IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modifiche, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25, recante disposizioni per la costituzione della societa' INSAR, finalizzata al reimpiego dei lavoratori in Sardegna; Visto l'art. 7, comma 6-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifiche, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, con il quale si prevede l'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per autorizzare la societa' INSAR ad assumere ed a reimpiegare determinate categorie di lavoratori; Visto il comma 6-quinquies dell'art. 7 della soprarichiamata legge 19 luglio 1993, n. 236, con il quale e' previsto il conferimento all'INSAR per l'anno 1993 di lire 40 miliardi per gli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento; Visto il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modifiche, nella legge 4 dicembre 1993, n. 501, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell'INSAR, che ha modificato i commi 6- bis e 6- ter dell'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 9 agosto 1993 con il quale e' stato disposto il predetto conferimento, ai sensi del comma 6-sexies, dell'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236; Vista la proposta della regione Sardegna formulata con deliberazioni della giunta regionale adottate nelle sedute del 12 novembre 1993 e del 14 dicembre 1993; Vista la documentazione trasmessa dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari; Decreta: Art. 1. 1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori appartenenti alle categorie specificate nel comma seguente, nel numero massimo indicato nelle deliberazioni adottate dalla giunta regionale della Sardegna nelle sedute del 12 novembre 1993 e del 14 dicembre 1993, che formano parte integrante del presente decreto. 2. Ai sensi dei commi 6- bis e 6- ter dell'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236, cosi' come modificati dall'art. 1, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 501, i lavoratori da assumere e da reimpiegare da parte dell'INSAR devono appartenere alle seguenti categorie: a) lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione; b) lavoratori licenziati da aziende per le quali e' stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; c) lavoratori gia' destinatari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, ivi compresi quelli gia' collocati in mobilita'; d) lavoratori gia' destinatari delle disposizioni in materia di trattamenti speciali di disoccupazione e cassa integrazione guadagni di cui al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli gia' collocati in mobilita'; e) lavoratori gia' destinatari delle disposizioni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e 8 agosto 1972, n. 464, ivi compresi quelli gia' collocati in mobilita';