IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista l'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1994 concernente il piano
nazionale di controllo dell'arterite virale equina;
  Ravvisata la necessita' di  proseguire  gli  accertamenti  previsti
limitandoli tuttavia temporaneamente, in ordine ad alcune difficolta'
organizzative,   ai   soli   controlli   sierologici   e  di  dettare
disposizioni transitorie per consentire il regolare svolgimento della
stagione di
monta 1994;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. In temporanea deroga a quanto disposto  dall'art.  3,  comma  1,
dell'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1994, per la stagione di monta
1994   gli   accertamenti   previsti   sono   limitati  al  controllo
sierologico.