IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge n. 341/1990  "Riforma  degli  ordinamenti  didattici
delle universita'";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.
1330,  con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita' degli
studi di Ancona la facolta' di medicina e chirurgia;
  Vista la legge n. 245/1990 "Norme sul piano triennale  di  sviluppo
dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90";
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991
"Approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio
1991-93" ed in particolare gli articoli 1 e 11;
  Visto il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1992,  pubblicato  in
Gazzetta   Ufficiale  n.  232  del  2  ottobre  1992,  relativo  alle
modificazioni all'ordinamento didattico  universitario  relativamente
al corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica n. 3020 del 4 settembre 1993 con la quale
si trasmette il parere del Consiglio  universitario  nazionale  e  si
invita  a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9
maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i
decreti indicati nelle premesse,  e'  ulteriormente  modificato  come
appresso:
                               Art. 1.
  L'art.  4.5.7  di  cui  al  decreto  rettorale  del  7  marzo 1991,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1991,  relativo
all'ordinamento  della  scuola  diretta a fini speciali per terapisti
della riabilitazione  e  la  denominazione  "Scuola  diretta  a  fini
speciali  per  terapisti  della  riabilitazione" indicata nell'elenco
delle scuole dirette a fini speciali della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia,  art.  4.1 del titolo 4, si intendono soppressi in seguito
alla progressiva disattivazione del primo, secondo e  terzo  anno  di
corso  per  consentire  il  completamento  dei  corsi  da parte degli
iscritti alla scuola diretta a fini speciali medesima.