Il MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela della denominazione di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 14 novembre 1992 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Vignanello"; Vista la deliberazione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella quale, per motivate ragioni storiche ed economiche, viene proposto di apportare al disciplinare di produzione dei vini in questione, limitatamente alla tipologia "Vignanello" Greco, la deroga prevista dall'art. 4, comma 4, della legge n. 164/1992, di far precedere in sede di designazione il nome del vitigno a quello geografico; Ritenuto di dover apportare la conseguente modifica al disciplinare di produzione dei vini in questione; Decreta: Articolo unico L'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Vignanello", approvato con decreto ministeriale 14 novembre 1992, e' sostituito con il seguente testo: "Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata 'Vignanello' Greco, tranquillo e spumante, in deroga alle misure stabilite a titolo generale dagli articoli 1 e 6 del presente disciplinare, puo' figurare il nome del vitigno 'Greco' seguito dalla specificazione 'di Vignanello', in caratteri della medesima ampiezza, colorimetria e forma grafica. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata 'Vignanello' e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' altresi' vietato l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o zone. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliamento quali 'viticoltore' 'fattoria' 'tenuta' 'podere' 'cascina' ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini 'Vignanello' puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' obbligatoria in etichetta l'indicazione 'secco' o 'amabile' e, per gli spumanti, ogni altra menzione concernente il residuo zuccherino". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 1994 Il Ministro: DIANA