AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, e dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486". I DD.LL. n. 389/1993 e n. 486/1993, recanti norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 1 dicembre 1993 e n. 24 del 31 gennaio 1993). Per il testo dell'art. 1 di detti decreti si veda in appendice. Art. 1. 1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunita' europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992 (a), (( nonche' nei confronti delle associazioni che svolgono attivita' commerciale, )) creditrici del soppresso EFIM e delle societa' dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 (b) , opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, (( l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, )) da versarsi o iscritte a ruolo. 2. La sospensione dei versamenti e' ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle societa' creditrici. 3. La sospensione del pagamento delle imposte avra' la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle societa' controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 (b), e comunque non potra' essere protratta oltre il 20 gennaio 1995. 4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 (b). 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il testo del punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunita' europee 92/C 213/02 (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C213 del 19 agosto 1992, e' il seguente: "2.2. Considerate tali premesse, la "PMI" e' definita, ai fini della presente disciplina come un'impresa che: - ha un massimo di 250 dipendenti, ed - ha - un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU, oppure - un totale dello stato patrimoniale non superiore ai dieci milioni di ECU, e - fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali. Dove sia necessario distinguere tra piccole e medie imprese, e' definita 'piccola' l'impresa che: - ha un massimo di 50 dipendenti, ed - ha - un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU, oppure - un totale dello stato patrimoniale non superiore ai due milioni di ECU, e - fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali. I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che un'impresa verra' considerata un "PMI" o una "piccola" impresa, secondo il caso, unicamente qualora soddisfi al requisito dell'indipendenza, non superi il numero massimo di dipendenti e non superi almeno uno degli altri limiti stabiliti per il fatturato o per il totale dello stato patrimoniale. I limiti relativi al numero dei dipendenti sono quelli fissati dalla quarta direttiva sui conti annuali di taluni tipi di societa'. I limiti relativi al fatturato, cioe' 20 e 5 milioni di ECU, ed il limite relativo al totale dello stato patrimoniale per le PMI in generale, cioe' 10 milioni di ECU superano del 25% quelli stabiliti dalla quarta direttiva, che attualmente sono rispettivamente di 16, 4 e 8 milioni di ECU. Tuttavia tale arrotondamento e' necessario per compensare il fatto che il limite relativo al personale e' sempre applicabile, oltre ad uno dei due limiti finanziari, mentre in base alla quarta direttiva il solo rispetto dei due limiti finanziari e' sufficiente perche' l'impresa abbia titolo al regime favorevole previsto da tale direttiva. Il criterio dell'indipendenza, per il quale non piu' di un quarto dell'impresa deve fare capo ad un'impresa di dimensioni piu' grandi, e' stato tratto dalla prassi seguita in molti Stati membri, dove il 25% e' considerato la soglia per un eventuale controllo. Ancorche' evidentemente non sia altrettanto preciso dei criteri stabiliti nella settima direttiva sui conti consolidati in ordine alla relazione fra societa' madre e affiliata per determinare l'applicabilita' o meno di alcuni obblighi di legge, questo criterio e' sufficiente ai fini presenti per indicare approssimativamente il grado di indipendenza che debbono possedere le PMI beneficiarie di aiuti; gli Stati membri hanno comunque la facolta' di applicare criteri piu' restrittivi e piu' precisi. Le partecipazioni detenute da una finanziaria pubblica o da una societa' a capitale di rischio normalmente non alterano le caratteristiche proprie delle PMI, cosicche' possono essere trascurate. Lo stesso vale per le partecipazioni detenute da investitori istituzionali quali i fondi pensione e le compagnie di assicurazioni, che di solito intrattengono con l'impresa nella quale investono rapporti liberi da imposizioni". (b) Il testo dell'art. 5, comma 9, e dell'art. 6 del D.L. n. 487/1992 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM) e' il seguente: "Art. 5, comma 9. - All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993". "Art. 6. - 1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle societa' controllate. Per i debiti delle societa' controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), per i debiti delle societa' comunque interessate dalle operazioni di cui all'art. 3, e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la societa', l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario puo' sempre disporre, per motivate ragioni di utilita' e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle societa' controllate. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a quanto dovuto ai lavoratori dipendenti. 2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica: a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle societa' controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992; b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, ferme peraltro le modalita' stabilite dal comma 4 dello stesso art. 5; c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle societa' controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'art. 2, comma 2, o nei progetti di cui all'art. 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni e coobbligazioni a garanzia di debiti di societa' controllate dalle societa' indicate nel programma o nei progetti; d) ai debiti di societa' controllate nei confronti di altre societa' controllate; e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle societa' di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), poste in liquidazione; f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonche' ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore puo' proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, che ad una societa' controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni di cui alla lettera c) del comma 2, purche' si tratti di societa' che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta puo' essere formulata quando, sentito il parere delle societa' di cui all'art. 2, comma 3, la societa' controllata e' in grado di svolgere la normale attivita' produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle societa' da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi. 4. I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonche' i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa e' posteriore al termine della liquidazione di cui all'art. 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'art. 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle societa' di cui alla lettera b) del predetto comma. Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti residui saranno effettuati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'art. 5, comma 3. Il commissario liquidatore puo' risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese. 5. L'ente soppresso e le societa' controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicate nei confronti dell'ente soppresso e delle societa' suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima. 6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, per le societa' controllate i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali ne' azioni cautelari, fatta eccezione per i sequestri giudiziali, sul patrimonio dell'ente soppresso o delle societa' suddette, ne' chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'art. 2808 del codice civile, ne' iscrivere ipoteche". In merito alle disposizioni sopracitate si precisa che la legge n. 910/1986 e' la legge finanziaria 1987; il D.L. n. 547/1985 autorizza l'IRI, l'ENI e l'EFIM ad emettere prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato; la legge n. 730/1983 e' la legge finanziaria 1984. Si trascrive inoltre il testo dei sopraindicati articoli 2796 e seguenti (fino all'art. 2799) e 2808 del codice civile: "Art. 2797 (Forme della vendita). - Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procedera' alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall'intimazione non e' proposta opposizione o se questa e' rigettata, il creditore puo' far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione e' determinato a norma dell'art. 166 del codice di procedura civile (per effetto della legge 14 luglio 1950, n. 581, il termine e' ora determinato in base all'art. 163- bis del medesimo codice di procedura civile, n.d.r.). Il giudice, sull'opposizione del costituente, puo' limitare la vendita a quella tra piu' cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito. Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse". "Art. 2798 (Assegnazione della cosa in pagamento). - Il creditore puo' sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato". "Art. 2799 (Indivisibilita' del pegno). - Il pegno e' indivisibile e garantisce il credito finche' questo non e' integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno e' divisibile". "Art. 2808 (Costituzione ed effetti dell'ipoteca). - L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria". ------------ APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 389/1993 e del D.L. n. 486/1993, identico in entrambi i decreti: "Art. 1 (Modalita' della dismissione delle partecipazioni azionarie del Ministero del tesoro). - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni del Tesoro in societa' per azioni, nonche' agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni. 2. L'alienazione da parte del Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata, di norma, mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 12 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi, mediante concambio con titoli di Stato, ovvero mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti, precedute, previa determinazione dei Ministri competenti, da procedure di selezione secondo gli usi del mercato mobiliare e le consuetudini internazionali. 3. Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e loro controllate, puo' affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. 4. In caso di controversie relative agli incarichi di cui al comma 3, il compenso degli arbitri cui tali controversie siano eventualmente deferite e' stabilito dal Ministro del tesoro".