IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto   l'art.  5  del  decreto-legge  9  dicembre  1981,  n.  721,
convertito, con modifiche,  nella  legge  5  febbraio  1982,  n.  25,
recante  disposizioni  per  la  costituzione  della  societa'  INSAR,
finalizzata al reimpiego dei lavoratori in Sardegna;
  Visto l'art. 7, comma 6-bis, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148,  convertito,  con modifiche, nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
con il quale si prevede l'emanazione del  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  della previdenza sociale per autorizzare la societa' INSAR
ad assumere ed a reimpiegare determinate categorie di lavoratori;
  Visto il comma 6-quinquies dell'art. 7 della soprarichiamata  legge
19  luglio  1993,  n.  236,  con il quale e' previsto il conferimento
all'INSAR  per  l'anno  1993  di  lire  40  miliardi  per  gli  oneri
conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento;
  Visto  il  decreto-legge  9  ottobre  1993, n. 404, convertito, con
modifiche, nella legge 4 dicembre 1993, n.  501,  recante  interventi
urgenti  in  favore  dei  dipendenti  delle  societa'  della  GEPI  e
dell'INSAR, che ha modificato i commi 6- bis e  6-  ter  dell'art.  7
della legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro in data 9 agosto 1993 con
il quale e' stato disposto il predetto  conferimento,  ai  sensi  del
comma 6-sexies, dell'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista   la   proposta   della   regione   Sardegna   formulata  con
deliberazioni della giunta regionale adottate  nelle  sedute  del  12
novembre 1993 e del 14 dicembre 1993;
  Vista la documentazione trasmessa dall'ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione di Cagliari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata ad
assumere  ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge
9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
febbraio 1982,  n.  25,  i  lavoratori  appartenenti  alle  categorie
specificate  nel  comma  seguente,  nel numero massimo indicato nelle
deliberazioni adottate dalla giunta regionale  della  Sardegna  nelle
sedute del 12 novembre 1993 e del 14 dicembre 1993, che formano parte
integrante del presente decreto.
  2.  Ai  sensi  dei commi 6- bis e 6- ter dell'art. 7 della legge 19
luglio  1993,  n.  236,  cosi'  come  modificati  dall'art.  1,   del
decreto-legge  9  ottobre  1993,  n.  404,  convertito  nella legge 4
dicembre 1993, n. 501, i lavoratori da assumere e da  reimpiegare  da
parte dell'INSAR devono appartenere alle seguenti categorie:
    a) lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore
della  legge  23  luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria, ai sensi della legge  12  agosto
1977,  n. 675, nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo
della stessa cassa integrazione;
    b) lavoratori  licenziati  da  aziende  per  le  quali  e'  stata
conclusa  o  avviata  la  procedura  di  fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa;
    c) lavoratori gia' destinatari delle disposizioni di cui all'art.
12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, ivi
compresi quelli gia' collocati in mobilita';
    d)  lavoratori  gia' destinatari delle disposizioni in materia di
trattamenti speciali di disoccupazione e cassa integrazione  guadagni
di  cui  al  decreto-legge  13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9  febbraio  1979,  n.  36,  ivi  compresi
quelli gia' collocati in mobilita';
    e)  lavoratori  gia'  destinatari  delle disposizioni di cui alle
leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e 8 agosto
1972, n. 464, ivi compresi quelli gia' collocati in mobilita';