IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista l'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1994 concernente il piano nazionale di controllo dell'arterite virale equina; Ravvisata la necessita' di proseguire gli accertamenti previsti limitandoli tuttavia temporaneamente, in ordine ad alcune difficolta' organizzative, ai soli controlli sierologici e di dettare disposizioni transitorie per consentire il regolare svolgimento della stagione di monta 1994; Ordina: Art. 1. 1. In temporanea deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1994, per la stagione di monta 1994 gli accertamenti previsti sono limitati al controllo sierologico.