IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni in materia di  accertamento  delle
imposte sui redditi;
   Visto  l'art.  3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n.
394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992,  n.
461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
   Visto  l'art.  8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale,
in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte,  a  pena  di
nullita',  su  stampati conformi ai modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze;
   Visti gli articoli 5, ultimo comma, e 6, terzo comma, dello stesso
decreto presidenziale,  in  base  ai  quali  con  il  citato  decreto
ministeriale puo' essere stabilita la documentazione da allegare alla
dichiarazione;
   Visto l'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in
base  al  quale  i  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale alle
imprese, nonche' gli altri soggetti indicati nel  medesimo  comma  4,
provvedono  ad  inoltrare  ai  competenti uffici dell'Amministrazione
finanziaria le  dichiarazioni  da  essi  predisposte  e  le  relative
registrazioni  su  supporti magnetici formati sulla base di programmi
elettronici   forniti   o   comunque   prestabiliti   dalla    stessa
Amministrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono  approvati,  con  le relative istruzioni, gli annessi modelli
750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H,
750/I, 750/S, 750/U e 750/W, concernenti la dichiarazione unica  agli
effetti  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  dell'imposta  locale   sui
redditi,  nonche' il modello 750/K, concernente la dichiarazione agli
effetti  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese,  e   i
prospetti  relativi  alle  operazioni  di  fusione  e di scissione da
presentare nell'anno 1994 dalle societa' semplici, in nome collettivo
e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5  del  testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  l'apposita
busta  da  utilizzare  per  la  presentazione  degli  stessi.    Alla
dichiarazione deve essere allegata la documentazione richiesta  nelle
istruzioni per la compilazione dei modelli.