IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche alle norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 17 luglio 1970), modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1976); Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera H, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978); Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 1992, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1993, in attuazione delle direttive n. 90/677/CEE e n. 92/18 in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1992, supplemento ordinario n. 136), bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990; Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 realtiva a talune spese nel settore veterinario; Vista la decisione del Consiglio n. 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991, che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia; Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/3z80/CEE che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica, di cui alla direttiva n. 85/511/CEE; Vista la decisione della Commissione n. 93/527/CEE del 21 settembre 1993 che stabilisce il contributo finanziario della Comunita' nel quadro dell'azione comunitaria relativa alle riserve di vaccini contro l'afta epizootica; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992, concernente il regolamento per la profilassi della peste suina classica; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari; Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 4043 del bilancio del Ministero della sanita'; Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantita' necessarie di vaccini e di antigeni, occorre stabilire le quantita' dei vaccini o antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati; Decreta: Art. 1. Le regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti della rabbia e del carbonchio ematico, nonche' di altre malattie infettive e diffusive con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale, cap. 5941 del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1993.