IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, il quale prevede che, la gestione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio e' effettuata mediante la costituzione di un apposito consorzio tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti; Visto l'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che la predetta intesa va assunta anche con la regione Lombardia e deve essere uniformata ai principi generali della legge stessa. Vista l'intesa avente ad oggetto la costituzione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, sottoscritta in data 27 marzo 1992 dal Ministro dell'ambiente, dalla provincia autonoma di Trento, dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Lombardia; Su proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. Costituzione del Consorzio 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio, viene costituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il consorzio tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia. 2. Il Consorzio di gestione ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed e' articolato in organi ed uffici aventi competenza su tutto il territorio del parco ed in organi ed uffici aventi competenza rispettivamente nel territorio della provincia di Trento, nel territorio della provincia di Bolzano e nel territorio della regione Lombardia. Al Consorzio si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e si intende inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.