IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge n. 341/1990 "Riforma degli ordinamenti didattici delle universita'"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona la facolta' di medicina e chirurgia; Vista la legge n. 245/1990 "Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 "Approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93" ed in particolare gli articoli 1 e 11; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 2 ottobre 1992, relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 3020 del 4 settembre 1993 con la quale si trasmette il parere del Consiglio universitario nazionale e si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 4.5.7 di cui al decreto rettorale del 7 marzo 1991, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1991, relativo all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione e la denominazione "Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione" indicata nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali della facolta' di medicina e chirurgia, art. 4.1 del titolo 4, si intendono soppressi in seguito alla progressiva disattivazione del primo, secondo e terzo anno di corso per consentire il completamento dei corsi da parte degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali medesima.