Le allegate disposizioni in materia di autorizzazione all'attivita'
bancaria  e  di  apertura  di  succursali  di banche extracomunitarie
costituiscono  il  capitolo  iniziale  del  volume:  "Istruzioni   di
vigilanza per gli enti creditizi", pubblicato dalla Banca d'Italia.
                 VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 105 aggiornamento
                AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA
             APERTURA DI SUCCURSALI DI BANCHE EXTRA CEE
   L'art.  14  del  testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
creditizia disciplina l'autorizzazione all'attivita' bancaria per  le
banche nazionali e allo stabilimento in italia della prima succursale
di banche extracomunitarie.
   Con il presente atto si emanano le istruzioni applicative.
a) Banche nazionali.
   Le  istruzioni  riguardano  le  banche  di nuova costituzione e le
societa' gia' esistenti che intendono svolgere  l'attivita'  bancaria
modificando il proprio oggetto sociale.
   Nel  nuovo  quadro  normativo  la  novita' piu' rilevante consiste
nella eliminazione  dell'autorizzazione  alla  costituzione.  Per  le
nuove   banche   e'   prevista   infatti   soltanto  l'autorizzazione
"all'attivita'" rilasciata  dalla  Banca  d'Italia;  essa  interviene
successivamente   alla   stipula   dell'atto   costitutivo   e  prima
dell'iscrizione nel registro delle imprese. La precedente  disciplina
prevedeva  invece  una doppia autorizzazione: alla costituzione della
nuova banca e all'inizio dell'attivita'.
   Il  sistema  di  "autorizzazione  unica"  semplifica  gli  aspetti
procedurali  coerentemente con l'obiettivo, cui si ispira la presente
disciplina, di non  ostacolare  l'ingresso  di  nuovi  operatori  nel
sistema  bancario.  Cio'  e'  in  linea  con  il  generale intento di
assicurare maggiore concorrenzialita' al mercato.
   La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando  ricorrono
le seguenti condizioni:
     a)  e'  adottata  la  forma di societa' per azioni o di societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
     b) il capitale versato e' di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato in via generale;
     c)  e'  presentato un programma concernente l'attivita' iniziale
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
     d) i partecipanti al capitale hanno i requisiti di  onorabilita'
stabiliti  dalla  legge  ed  esistono  i  presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione necessaria per  acquisire  le  partecipazioni  al
capitale di banche, come previsto dall'art. 19 del testo unico;
     e)   i   soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo hanno i  requisiti  di  professionalita'  e  di
onorabilita' indicati dalla legge.
   Vengono  confermati  i  presupposti  oggettivi  e le precondizioni
tecniche introdotti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
350/1985 che ha recepito la prima direttiva di coordinamento bancario
n. 780/77. Peraltro la legge ora precisa che l'Autorita' procede agli
adempimenti  di  competenza  esclusivamente  sulla  base del criterio
della sana e prudente gestione. Tale criterio  conferma  l'esclusione
delle valutazioni dell esigenze economiche del mercato, come previsto
dalla prima direttiva CEE di coordinamento.
   Costituiscono   presupposti  riscontrabili  oggettivamente  quelli
relativi all'adozione  della  forma  societaria,  al  versamento  del
capitale  minimo,  ai  requisiti degli esponenti aziendali. Va invece
apprezzata sul piano tecnico  la  sussistenza  delle  indicazioni  di
legge  in  materia  di  programma  di  attivita'  e  di requisiti dei
partecipanti al capitale.
   In merito al programma di attivita', la seconda direttiva  CEE  di
coordinamento   prevede  che  l'Autorita'  cui  spetta  la  vigilanza
prudenziale esiga "che ciascun ente  creditizio  sia  dotato  di  una
buona   organizzazione  amministrativa  e  contabile  e  di  adeguate
procedure di controllo interno" (art. 13,  paragrafi  1  e  2):  tale
esigenza  si  pone  ovviamente nella vita dell'azienda e, sia pure in
misura ridotta, nella fase di avvio dell'attivita'.
   In questa  fase  le  indicazioni  della  Banca  d'Italia  possono,
pertanto,   riguardare  il  programma  di  attivita'  e  porsi  quali
condizioni per il rilascio all'autorizzazione. Piu' frequentemente la
Banca d'Italia si avvale  delle  informazioni  acquisite  nella  fase
costitutiva   per  fornire  indicazioni  alla  banca  affinche'  essa
conformi le previste linee di sviluppo  della  propria  attivita'  al
rispetto delle regole prudenziali.
   Per  quanto  concerne  i  requisiti  dei partecipanti al capitale,
coerentemente  con  quanto  previsto  nella  seconda   direttiva   di
coordinamento  bancario,  il  criterio della sana e prudente gestione
guida la valutazione della qualita' dei partecipanti. Tale qualita' -
in base ai criteri fissati dal Comitato del  Credito  nella  delibera
del 19 aprile 1993 in tema di partecipazioni al capitale delle banche
-  e' intesa in termini di correttezza nelle relazioni di affari e di
affidabilita' della situazione finanziaria.
   L'autorizzazione  all'attivita'  bancaria  per  le  societa'  gia'
esistenti   che   intendono   entrare  nel  mercato  del  credito  e'
subordinata al rispetto delle  stesse  condizioni  stabilite  per  le
banche di nuova costituzione.
   Considerato   che   tali   iniziative  riguardano  organismi  gia'
esistenti,  sono  fattori   critici   l'accertamento   dell'effettiva
esistenza  del  capitale minimo iniziale e il contenuto del programma
di attivita'. Quest'ultimo costituisce  lo  strumento  attraverso  il
quale  la  Banca  d'Italia valuta, oltre alle linee di sviluppo della
nuova impresa bancaria, la  natura  e  la  qualita'  delle  attivita'
svolte  e  i  rischi  assunti  nella  precedente gestione sociale, in
relazione all'esigenza del rispetto della normativa di vigilanza.
b)  Stabilimento  in  Italia  della  prima   succursale   di   banche
extracomunitarie.
   Il   primo  impianto  in  Italia  di  banche  extracomunitarie  e'
autorizzato con decreto del Ministro  del  tesoro,  d'intesa  con  il
Ministro  degli  affari  esteri,  sentita la Banca d'Italia. Anche in
tali casi la procedura prevede un'autorizzazione unica.
   Nella valutazione delle domande le  autorita'  competenti  tengono
conto delle seguenti condizioni, fissate con decreto del Ministro del
tesoro:
   -  che  il sistema di vigilanza del Paese d'origine sia adeguato e
non esistano ostacoli allo scambio di informazioni con  le  autorita'
di vigilanza dello stesso Paese;
   -  che  le  Autorita'  di  vigilanza  del  Paese d'origine abbiano
manifestato  il  proprio  consenso  preventivo  e   abbiano   fornito
un'attestazione  in ordine alla solidita' della casa madre e alla sua
adeguatezza organizzativa.
  L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto  della  condizione  di
reciprocita'.
                                                Il Governatore: FAZIO
                AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA
                              Sezione I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa.
   La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito
costituiscono  l'attivita'  bancaria  il cui esercizio, per legge, e'
riservato alle banche.
   Le presenti istruzioni disciplinano l'accesso  di  nuovi  soggetti
bancari  al  mercato;  la  possibilita'  di  ingresso di nuove banche
costituisce  un  presupposto   per   l'esplicarsi   di   un'effettiva
concorrenza tra gli operatori.
   E' consentita l'entrata nel mercato del credito sia a nuove banche
sia  a  societa'  gia'  esistenti  che intendono svolgere l'attivita'
bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i  casi
e' prevista l'autorizzazione della Banca d'Italia.
   L'intervento  della  Banca  d'Italia  e'  finalizzato a verificare
l'esistenza delle condizioni atte a  garantire  la  sana  e  prudente
gestione  della  banca.  A  tal  fine  la  legge  fissa  le  seguenti
condizioni:
     a)  presentazione  di  un  programma  di   attivita'   iniziale,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
     b)  possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti
di  onorabilita'  e  dei  presupposti  necessari  per   il   rilascio
dell'autorizzazione  prevista all'art. 19 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n.  385  del  1
settembre  1993),  che disciplina la partecipazione al capitale delle
banche;
     c) possesso da parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,    direzione    e   controllo   dei   requisiti   di
professionalita' e di onorabilita';
     d) adozione della forma di societa' per  azioni  o  di  societa'
cooperativa a responsabilita' limitata;
     e) esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a
12,5  miliardi  di  lire ovvero a 2 miliardi di lire per le banche di
credito cooperativo.
   La Banca d'Italia, oltre a verificare l'esistenza dei  presupposti
oggettivi  indicati  alle  lettere  c),  d)  ed  e), valuta sul piano
tecnico la sussistenza delle  indicazioni  di  legge  in  materia  di
programma di attivita' e di requisiti dei partecipanti al capitale.
   Con  riferimento  al  programma  di  attivita',  le  iniziative di
costituzione  devono  rispondere  a   disegni   imprenditoriali   che
consentono  ai nuovi soggetti di operare in modo efficiente. La Banca
d'Italia puo' richiedere che  la  nuova  banca  adegui  le  linee  di
sviluppo  risultanti  dal  programma  di  attivita'  alle esigenze di
vigilanza per quel  che  riguarda  il  rispetto  sia  degli  obblighi
informativi sia delle regole prudenziali.
   Per  le  societa' gia' esistenti che intendono entrare nel mercato
bancario il programma di attivita', oltre a descrivere  le  linee  di
sviluppo della nuova banca, contiene indicazioni sulla natura e sulla
qualita'  delle  attivita' precedentemente svolte, sull'articolazione
territoriale e sulle soluzioni tecnico-organizzative che la  societa'
intende  adottare per adeguare il complesso aziendale al nuovo ambito
operativo. La Banca d'Italia esamina il programma tenendo conto delle
attivita' svolte e  dei  rischi  assunti  nella  precedente  gestione
sociale  e  verifica  che  la  situazione  patrimoniale,  economica e
finanziaria dell'impresa sia tale da assicurare  sin  dall'inizio  il
rispetto di tutte le regole di vigilanza bancaria.
   Con  riferimento  allo  statuto  la  Banca  d'Italia valuta che le
previsioni in esso contenute  siano  tali  da  consentire  l'ordinato
svolgimento dell'attivita' della nuova banca.
   La   Banca  d'Italia  valuta  la  qualita'  dei  partecipanti  che
intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni superiori al
5% o di controllo della banca, sulla base dei  criteri  generali  che
fanno  riferimento  alla correttezza nelle relazioni di affari e alla
affidabilita' della situazione finanziaria di questi soggetti.
2. Fonti normative.
   La materia e' regolata da:
   - l'art. 14 del testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia  (decreto  legislativo  n.  385  del 1 settembre 1993), di
seguito denominato "T.U.", in materia di autorizzazione all'attivita'
bancaria;
   - la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed  il
risparmio  (CICR) del 19 aprile 1993 che fissa i criteri cui la Banca
d'Italia si attiene per autorizzare l'acquisizione di  partecipazioni
superiori al 5% o di controllo nel capitale di banche;
   - l'art. 159 del T.U. che prevede il parere vincolante della Banca
d'Italia  nel caso in cui l'autorizzazione all'attivita' bancaria sia
di competenza delle regioni a statuto speciale (1);
   - il decreto n. 242826 emanato dal Ministro del tesoro il 9 agosto
1993 che stabilisce i criteri di autorizzazione per  lo  stabilimento
in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria.
3. Definizioni.
   Ai fini della presente disciplina si intende per:
   -  "filiazione  bancaria":  la  banca  nazionale controllata anche
indirettamente da  una  banca  estera  ovvero  da  soggetti,  persone
fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;
   -    "esponenti    aziendali":   i   membri   del   consiglio   di
amministrazione,  del  collegio  sindacale   (sindaci   effettivi   e
supplenti) e il direttore generale della banca;
   -  "responsabili  della  succursale":  i  due principali esponenti
della prima succursale in Italia di una banca extracomunitaria;
   -  "societa'  finanziaria":  la  societa'  che  esercita  in   via
esclusiva  o prevalente una o piu' delle attivita' previste dall'art.
1, comma 2, lettera f), punti da  2  a  12,  del  T.U.  ovvero  altre
attivita'   finanziarie  come  previsto  al  punto  15  del  medesimo
articolo.
4. Ambito di applicazione.
   Le presenti istruzioni sono indirizzate:
   -  ai  soggetti,  persone  fisiche  o  giuridiche,  che  intendono
promuovere iniziative per la costituzione di nuove banche in Italia;
   -   alle   societa'   gia'   esistenti  che  intendono  esercitare
l'attivita' bancaria in Italia trasformando l'oggetto sociale;
   - alle banche extracomunitarie che intendono insediarsi in  Italia
con una prima succursale.
                             Sezione II
                           CAPITALE MINIMO
   Ai  fini  del rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria,
l'ammontare minimo del capitale iniziale e' stabilito in:
   - 12,5 miliardi di lire per le banche in  forma  di  societa'  per
azioni e per le banche popolari;
   - 2 miliardi di lire per le banche di credito cooperativo.
   I  limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non
ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro,  di
assicurare  adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio
dell'attivita'.
   Ciascun  socio  di  una  banca   di   credito   cooperativo   puo'
sottoscrivere  capitale della banca fino a un ammontare massimo di 80
milioni di lire (2). Il  valore  nominale  di  ciascuna  azione  deve
essere compreso tra lire cinquantamila e un milione di lire (3).
   La  partecipazione  di  ciascun  socio  al  capitale  di una banca
popolare non puo' superare lo 0,50 % del  capitale  sociale  (4).  Il
valore  nominale  delle  azioni  non  puo'  essere  inferiore  a lire
cinquemila (5).
   Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche  conferimenti
in  natura (6), si applica la procedura per la stima dei conferimenti
di beni in natura e di crediti stabilita dall'art.  2343  del  codice
civile.
   La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti
conferiti  e  alle  esigenze  di  vigilanza,  puo'  richiedere  anche
l'applicazione della procedura prevista dalla sezione VII,  paragrafo
1.2,  delle  presenti  istruzioni  in  materia  di  accertamento  del
patrimonio  di  societa'  gia'  esistenti  che   intendono   svolgere
l'attivita' bancaria.
____________
             (1)  In questi casi la domanda va inviata alle autorita'
          regionali competenti.
             (2) Art. 34, comma 4, del T.U.
             (3) Art. 33, comma 4, del T.U.
             (4) Art. 30, comma 2, del T.U.
             (5) Art. 29, comma 2, del T.U.
             (6) Tale possibilita' deve essere espressamente prevista
          nell'atto costitutivo ai sensi dell'art.  2342  del  codice
          civile.
                             Sezione III
                       PROGRAMMA DI ATTIVITA'
   Gli  amministratori  della  banca  predispongono  un programma per
l'attivita' iniziale del nuovo soggetto. Nel programma sono indicati:
     a) i settori di intervento, le operazioni e  i  servizi  che  la
banca  intende svolgere nell'ambito delle attivita' indicate all'art.
1, comma 2, lettera f) del T.U. In particolare, vanno specificate  le
aree  economiche  e  territoriali  di  intervento  e  la tipologia di
clientela cui la  banca  intende  rivolgersi  sia  nell'attivita'  di
raccolta  (mercato  al  dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.)
sia in quella di impiego (finanziamento alle famiglie, alle  imprese,
ecc.);
     b)  la  struttura tecnica, organizzativa e territoriale, nonche'
il sistema dei controlli interni che la banca  intende  adottare  per
conseguire  gli obiettivi prefissati e raggiungere le caratteristiche
dimensionali previste;
     c) le caratteristiche  del  sistema  informativo  che  la  banca
utilizzera'  per tenere sotto controllo la propria situazione tecnica
e per effettuare le segnalazioni di vigilanza.
   Quando la banca intende offrire gia' nel  periodo  iniziale  della
sua  attivita' prodotti finanziari innovativi, essa deve indicare nel
programma le risorse umane e  tecniche  che  sono  destinate  a  tali
settori.
   Il programma di attivita' e' accompagnato da una relazione tecnica
contenente  i  bilanci  previsionali  dei  primi  tre esercizi da cui
risultano in particolare:
   - l'ammontare degli investimenti che la banca  intende  effettuare
per  impiantare  la  struttura  tecnico-organizzativa  e  le relative
coperture finanziarie;
   - le dimensioni operative che la banca si propone di raggiungere;
   - i risultati economici attesi.
   La    Banca    d'Italia    puo'    condizionare    il     rilascio
dell'autorizzazione  a interventi di modifica del programma quando le
linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente
gestione.
   Sempre al fine di preservare la sana e prudente gestione la  Banca
d'Italia,  nel  rilasciare l'autorizzazione, puo' fornire indicazioni
alla  banca  perche'  quest'ultima  conformi  le  previste  linee  di
sviluppo della propria attivita' al rispetto delle regole prudenziali
e alle esigenze informative di vigilanza.
                             Sezione IV
           CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA BANCA
1. Presupposti e condizioni per la partecipazione al capitale.
   I  soggetti  che  partecipano  al  capitale  della banca in misura
superiore al 2% devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti
dalla legge (7).
   La legge stabilisce inoltre che sia verificata  l'esistenza  degli
altri   presupposti   previsti   dalla   disciplina   in  materia  di
partecipazione al capitale  delle  banche  per  i  soggetti  (8)  che
detengono,  anche  indirettamente, partecipazioni in misura superiore
al 5% o di controllo nel capitale della banca.
   A tal fine la Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la  sana
e  prudente  gestione, valuta la qualita' di tali soggetti in termini
di correttezza  nelle  relazioni  di  affari  e  affidabilita'  della
situazione finanziaria, sulla base dei criteri fissati dal CICR.
   Possono,   inoltre,  assumere  rilievo  gli  eventuali  legami  di
qualsiasi  natura  -  anche  familiari  o  associativi   -   tra   il
partecipante  e  altri  soggetti che si trovino in situazioni tali da
compromettere le condizioni sopra indicate.
____________
             (7) La materia dei requisiti di onorabilita' dei soci e'
          disciplinata, ai sensi dell'art. 161, comma  2,  del  T.U.,
          dal  decreto  del Presidente della Repubblica n. 350/1985 e
          dal  capitolo  VIII,  sezione  I,  delle   "Istruzioni   di
          vigilanza per gli enti creditizi". Il fascicolo puo' essere
          richiesto presso le Filiali della Banca d'Italia.
             (8)  Per  soggetti  si  intendono le persone fisiche, le
          societa', gli enti di qualsiasi natura.
   La Banca d'Italia, nell'effettuare  tali  verifiche,  utilizza  le
informazioni  e  i  dati  in suo possesso e puo' avvalersi di notizie
riservate  derivanti  dalla  collaborazione   con   altre   autorita'
pubbliche  o con autorita' di vigilanza competenti negli Stati esteri
interessati.
   Nell'allegato A.1 e' indicata  la  documentazione  necessaria  per
valutare  la  qualita'  dei  partecipanti al capitale. Resta ferma la
facolta' della Banca d'Italia di richiedere ulteriori informazioni  a
integrazione della documentazione prodotta.
2. Partecipazioni superiori al 15% o di controllo.
   I  soggetti che svolgono in misura rilevante attivita' di impresa,
in forma  individuale  o  sotto  forma  societaria,  in  settori  non
bancario  e non finanziario, per legge non possono essere autorizzati
ad acquisire partecipazioni  superiori  al  15%  del  capitale  delle
banche, o che comportino il controllo di esse (9).
   In  conformita'  ai criteri fissati dal CICR questo divieto non si
applica qualora il soggetto interessato provi che le attivita' svolte
direttamente, diverse da quelle bancarie e finanziarie, non  eccedono
il 15% del totale delle attivita' svolte direttamente.
   Se  il  soggetto possiede, anche indirettamente, partecipazioni di
controllo in societa', deve essere rispettata la  condizione  che  la
somma  degli  attivi  di  bilancio  delle societa' non bancarie e non
finanziarie controllate non ecceda  il  15%  del  totale  dell'attivo
d'impresa  del  soggetto  richiedente  e di tutte le societa' da esso
controllate.
   Le attivita' finanziarie sono quelle indicate nell'art.  1,  comma
2,   lettera   f)   del  T.U.;  ad  esse  e'  assimilata  l'attivita'
assicurativa.
   La documentazione richiesta  e  lo  schema  da  compilare  per  la
verifica   della  condizione  sopra  indicata  sono  riportati  negli
allegati A.2 e B.
   Nel caso in cui la nuova banca si inserisce in  una  struttura  di
gruppo  che non ha la qualifica di gruppo bancario ai sensi dell'art.
60 del T.U., la Banca d'Italia valuta che l'assetto  del  gruppo  non
risulti  di  ostacolo  allo  svolgimento  dei controlli di vigilanza.
Qualora al gruppo appartengano societa' insediate all'estero la Banca
d'Italia valuta se la localizzazione  delle  stesse  o  le  attivita'
svolte  in  questi  Paesi siano tali da consentire l'esercizio di una
efficace azione di vigilanza.
   Analoghe valutazioni sono effettuate  nei  casi  in  cui,  pur  in
assenza di strutture di gruppo, la banca sia posseduta da un soggetto
che controlla piu' societa'.
   Qualora  il  gruppo in cui la nuova banca entra a far parte sia un
gruppo bancario, ovvero si determini la  costituzione  di  un  gruppo
bancario, la Banca d'Italia valuta la compatibilita' dell'assetto del
gruppo con la disciplina di vigilanza dei gruppi bancari.
3. Protocollo di autonomia.
  La   persona   fisica  o  i  legali  rappresentanti  delle  persone
giuridiche, societa' di persone o enti di diversa  natura  che  hanno
partecipazioni  in  misura  superiore al 15% del capitale della nuova
banca, o comunque di controllo, devono sottoscrivere un protocollo di
autonomia, secondo lo schema riportato nell'allegato C.
   In  caso  di partecipazione indiretta, detenuta tramite uno o piu'
soggetti interposti, il protocollo di autonomia e'  sottoscritto  sia
dal  soggetto  al  vertice  della  catena partecipativa sia da quello
direttamente titolare delle  azioni  della  nuova  banca,  sempreche'
quest'ultimo  abbia  una partecipazione superiore al 15% del capitale
della nuova banca.
   La  Banca  d'Italia   puo'   comunque   estendere   l'obbligo   di
sottoscrizione  del  protocollo  anche ai soggetti con partecipazioni
inferiori al 15% ovvero richiedere, caso per  caso,  l'assunzione  di
ulteriori  e  piu'  specifici  impegni qualora emergano situazioni di
pericolo per l'autonomia gestionale della nuova banca.
4. Filiazioni di banche estere.
4.1. Filiazioni di banche comunitarie.
   Come previsto dall'art. 7 della direttiva CEE n. 646/89, la  Banca
d'Italia autorizza le nuove filiazioni bancarie di banche comunitarie
previa  consultazione delle Autorita' del Paese d'origine della banca
comunitaria.
____________
             (9) Art. 19, comma 6, del T.U.
4.2. Filiazioni di banche extracomunitarie.
   Nel caso in cui la domanda di autorizzazione  riguardi  filiazioni
bancarie di banche extracomunitarie la Banca d'Italia, ai fini di una
sana  e  prudente  gestione  della  banca  da  autorizzare, valuta le
seguenti condizioni:
   -  che  nel  Paese  d'origine  della  banca  che  costituisce   la
filiazione  vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei
controlli di vigilanza anche su base consolidata;
   - che esistano accordi  in  materia  di  scambio  di  informazioni
ovvero  non  vi  siano  ostacoli  allo scambio di informazioni con le
Autorita'  di  vigilanza  del  Paese  d'origine   della   banca   che
costituisce la filiazione;
   -  che  le  Autorita'  di  vigilanza  del  Paese d'origine abbiano
manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una
filiazione da parte della banca da esse vigilata;
   - che le  Autorita'  di  vigilanza  del  Paese  d'origine  abbiano
fornito   un'attestazione  in  ordine  alla  solidita'  patrimoniale,
all'adeguatezza  delle  strutture  organizzative,  amministrative   e
contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.
   La   Banca   d'Italia   puo'  limitare  l'ambito  operativo  della
filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza prudenziale.
                              Sezione V
           REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E DI ONORABILITA'
                      DEGLI ESPONENTI AZIENDALI
   La materia dei requisiti di  professionalita'  e  di  onorabilita'
degli  esponenti  aziendali  e' disciplinata, ai sensi dell'art. 161,
comma 2, del T.U., dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
350/1985  (10). Le relative istruzioni applicative sono contenute nel
capitolo IX del fascicolo  "Istruzioni  di  vigilanza  per  gli  enti
creditizi".
   I  documenti  che  sono necessari per la verifica del possesso dei
requisiti sono indicati nell'allegato D.
                              Sezione VI
                AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA
                 PER LE BANCHE DI NUOVA COSTITUZIONE
1. Domanda di autorizzazione.
   Gli  amministratori  devono inoltrare la domanda di autorizzazione
all'attivita' bancaria dopo aver stipulato l'atto costitutivo e prima
di dare corso  al  procedimento  di  iscrizione  nel  registro  delle
imprese.
   In sede di atto costitutivo i soci nominano i membri del consiglio
di  amministrazione,  del  collegio sindacale e il direttore generale
della banca (11). Il versamento del capitale sociale deve  essere  di
ammontare  non  inferiore  a  quello  minimo stabilito dalle presenti
disposizioni (cfr. sez. II).
   Prima della presentazione della  domanda  di  autorizzazione,  gli
esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla
quale  risulta  il  possesso  dei  requisiti di professionalita' e di
onorabilita' (cfr. sez. V). La  documentazione  viene  esaminata  dai
componenti  il  consiglio  di amministrazione con le stesse modalita'
indicate nel capitolo IX delle "Istruzioni di vigilanza per gli  enti
creditizi".
____________
             (10)  Con  riferimento  ai requisiti di onorabilita', il
          CICR, nella riunione del 30 luglio 1993,  ha  previsto  che
          l'esponente  aziendale  porti a conoscenza del consiglio di
          amministrazione della banca la circostanza di essere  stato
          sottoposto  a  indagini  preliminari  o di avere assunto la
          qualita' di imputato, affinche' l'organo consiliare  assuma
          le  decisioni  piu'  idonee  a  salvaguardia dell'autonomia
          gestionale, dell'efficienza allocativa e della  reputazione
          della   banca.   Se  l'esponente  e'  sottoposto  a  misure
          cautelari   personali   e'    prevista    la    sospensione
          dell'interessato dalle funzioni.
             (11)  Al fine di semplificare l'iter procedurale, potra'
          essere valutata l'opportunita'  che  nell'atto  costitutivo
          venga  conferita  al  consiglio  di  amministrazione  o  al
          presidente  dello  stesso  la  delega  per   apportare   le
          modifiche  all'atto  stesso  eventualmente  richieste dalla
          Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.
   La domanda deve essere inviata alla Filiale della  Banca  d'Italia
nel   cui   ambito   territoriale  avra'  sede  legale  la  banca  da
autorizzare. Alla stessa Filiale possono essere richiesti chiarimenti
o informazioni utili per dar corso alle iniziative di costituzione di
nuove banche.
   Gli  amministratori  di  banche  di  credito  cooperativo  possono
presentare  la  domanda  di  autorizzazione  tramite  la  Federazione
nazionale della categoria (12).
   Alla domanda sono allegati:
     a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
     b) il  programma  di  attivita'  che  contiene  le  informazioni
indicate  nella  sezione  III e ogni altro elemento ritenuto utile al
fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che  la
banca intende assumere (13);
     c)  l'elenco, preferibilmente in ordine alfabetico, dei soggetti
che partecipano  direttamente  e  indirettamente  al  capitale  della
banca,  con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in
valore assoluto e  in  termini  percentuali  e  con  le  firme  degli
interessati;  per  le  partecipazioni indirette andra' specificato il
soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
     d)  la  seguente  documentazione  necessaria per la verifica del
possesso del requisito di  onorabilita'  delle  persone  fisiche  che
hanno sottoscritto piu' del 2% del capitale della nuova banca:
    -  il certificato rilasciato dalla Prefettura (14) da cui risulta
l'insussistenza delle situazioni  previste  all'art.  5,  n.  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985;
    - il certificato generale del casellario giudiziale;
     e)  la  documentazione  richiesta per la verifica della qualita'
dei soggetti che acquisiscono, anche  indirettamente,  partecipazioni
superiori  al  5%  o di controllo nel capitale della banca (cfr. all.
A);
     f) l'attestazione  del  versamento  del  capitale  nella  misura
minima stabilita dalla legge, ove non risulti dall'atto costitutivo;
     g)   il  verbale  della  riunione  nel  corso  della  quale  gli
amministratori  hanno  verificato  il  possesso  dei   requisiti   di
professionalita'  e  di onorabilita' sia degli stessi amministratori,
sia  dei  soggetti  chiamati  a  svolgere  funzioni  di  direzione  e
controllo.
   La  documentazione  indicata alle lettere d ), e ), f ) e g ) deve
avere data non  anteriore  ai  tre  mesi  dalla  presentazione  della
domanda di autorizzazione.
   La  Banca  d'Italia  si  riserva  di  richiedere,  ove necessario,
ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta.
   I  soci  delle  banche  di  credito  cooperativo  devono   inoltre
attestare  che  nel  territorio di competenza della costituenda banca
essi hanno la residenza, la sede  ovvero  operano  con  carattere  di
continuita'.  Tale  attestazione  deve  risultare  da  certificazione
rilasciata dalle competenti Autorita'  comunali  o  da  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio  ai  sensi  dell'art. 4 della legge n.
15/1968.
____________
             (12) La domanda puo' essere presentata alla  Federazione
          nazionale tramite le Federazioni locali.
             (13)  Ai  sensi dell'art. 16 della legge 2 gennaio 1991,
          n.  1,  le   banche   possono   svolgere   l'attivita'   di
          intermediazione mobiliare previa autorizzazione della Banca
          d'Italia.  Nel  caso  in  cui  si  intenda richiedere anche
          l'autorizzazione per  l'esercizio  di  tali  attivita',  va
          presentata  la  documentazione  prevista  nel capo LI delle
          "Istruzioni  di  vigilanza   per   gli   enti   creditizi".
          L'autorizzazione    per   l'esercizio   dell'attivita'   di
          intermediazione   in   valori   mobiliari   e'   rilasciata
          contestualmente all'autorizzazione all'attivita' bancaria.
             (14)  Ai sensi dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio
          1965, n.   575, cosi' come  introdotto  dall'art.  7  della
          legge  19 marzo 1990, n.  55, e modificato dall'art. 20 del
          decreto-legge n. 152/1991, convertito con legge  12  luglio
          1991, n. 203.
   Se  la  domanda  riguardante  una  banca di credito cooperativo e'
inviata  tramite  la  Federazione  nazionale,  questa   verifica   la
completezza della documentazione ricevuta dagli amministratori (15) e
trasmette  la  domanda  alla  competente Filiale della Banca d'Italia
allegando:
     a)  il  programma di attivita' unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto sociale della banca;
     b) l'attestazione del versamento del capitale, ove  non  risulti
dall'atto costitutivo;
     c)  il  verbale  da  cui  risulta  la  verifica del possesso dei
requisiti di  professionalita'  e  di  onorabilita'  degli  esponenti
aziendali.
   La  domanda e' accompagnata da una relazione della Federazione che
illustra i profili  tecnici  dell'iniziativa.  Nella  relazione  sono
elencati  gli  adempimenti  svolti e la documentazione prodotta dagli
interessati per il rispetto delle condizioni  e  dei  presupposti  di
legge in ordine ai requisiti dei soci.
   La  Banca  d'Italia  si  riserva  di  richiedere direttamente alla
Federazione la documentazione e gli eventuali  chiarimenti  necessari
su dati e notizie indicati nella relazione.
2. Rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria.
   La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'attivita' bancaria
entro  novanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  domanda,
corredata della richiesta documentazione; nel caso in cui la  domanda
relativa a banche di credito cooperativo sia stata presentata tramite
la Federazione nazionale, il termine e' di sessanta giorni.
   Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente
il  termine  e' interrotto; in tale ipotesi, esso inizia nuovamente a
decorrere dalla data di ricezione della  documentazione  integrativa.
Il   termine   puo'   essere   sospeso,  dandone  comunicazione  agli
interessati, qualora la Banca d'Italia richieda elementi  informativi
o  documentazione  ad Autorita' pubbliche e Autorita' di vigilanza di
altri Stati per l'esercizio dei controlli previsti alla sezione IV.
   Secondo quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 6, della  direttiva
77/780/CEE,  la  decisione  della Banca d'Italia e' comunque adottata
entro  dodici  mesi  dalla  data  di  ricezione  della   domanda   di
autorizzazione.
3. Iscrizione all'albo.
   La  banca  inoltra  alla  Filiale  della Banca d'Italia, nella cui
provincia ha sede, il certificato che attesta la data  di  iscrizione
della  societa'  nel  registro  delle  imprese  secondo  le modalita'
previste dalla legge.
   La Banca d'Italia iscrive quindi la banca all'albo di cui all'art.
13 del testo unico.
4. Disposizioni transitorie  per  le  domande  di  autorizzazione  in
corso.
   Il   sistema   di   "autorizzazione   unica",  che  semplifica  il
procedimento autorizzativo,  si  applica  anche  alle  iniziative  di
costituzione   in  corso  alla  data  di  emanazione  delle  presenti
istruzioni.
   Poiche' non e' piu' previsto il rilascio del benestare di massima,
i  promotori  procederanno  direttamente   alla   stipula   dell'atto
costitutivo  e agli altri adempimenti previsti nella presente sezione
in tema di requisiti degli esponenti aziendali e  di  versamento  del
capitale (16).
   Fino  al  31  dicembre  1994  rimangono  ferme le soglie minime di
capitale iniziale previste dalla precedente disciplina  nei  casi  in
cui  esse risultino piu' favorevoli rispetto a quelle stabilite nella
nuova normativa.
   Le domande gia' presentate restano valide fino al 31 dicembre 1994
sempreche'  entro  tale  data  siano  integrate con la documentazione
prevista dalla presente disciplina. In  casi  particolari,  la  Banca
d'Italia    si    riserva   di   richiedere   l'aggiornamento   della
documentazione gia' presentata.
____________
             (15) La domanda e' ovviamente  quella  prevista  in  via
          generale nella presente sezione.
             (16)  Ovviamente  nei  casi  in cui tali adempimenti non
          siano stati gia' effettuati.
                             Sezione VII
                AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA
                   PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI
1. Procedura di autorizzazione.
   Le societa' gia'  esistenti  che  intendono  svolgere  l'attivita'
bancaria,  modificando il proprio oggetto sociale, presentano domanda
di    autorizzazione    alla    Banca    d'Italia.    Il     rilascio
dell'autorizzazione   e'   subordinato   al   rispetto  delle  stesse
condizioni stabilite per le banche di nuova costituzione.
   In  tali  circostanze  sono  fattori  critici  il  contenuto   del
programma di attivita' e l'accertamento dell'esistenza del patrimonio
(capitale  e  riserve) che non deve essere inferiore ai limiti minimi
stabiliti dalla presente disciplina.
   Per le modalita' di presentazione della  domanda  si  rinvia  alle
disposizioni previste nella sezione VI, paragrafo 1. L'autorizzazione
all'attivita'   bancaria   e'  richiesta  dopo  l'approvazione  della
delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di  tale  atto
venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese.
   Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'attivita'  bancaria si
rinvia alla sezione VI, paragrafo 2.
1.1. Programma di attivita'.
   Nel programma di attivita' la societa' deve indicare:
   - le attivita' svolte in precedenza. In particolare, devono essere
forniti i dati necessari a valutare la rispondenza  della  situazione
della  societa'  alle  regole  prudenziali  di vigilanza bancaria (in
materia di adeguatezza patrimoniale, di  concentrazione  dei  rischi,
ecc.). Devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
   - le linee di sviluppo (settori di intervento, tipo di operazioni,
articolazione territoriale, ecc.) che la nuova banca intende seguire.
In   materia   di   articolazione   territoriale   andranno   fornite
informazioni in ordine alle strutture esistenti e agli  sviluppi  che
la  societa'  intende  dare  alle  stesse.  Deve  essere  allegata la
relazione tecnica contenente i bilanci  previsionali  dei  primi  tre
esercizi della banca (cfr. sez. III);
   -  le  iniziative che essa intende adottare, e i relativi tempi di
attuazione, per convertire le  risorse  disponibili  ai  processi  di
produzione che caratterizzano l'impresa bancaria.
   La  Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  valutazioni  inerenti al
programma di attivita' (cfr. sez.  III),  accerta  che  le  attivita'
finanziarie  che  la societa' intende svolgere non violino le riserve
di  attivita'  previste  dalla  legge.   La   Banca   d'Italia   puo'
condizionare  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  dismissione di
determinati  settori  di  attivita'   o   limitarne   l'articolazione
territoriale.  Nega  l'autorizzazione  se  la societa' non risulta in
grado di rispettare la normativa prudenziale di vigilanza.
1.2. Accertamento dell'esistenza del patrimonio.
   La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione,  puo'
richiedere  la  verifica  dell'esistenza  del patrimonio in relazione
alla natura dell'attivita' svolta dalla societa'.
   In tali casi la Banca d'Italia puo' richiedere che l'esistenza del
patrimonio risulti da  una  perizia  svolta  da  esperti  in  materia
bancaria  designati  dalla  societa'  tra  i  nominativi  allo  scopo
indicati dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi  ovvero,  per
le banche di credito cooperativo, dal Fondo Centrale di Garanzia.
   A  garanzia  della  veridicita'  del  contenuto  della  perizia si
richiede che la stessa venga  giurata  dagli  incaricati  innanzi  al
cancelliere,  come  previsto  dall'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n.
1366.
   Il perito deve redigere una relazione dalla quale risultano:
   - l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;
   - il rispetto delle regole prudenziali di vigilanza;
   -  la  valutazione  dell'assetto   organizzativo-contabile   della
societa' e della capacita' di corrispondere alle esigenze informative
di vigilanza.
   La  Banca d'Italia, in relazione al tipo di attivita' svolto dalla
societa', si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare
oggetto  della  perizia  e  di  cui  deve  essere  dato  conto  nella
relazione.
   La Banca d'Italia puo' richiedere l'accesso di propri ispettori.
   Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o l'accesso
di  propri  ispettori,  i termini per il rilascio dell'autorizzazione
sono interrotti; essi iniziano nuovamente a decorrere dalla  data  di
consegna della perizia ovvero della conclusione delle verifiche degli
ispettori della Banca d'Italia.
2. Iscrizione all'albo.
   L'iscrizione all'albo delle societa' gia' esistenti che sono state
autorizzate  all'attivita'  bancaria  avviene con le stesse modalita'
previste per le banche di nuova costituzione  al  paragrafo  3  della
sezione VI.
                            Sezione VIII
                 STABILIMENTO DELLA PRIMA SUCCURSALE
                     DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE
1. Condizioni per l'autorizzazione.
   Lo    stabilimento   della   prima   succursale   di   una   banca
extracomunitaria e' subordinato all'autorizzazione del  Ministro  del
tesoro,  d'intesa  con  il  Ministro  degli affari esteri, sentita la
Banca d'Italia.
   A tal fine e' richiesto il rispetto delle seguenti condizioni:
     a) esistenza di un fondo  di  dotazione  non  inferiore  a  12,5
miliardi di lire;
     b)  presentazione  di  un  programma  di  attivita'  concernente
l'attivita' iniziale della succursale, secondo  quanto  stabilito  al
successivo paragrafo 2;
     c)  possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'
da  parte  dei  responsabili  della  succursale,  come  previsto   al
successivo paragrafo 3.
   In  conformita'  ai  criteri  fissati dal decreto del Ministro del
tesoro n. 242826 del 9 agosto 1993, per la valutazione delle  domande
si tiene conto delle seguenti circostanze:
   -  che  nel  Paese  d'origine vi sia una regolamentazione adeguata
sotto  il  profilo  dei  controlli  di  vigilanza   anche   su   base
consolidata;
   -  che  esistano  accordi  in  materia  di scambio di informazioni
ovvero che non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con  le
Autorita' di vigilanza del Paese d'origine;
   -  che  le  Autorita'  di  vigilanza  del  Paese d'origine abbiano
manifestato il preventivo consenso all'apertura della  succursale  in
Italia  e allo svolgimento delle specifiche attivita' prescelte dalla
banca;
   - che le  Autorita'  di  vigilanza  del  Paese  d'origine  abbiano
fornito   un'attestazione  in  ordine  alla  solidita'  patrimoniale,
all'adeguatezza  delle  strutture  organizzative,  amministrative   e
contabili della casa madre e del gruppo bancario di appartenenza.
   L'autorizzazione  e'  rilasciata tenendo conto della condizione di
reciprocita'.
2. Programma di attivita'.
   Nel  programma  sull'attivita'  iniziale  della  succursale   sono
indicati:
     a)  i  settori  di  intervento, le operazioni e i servizi che la
succursale intende  svolgere  nell'ambito  delle  attivita'  indicate
all'art. 1, comma 2, lettera f), del T.U. (17). In particolare, vanno
specificate  le  aree  economiche  e  territoriali di intervento e la
tipologia  di  clientela  cui  la  banca   intende   rivolgersi   sia
nell'attivita'  di  raccolta  (mercato  al  dettaglio,  all'ingrosso,
interbancario, ecc.) sia in quella  di  impiego  (finanziamento  alle
famiglie, alle imprese, ecc.).
____________
             (17)  Ai  sensi dell'art. 16 della legge 2 gennaio 1991,
          n.  1,  le  banche  extracomunitarie  possono  svolgere  le
          attivita'  di  intermediazione mobiliare disciplinate dalla
          legge medesima previa autorizzazione della Banca  d'Italia.
          Ove   la  domanda  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
          intermediazione  in   valori   mobiliari   sia   presentata
          congiuntamente    all'istanza    di   autorizzazione   allo
          stabilimento di prima  succursale,  la  Banca  d'Italia  fa
          conoscere   le   proprie   determinazioni   all'atto  della
          trasmissione dell'autorizzazione del Ministro del tesoro.
   Se la banca intende svolgere attraverso la propria  succursale  in
Italia  attivita'  diverse da quelle indicate nel richiamato articolo
del  T.U.,  e'   necessario   che   le   attivita'   medesime   siano
effettivamente esercitate dalla casa madre nel Paese di origine;
     b)  la struttura tecnico-organizzativa e il sistema di controlli
interni  che  la  succursale  intende  adottare  per  conseguire  gli
obiettivi   prefissati   e   per   raggiungere   le   caratteristiche
dimensionali previste;
     c) gli ulteriori mezzi  finanziari,  in  aggiunta  al  fondo  di
dotazione,  di  cui  la  succursale  puo' disporre per lo svolgimento
dell'attivita' in Italia.
   Il programma di attivita' e' accompagnato da una relazione tecnica
riguardante i primi tre esercizi da cui risulti:
   -  l'ammontare  degli  investimenti  che  la  casa  madre  intende
effettuare per impiantare la  struttura  tecnico-organizzativa  della
succursale e le relative coperture finanziarie;
   -  le  dimensioni  operative  che  la  succursale  si  propone  di
raggiungere;
   - i risultati economici attesi.
   Nella valutazione della  domanda  si  tiene  inoltre  conto  della
circostanza  che  le attivita' diverse da quelle indicate nell'art. 1
del T.U. che la succursale intende svolgere in Italia possono  essere
esercitate dalle banche nazionali.
   In conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto
del  Ministro  del  tesoro,  l'ambito operativo della succursale puo'
comunque essere limitato per esigenze di vigilanza prudenziale.
3. Requisiti di professionalita' e di onorabilita'  dei  responsabili
della succursale.
   I    responsabili    della   prima   succursale   di   una   banca
extracomunitaria devono possedere i requisiti di  professionalita'  e
di onorabilita' richiesti agli esponenti delle banche nazionali.
   La   valutazione   dell'esperienza   professionale  e'  effettuata
verificando il possesso dei requisiti prescritti dall'art.  2,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985.
   In ordine al requisito di onorabilita', i soggetti di nazionalita'
italiana  devono  dimostrare che non ricorrono le situazioni previste
dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
350/1985.  Per  i  soggetti  di nazionalita' estera si fa riferimento
alla  legislazione  vigente   nello   Stato   di   appartenenza:   in
particolare,  per  i  nominativi  interessati  si  richiede  che  non
ricorrano  situazioni  impeditive  analoghe  a  quelle  previste  dal
richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985.
   La  verifica  del  possesso dei requisiti di professionalita' e di
onorabilita' e' condotta dal consiglio di  amministrazione,  o  altro
organo equivalente, della casa madre; tale verifica deve risultare da
apposito   verbale   da   trasmettere   unitamente  alla  domanda  di
autorizzazione.
   Con riferimento al requisito della  professionalita'  nel  verbale
sono  indicate le attivita' esercitate dai soggetti che saranno posti
alla  direzione  della  succursale  con   i   relativi   periodi   di
svolgimento,   nonche'   la   documentazione  su  cui  e'  basata  la
valutazione ("curriculum vitae", dichiarazione degli enti o  societa'
di appartenenza, ecc.).
   Per  l'esame  del  possesso del requisito di onorabilita' l'organo
competente fa riferimento alla documentazione in uso nello  Stato  di
appartenenza (18).
   Il consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, della
casa   madre  e'  responsabile  della  completezza  probatoria  della
documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facolta' di
richiedere l'esibizione della  documentazione  sulla  quale  si  sono
basate le valutazioni effettuate.
____________
             (18) I documenti sono:
             -   per   i   soggetti   di  nazionalita'  italiana:  il
          certificato   generale   del   casellario   giudiziale;   i
          certificati  dei  carichi pendenti rilasciati dalla Procura
          della Repubblica presso il tribunale e  presso  la  pretura
          circondariale;  il certificato rilasciato dalla Prefettura,
          ai sensi dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n.
          575, cosi' come introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo
          1990, n. 55 e modificato dall'art. 20 del decreto-legge  n.
          152/1991,  convertito  con legge 12 luglio 1991, n. 203; la
          dichiarazione   sostitutiva    di    atto    notorio    per
          l'insussistenza  delle  situazioni  di  cui  all'art. 4 del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  350/1985;
             -  per   i   soggetti   di   nazionalita'   estera:   la
          documentazione  in  uso nel Paese di appartenenza analoga a
          quella richiesta ai soggetti italiani.
   Il  possesso  dei  requisiti  non  deve   essere   comprovato   se
l'Autorita'  di  vigilanza  del  Paese  di  origine  della casa madre
attesta  che  la  regolamentazione  interna  gia'   prevede   per   i
responsabili delle succursali il possesso di specifici requisiti.
4. Modalita' per l'autorizzazione.
   Le  banche extracomunitarie inoltrano la domanda di autorizzazione
alla Filiale della  Banca  d'Italia  nella  cui  provincia  intendono
insediare la prima succursale.
   Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
     a) programma di attivita' contenente le informazioni indicate al
paragrafo 2 (19);
     b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo della casa madre;
     c)  copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi
agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una  nota  sintetica  nella
quale  e'  descritta  l'articolazione in filiali e filiazioni nonche'
l'operativita' della casa madre o del gruppo di appartenenza;
     d)  copia   del   verbale   di   verifica   dei   requisiti   di
professionalita'  e  di onorabilita' dei nominativi che saranno posti
alla direzione della succursale ovvero l'attestazione da parte  delle
Autorita' di vigilanza del Paese d'origine indicata al paragrafo 3;
     e)   dichiarazione   delle  Autorita'  di  vigilanza  del  Paese
d'origine dalla quale risulti l'assenso all'apertura della succursale
in Italia e allo svolgimento delle attivita' scelte dalla banca.  Nel
caso  in  cui la banca intenda esercitare attivita' diverse da quelle
previste dall'art. 1, comma 2,  lettera  f),  del  T.U.  deve  essere
inoltre  attestato  che  tali  attivita' sono svolte anche dalla casa
madre;
     f) attestazione da parte delle Autorita' di vigilanza del  Paese
d'origine  in  ordine  alla  solidita'  patrimoniale, all'adeguatezza
delle strutture organizzative, amministrative e contabili della  casa
madre o del gruppo di appartenenza;
     g) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione
della succursale.
   Resta  in ogni caso ferma la possibilita' per la Banca d'Italia di
richiedere ulteriori informazioni a integrazione della documentazione
sopra indicata.
   L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro.
5. Iscrizione all'albo.
   La  banca  interessata  inoltra  alla Filiale della Banca d'Italia
della provincia ove avra'  sede  la  succursale  il  certificato  che
attesta l'avvenuto adempimento delle formalita' previste dalla legge.
   La   Banca   d'Italia,  ricevuta  la  documentazione,  iscrive  la
succursale della banca extracomunitaria all'albo di cui  all'art.  13
del T.U.
____________
             (19)    Nel    caso   in   cui   sia   richiesta   anche
          l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'  in  valori
          mobiliari   va  prodotta  la  documentazione  prevista  nel
          capitolo LI delle "Istruzioni di  vigilanza  per  gli  enti
          creditizi".