IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  14  agosto  1993, n. 344 (di seguito "legge"), in
materia di istituzione e disciplina dei fondi comuni di  investimento
mobiliari chiusi;
  Visto  l'art.  1, commi 3 e 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (di
seguito "legge n. 77/1983"), come modificata dal decreto  legislativo
25 gennaio 1992, n. 83;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, della legge che attribuisce al Ministro
del  tesoro  la  determinazione  delle  modalita'  di   presentazione
dell'istanza  per  il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di
fondi comuni di investimento, gli elementi documentali e  informativi
a corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale;
  Visto  l'art.  1, comma 4, della legge, secondo cui l'ammontare dei
mezzi patrimoniali delle societa' di gestione  di  fondi  chiusi  non
puo'  comunque  essere  inferiore a quello stabilito dal Ministro del
tesoro, anche con riferimento all'ammontare dei fondi comuni gestiti;
  Visto l'art. 4, comma 5, della legge, secondo cui il  Ministro  del
tesoro  individua,  tra quelle sottoposte a controlli di vigilanza di
stabilita', le categorie di intermediari finanziari qualificabili, ai
fini della legge, come investitori istituzionali;
  Visto l'art. 9, comma 6, della legge, in base  al  quale  l'obbligo
delle  societa'  di gestione di chiedere l'ammissione dei certificati
del fondo alla negoziazione in un mercato regolamentato non  sussiste
nel  caso  in  cui  le  quote  siano  sottoscritte  esclusivamente da
investitori istituzionali;
  Visto il proprio decreto del 27 giugno 1992 con il quale  e'  stato
determinato l'ammontare dei mezzi finanziari adeguati per l'esercizio
dell'attivita'  di  gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare
aperti di cui alla legge n. 77/1983;
  Considerato che il coefficiente patrimoniale  di  cui  all'art.  3,
comma  1,  del proprio decreto 27 giugno 1992 determina un impegno di
mezzi  patrimoniali  complessivamente   adeguato   all'attivita'   di
gestione di fondi aperti;
  Ritenuto  che  il  capitale  sociale  minimo  di lire due miliardi,
richiesto dall'art. 1, comma 5, lettera a), della  legge  n.  77/1983
sia sufficiente a fronteggiare le esigenze organizzative connesse con
la gestione di una pluralita' di fondi aperti;
  Ritenuto  che  l'ammontare  minimo  dei mezzi patrimoniali previsto
dall'art. 1, commi 3 e 4, della legge risulta in atto sufficiente per
consentire alla societa' di gestione  di  effettuare  lo  svolgimento
della propria attivita';
  Sentita  la  Banca  d'Italia,  ai sensi dell'art. 1, comma 4, della
legge e dell'art. 1, comma 5, lettera a), della legge n. 77/1983;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Presentazione dell'istanza
  1.   Le   societa'   per    azioni    interessate    al    rilascio
dell'autorizzazione  all'istituzione  di fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi (di seguito fondi chiusi)  presentano  al  Ministero
del  tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione
V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, un'istanza in duplice copia,
di cui una in bollo, a firma del legale rappresentante della societa'
stessa.
  2.  E'  consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r., decorrendo in
tal caso il termine di due mesi, di cui all'art. 1,  comma  1,  della
legge, dal giorno in cui la domanda perverra' al Ministero.