IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  3,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  marzo 1974, n. 279, il quale prevede che, la gestione
unitaria del Parco nazionale dello Stelvio e' effettuata mediante  la
costituzione  di  un  apposito  consorzio  tra lo Stato e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le quali, per la  parte  di  propria
competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti;
  Visto  l'art.  35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il
quale prevede che la predetta intesa va assunta anche con la  regione
Lombardia  e  deve essere uniformata ai principi generali della legge
stessa.
  Vista l'intesa avente ad oggetto la costituzione del Consorzio  del
Parco nazionale dello Stelvio, sottoscritta in data 27 marzo 1992 dal
Ministro  dell'ambiente,  dalla  provincia  autonoma di Trento, dalla
provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Lombardia;
  Su proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Costituzione del Consorzio
  1. Al fine di assicurare la gestione unitaria del  Parco  nazionale
dello  Stelvio, viene costituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.  279,  e  dell'art.  35
della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, il consorzio tra lo Stato e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia.
  2. Il Consorzio di gestione ha personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed
e'  articolato  in  organi  ed  uffici  aventi competenza su tutto il
territorio del  parco  ed  in  organi  ed  uffici  aventi  competenza
rispettivamente   nel  territorio  della  provincia  di  Trento,  nel
territorio della provincia di Bolzano e nel territorio della  regione
Lombardia.  Al  Consorzio  si  applicano  le disposizioni di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e si intende inserito  nella  tabella  IV
allegata alla medesima legge.