14) da cui risulta l'insussistenza delle situazioni previste all'art. 5, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985; - il certificato generale del casellario giudiziale; e) la documentazione richiesta per la verifica della qualita' dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5% o di controllo nel capitale della banca (cfr. all. A); f) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalla legge, ove non risulti dall'atto costitutivo; g) il verbale della riunione nel corso della quale gli amministratori hanno verificato il possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' sia degli stessi amministratori, sia dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di direzione e controllo. La documentazione indicata alle lettere d ), e ), f ) e g ) deve avere data non anteriore ai tre mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione. La Banca d'Italia si riserva di richiedere, ove necessario, ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. I soci delle banche di credito cooperativo devono inoltre attestare che nel territorio di competenza della costituenda banca essi hanno la residenza, la sede ovvero operano con carattere di continuita'. Tale attestazione deve risultare da certificazione rilasciata dalle competenti Autorita' comunali o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968. ____________ (12) La domanda puo' essere presentata alla Federazione nazionale tramite le Federazioni locali. (13) Ai sensi dell'art. 16 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, le banche possono svolgere l'attivita' di intermediazione mobiliare previa autorizzazione della Banca d'Italia. Nel caso in cui si intenda richiedere anche l'autorizzazione per l'esercizio di tali attivita', va presentata la documentazione prevista nel capo LI delle "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi". L'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione in valori mobiliari e' rilasciata contestualmente all'autorizzazione all'attivita' bancaria. (14) Ai sensi dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e modificato dall'art. 20 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203. Se la domanda riguardante una banca di credito cooperativo e' inviata tramite la Federazione nazionale, questa verifica la completezza della documentazione ricevuta dagli amministratori (15) e trasmette la domanda alla competente Filiale della Banca d'Italia allegando: a) il programma di attivita' unitamente all'atto costitutivo e allo statuto sociale della banca; b) l'attestazione del versamento del capitale, ove non risulti dall'atto costitutivo; c) il verbale da cui risulta la verifica del possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali. La domanda e' accompagnata da una relazione della Federazione che illustra i profili tecnici dell'iniziativa. Nella relazione sono elencati gli adempimenti svolti e la documentazione prodotta dagli interessati per il rispetto delle condizioni e dei presupposti di legge in ordine ai requisiti dei soci. La Banca d'Italia si riserva di richiedere direttamente alla Federazione la documentazione e gli eventuali chiarimenti necessari su dati e notizie indicati nella relazione. 2. Rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'attivita' bancaria entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione; nel caso in cui la domanda relativa a banche di credito cooperativo sia stata presentata tramite la Federazione nazionale, il termine e' di sessanta giorni. Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente il termine e' interrotto; in tale ipotesi, esso inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine puo' essere sospeso, dandone comunicazione agli interessati, qualora la Banca d'Italia richieda elementi informativi o documentazione ad Autorita' pubbliche e Autorita' di vigilanza di altri Stati per l'esercizio dei controlli previsti alla sezione IV. Secondo quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 6, della direttiva 77/780/CEE, la decisione della Banca d'Italia e' comunque adottata entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione. 3. Iscrizione all'albo. La banca inoltra alla Filiale della Banca d'Italia, nella cui provincia ha sede, il certificato che attesta la data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese secondo le modalita' previste dalla legge. La Banca d'Italia iscrive quindi la banca all'albo di cui all'art. 13 del testo unico. 4. Disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione in corso. Il sistema di "autorizzazione unica", che semplifica il procedimento autorizzativo, si applica anche alle iniziative di costituzione in corso alla data di emanazione delle presenti istruzioni. Poiche' non e' piu' previsto il rilascio del benestare di massima, i promotori procederanno direttamente alla stipula dell'atto costitutivo e agli altri adempimenti previsti nella presente sezione in tema di requisiti degli esponenti aziendali e di versamento del capitale (16). Fino al 31 dicembre 1994 rimangono ferme le soglie minime di capitale iniziale previste dalla precedente disciplina nei casi in cui esse risultino piu' favorevoli rispetto a quelle stabilite nella nuova normativa. Le domande gia' presentate restano valide fino al 31 dicembre 1994 sempreche' entro tale data siano integrate con la documentazione prevista dalla presente disciplina. In casi particolari, la Banca d'Italia si riserva di richiedere l'aggiornamento della documentazione gia' presentata. ____________ (15) La domanda e' ovviamente quella prevista in via generale nella presente sezione. (16) Ovviamente nei casi in cui tali adempimenti non siano stati gia' effettuati. Sezione VII AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI 1. Procedura di autorizzazione. Le societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' bancaria, modificando il proprio oggetto sociale, presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le banche di nuova costituzione. In tali circostanze sono fattori critici il contenuto del programma di attivita' e l'accertamento dell'esistenza del patrimonio (capitale e riserve) che non deve essere inferiore ai limiti minimi stabiliti dalla presente disciplina. Per le modalita' di presentazione della domanda si rinvia alle disposizioni previste nella sezione VI, paragrafo 1. L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' richiesta dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese. Per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria si rinvia alla sezione VI, paragrafo 2. 1.1. Programma di attivita'. Nel programma di attivita' la societa' deve indicare: - le attivita' svolte in precedenza. In particolare, devono essere forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della societa' alle regole prudenziali di vigilanza bancaria (in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi, ecc.). Devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi; - le linee di sviluppo (settori di intervento, tipo di operazioni, articolazione territoriale, ecc.) che la nuova banca intende seguire. In materia di articolazione territoriale andranno fornite informazioni in ordine alle strutture esistenti e agli sviluppi che la societa' intende dare alle stesse. Deve essere allegata la relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi della banca (cfr. sez. III); - le iniziative che essa intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per convertire le risorse disponibili ai processi di produzione che caratterizzano l'impresa bancaria. La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attivita' (cfr. sez. III), accerta che le attivita' finanziarie che la societa' intende svolgere non violino le riserve di attivita' previste dalla legge. La Banca d'Italia puo' condizionare il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di determinati settori di attivita' o limitarne l'articolazione territoriale. Nega l'autorizzazione se la societa' non risulta in grado di rispettare la normativa prudenziale di vigilanza. 1.2. Accertamento dell'esistenza del patrimonio. La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, puo' richiedere la verifica dell'esistenza del patrimonio in relazione alla natura dell'attivita' svolta dalla societa'. In tali casi la Banca d'Italia puo' richiedere che l'esistenza del patrimonio risulti da una perizia svolta da esperti in materia bancaria designati dalla societa' tra i nominativi allo scopo indicati dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi ovvero, per le banche di credito cooperativo, dal Fondo Centrale di Garanzia. A garanzia della veridicita' del contenuto della perizia si richiede che la stessa venga giurata dagli incaricati innanzi al cancelliere, come previsto dall'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366. Il perito deve redigere una relazione dalla quale risultano: - l'esistenza e l'ammontare del patrimonio; - il rispetto delle regole prudenziali di vigilanza; - la valutazione dell'assetto organizzativo-contabile della societa' e della capacita' di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza. La Banca d'Italia, in relazione al tipo di attivita' svolto dalla societa', si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione. La Banca d'Italia puo' richiedere l'accesso di propri ispettori. Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o l'accesso di propri ispettori, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti; essi iniziano nuovamente a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero della conclusione delle verifiche degli ispettori della Banca d'Italia. 2. Iscrizione all'albo. L'iscrizione all'albo delle societa' gia' esistenti che sono state autorizzate all'attivita' bancaria avviene con le stesse modalita' previste per le banche di nuova costituzione al paragrafo 3 della sezione VI. Sezione VIII STABILIMENTO DELLA PRIMA SUCCURSALE DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE 1. Condizioni per l'autorizzazione. Lo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria e' subordinato all'autorizzazione del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. A tal fine e' richiesto il rispetto delle seguenti condizioni: a) esistenza di un fondo di dotazione non inferiore a 12,5 miliardi di lire; b) presentazione di un programma di attivita' concernente l'attivita' iniziale della succursale, secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 2; c) possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' da parte dei responsabili della succursale, come previsto al successivo paragrafo 3. In conformita' ai criteri fissati dal decreto del Ministro del tesoro n. 242826 del 9 agosto 1993, per la valutazione delle domande si tiene conto delle seguenti circostanze: - che nel Paese d'origine vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza anche su base consolidata; - che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero che non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le Autorita' di vigilanza del Paese d'origine; - che le Autorita' di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle specifiche attivita' prescelte dalla banca; - che le Autorita' di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidita' patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e del gruppo bancario di appartenenza. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocita'. 2. Programma di attivita'. Nel programma sull'attivita' iniziale della succursale sono indicati: a) i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la succursale intende svolgere nell'ambito delle attivita' indicate all'art. 1, comma 2, lettera f), del T.U. (17). In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento e la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attivita' di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamento alle famiglie, alle imprese, ecc.). ____________ (17) Ai sensi dell'art. 16 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, le banche extracomunitarie possono svolgere le attivita' di intermediazione mobiliare disciplinate dalla legge medesima previa autorizzazione della Banca d'Italia. Ove la domanda per lo svolgimento dell'attivita' di intermediazione in valori mobiliari sia presentata congiuntamente all'istanza di autorizzazione allo stabilimento di prima succursale, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni all'atto della trasmissione dell'autorizzazione del Ministro del tesoro. Se la banca intende svolgere attraverso la propria succursale in Italia attivita' diverse da quelle indicate nel richiamato articolo del T.U., e' necessario che le attivita' medesime siano effettivamente esercitate dalla casa madre nel Paese di origine; b) la struttura tecnico-organizzativa e il sistema di controlli interni che la succursale intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e per raggiungere le caratteristiche dimensionali previste; c) gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la succursale puo' disporre per lo svolgimento dell'attivita' in Italia. Il programma di attivita' e' accompagnato da una relazione tecnica riguardante i primi tre esercizi da cui risulti: - l'ammontare degli investimenti che la casa madre intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa della succursale e le relative coperture finanziarie; - le dimensioni operative che la succursale si propone di raggiungere; - i risultati economici attesi. Nella valutazione della domanda si tiene inoltre conto della circostanza che le attivita' diverse da quelle indicate nell'art. 1 del T.U. che la succursale intende svolgere in Italia possono essere esercitate dalle banche nazionali. In conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, l'ambito operativo della succursale puo' comunque essere limitato per esigenze di vigilanza prudenziale. 3. Requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei responsabili della succursale. I responsabili della prima succursale di una banca extracomunitaria devono possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' richiesti agli esponenti delle banche nazionali. La valutazione dell'esperienza professionale e' effettuata verificando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985. In ordine al requisito di onorabilita', i soggetti di nazionalita' italiana devono dimostrare che non ricorrono le situazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985. Per i soggetti di nazionalita' estera si fa riferimento alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza: in particolare, per i nominativi interessati si richiede che non ricorrano situazioni impeditive analoghe a quelle previste dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985. La verifica del possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' e' condotta dal consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, della casa madre; tale verifica deve risultare da apposito verbale da trasmettere unitamente alla domanda di autorizzazione. Con riferimento al requisito della professionalita' nel verbale sono indicate le attivita' esercitate dai soggetti che saranno posti alla direzione della succursale con i relativi periodi di svolgimento, nonche' la documentazione su cui e' basata la valutazione ("curriculum vitae", dichiarazione degli enti o societa' di appartenenza, ecc.). Per l'esame del possesso del requisito di onorabilita' l'organo competente fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza (18). Il consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, della casa madre e' responsabile della completezza probatoria della documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facolta' di richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale si sono basate le valutazioni effettuate. ____________ (18) I documenti sono: - per i soggetti di nazionalita' italiana: il certificato generale del casellario giudiziale; i certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura circondariale; il certificato rilasciato dalla Prefettura, ai sensi dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e modificato dall'art. 20 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985; - per i soggetti di nazionalita' estera: la documentazione in uso nel Paese di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani. Il possesso dei requisiti non deve essere comprovato se l'Autorita' di vigilanza del Paese di origine della casa madre attesta che la regolamentazione interna gia' prevede per i responsabili delle succursali il possesso di specifici requisiti. 4. Modalita' per l'autorizzazione. Le banche extracomunitarie inoltrano la domanda di autorizzazione alla Filiale della Banca d'Italia nella cui provincia intendono insediare la prima succursale. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: a) programma di attivita' contenente le informazioni indicate al paragrafo 2 (19); b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo della casa madre; c) copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una nota sintetica nella quale e' descritta l'articolazione in filiali e filiazioni nonche' l'operativita' della casa madre o del gruppo di appartenenza; d) copia del verbale di verifica dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei nominativi che saranno posti alla direzione della succursale ovvero l'attestazione da parte delle Autorita' di vigilanza del Paese d'origine indicata al paragrafo 3; e) dichiarazione delle Autorita' di vigilanza del Paese d'origine dalla quale risulti l'assenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attivita' scelte dalla banca. Nel caso in cui la banca intenda esercitare attivita' diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), del T.U. deve essere inoltre attestato che tali attivita' sono svolte anche dalla casa madre; f) attestazione da parte delle Autorita' di vigilanza del Paese d'origine in ordine alla solidita' patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza; g) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della succursale. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per la Banca d'Italia di richiedere ulteriori informazioni a integrazione della documentazione sopra indicata. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro del tesoro. 5. Iscrizione all'albo. La banca interessata inoltra alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove avra' sede la succursale il certificato che attesta l'avvenuto adempimento delle formalita' previste dalla legge. La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione, iscrive la succursale della banca extracomunitaria all'albo di cui all'art. 13 del T.U. ____________ (19) Nel caso in cui sia richiesta anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' in valori mobiliari va prodotta la documentazione prevista nel capitolo LI delle "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi".