Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Elettritalia,  con sede in Roma, unita' in
Cosenza e Lamezia Terme (Catanzaro), e' autorizzata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  27
gennaio 1993 al 26 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Besana materie plastiche, con sede in  Milano
e  unita' in Sulmona (L'Aquila), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  7  settembre
1993 al 6 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Codemar, con  sede  in  Ancona  e  unita'  in
Ancona,    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 23 settembre 1993  al  22
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Torrone Piemonte di Zanetti Martino & C., con
sede in Sinio (Cuneo) e unita' in Sinio (Cuneo),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 6 luglio 1993 al 5 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Eleonard  confezioni, con sede in Arezzo e
unita' in Arezzo, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  10  maggio 1993 al 9
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Confezioni italiane, con sede in Sassari e
unita' in Muros  (Sassari),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 19 luglio
1993 al 18 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Co.Ro.Ma.S.,  con  sede   in   Borgomanero
(Novara),  e  unita'  in  Borgomanero  (Novara),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 20 agosto 1993 al 19 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. T.I.E., con  sede  in  Torino,  e  unita'  in
Torino,    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  5  ottobre  1993  al  4
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Abrusci costruttori, con  sede  in  Acquaviva
delle Fonti (Bari), unita' in Acquaviva delle Fonti (Bari) e Taranto,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. PMZ Variac, con sede in Taverne di Corciano
(Perugia), e unita' in Taverne di Corciano (Perugia), e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 18 settembre 1993 al 17 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  7  febbraio  1994,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. ISPA
Damiano, con sede in Foglizzo (Torino)  e  stabilimento  in  Foglizzo
(Torino), per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  7  febbraio  1994,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Torgomma,
con  sede  in  Robassomero  (Torino)  e  stabilimento  in Robassomero
(Torino), per il periodo dal 25 settembre 1993 al 24 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  7  febbraio  1994,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P.
Italiana, con sede in Milano  e  stabilimento  in  L'Aquila,  per  il
periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  7  febbraio  1994,  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasbo, con
sede in Carmiano, (Lecce) e stabilimento in Carmiano (Lecce), per  il
periodo dal 16 gennaio 1994 al 15 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  7  febbraio  1994,  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FISA,  con
sede  in Napoli e stabilimento in Morra De Sanctis (Avellino), per il
periodo dal 28 luglio 1993 al 27 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  7  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. CAMSA di
C. Gibello & C., con sede in Torino e stabilimento in Torino, per  il
periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.c. a r.l. C.E.M. - Cooperativa edile Monghidoro,
con sede in Monghidoro (Bologna) e unita' in Monghidoro (Bologna), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 22 settembre 1993 al 21 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  7  febbraio  1994,  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Volta
Industries, con sede in Scandicci (Firenze)  e  unita'  di  Scandicci
(Firenze),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a: un orario medio settimanale ridotto del 28% per 120 lavoratori
su  un organico di 181 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  7  febbraio  1994,  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colette, con
sede  in  Parabiago  (Milano)  e  unita' di Parabiago (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 28 ore
medie settimanali nei confronti di un  massimo  di  42  lavoratori  a
fronte  di  un  organico  complessivo  pari  a 64 unita' e secondo le
modalita' previste dagli allegati verbali di accordo che  sono  parte
integrante  del  presente decreto, per il periodo dal 5 febbraio 1993
al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13937 del 17 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  7  febbraio  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Fiser,  con
sede in Giaveno (Torino) e unita' di Giaveno (Torino), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie
settimanali nei confronti di 19 lavoratori che rappresentano l'intero
organico, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  7  febbraio  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Generale
prefabbricati,  con  sede  in Citta' della Pieve (Perugia), unita' di
Bettona (Perugia) e Citta' della Pieve  (Perugia),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 20 ore medie
settimanali e secondo le modalita'  riportate  nell'allegato  accordo
che  fa  parte integrante del presente provvedimento nei confronti di
52 lavoratori su un organico complessivo di 54 unita', per il periodo
dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  7  febbraio  1994,  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla ditta FIEM, di
Caroti Vasco, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita' di Badia al
Pino (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  30  ore  settimanali  con  una  riduzione  oraria di due ore
giornaliere per 11 lavoratori su un organico di  20  unita',  per  il
periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  7  febbraio  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  C.I.E.
Societa'  cooperativa,  con  sede  in  Falconara (Ancona) e unita' di
Ancona, per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 24 ore settimanali per 15 dipendenti occupati presso  l'unita'
produttiva  di  Ancona;  la riduzione avviene secondo quanto previsto
dall'allegato verbale di accordo e schema di  programmazione  mensile
dell'orario  di  lavoro  del  1  settembre 1993, per il periodo dal 1
maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13656 del 24 novembre 1993.