IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 14 agosto 1993, n. 344 (di seguito "legge"), in materia di istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi; Visto l'art. 1, commi 3 e 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito "legge n. 77/1983"), come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83; Visto l'art. 1, comma 1, della legge che attribuisce al Ministro del tesoro la determinazione delle modalita' di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale; Visto l'art. 1, comma 4, della legge, secondo cui l'ammontare dei mezzi patrimoniali delle societa' di gestione di fondi chiusi non puo' comunque essere inferiore a quello stabilito dal Ministro del tesoro, anche con riferimento all'ammontare dei fondi comuni gestiti; Visto l'art. 4, comma 5, della legge, secondo cui il Ministro del tesoro individua, tra quelle sottoposte a controlli di vigilanza di stabilita', le categorie di intermediari finanziari qualificabili, ai fini della legge, come investitori istituzionali; Visto l'art. 9, comma 6, della legge, in base al quale l'obbligo delle societa' di gestione di chiedere l'ammissione dei certificati del fondo alla negoziazione in un mercato regolamentato non sussiste nel caso in cui le quote siano sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali; Visto il proprio decreto del 27 giugno 1992 con il quale e' stato determinato l'ammontare dei mezzi finanziari adeguati per l'esercizio dell'attivita' di gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare aperti di cui alla legge n. 77/1983; Considerato che il coefficiente patrimoniale di cui all'art. 3, comma 1, del proprio decreto 27 giugno 1992 determina un impegno di mezzi patrimoniali complessivamente adeguato all'attivita' di gestione di fondi aperti; Ritenuto che il capitale sociale minimo di lire due miliardi, richiesto dall'art. 1, comma 5, lettera a), della legge n. 77/1983 sia sufficiente a fronteggiare le esigenze organizzative connesse con la gestione di una pluralita' di fondi aperti; Ritenuto che l'ammontare minimo dei mezzi patrimoniali previsto dall'art. 1, commi 3 e 4, della legge risulta in atto sufficiente per consentire alla societa' di gestione di effettuare lo svolgimento della propria attivita'; Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge e dell'art. 1, comma 5, lettera a), della legge n. 77/1983; Decreta: Art. 1. Presentazione dell'istanza 1. Le societa' per azioni interessate al rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (di seguito fondi chiusi) presentano al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, un'istanza in duplice copia, di cui una in bollo, a firma del legale rappresentante della societa' stessa. 2. E' consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r., decorrendo in tal caso il termine di due mesi, di cui all'art. 1, comma 1, della legge, dal giorno in cui la domanda perverra' al Ministero.