IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma I;
  Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alle tipologie
nazionali;
  Visti  i  pareri  del  Consiglio  universitario  nazionale  del  16
dicembre 1992 e dell'8 ottobre 1992;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di apportare la modifica di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1
  Dopo  l'art. 172 vengono inseriti i seguenti articoli relativi alla
istituzione della scuola di specializzazione in archeologia afferente
alla facolta' di lettere e filosofia.
              Scuola di specializzazione in archeologia
  1. E' istituita presso l'Universita' degli studi di Bari la  scuola
di  specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori
scientifici del patrimonio archeologico.
  La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica e
l'addestramento   tecnico-pratico   nel   campo   delle    discipline
archeologiche  e  di  fornire le competenze professionali finalizzate
alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni archeologici.
  La scuola rilascia il diploma di  specializzazione  in  archeologia
con l'indicazione dell'indirizzo seguito.
  2. Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   archeologia preistorica;
   archeologia classica;
   archeologia post-classica.
  3. La scuola ha la durata di tre anni.
  In  base  alle strutture e attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare complessivamente  novanta  iscritti  per  l'intero
corso di studi, cosi' distribuiti all'atto dell'iscrizione: dieci per
l'indirizzo  preistorico,  quindici per l'indirizzo classico e cinque
per  l'indirizzo  post-classico.  Nel  caso  in   cui   gli   ammessi
all'iscrizione di un indirizzo siano inferiori al numero prescritto i
posti  vacanti  potranno  essere assegnati dal consiglio della scuola
eccezionalmente e per la durata del corso ad altro indirizzo.
  4. All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le facolta'
di  lettere  e  filosofia  e di magistero, il dipartimento di scienze
dell'antichita', il  dipartimento  di  scienze  storiche  e  sociali,
nonche'  i  centri  interdipartimentali  di  archeologia  ed ecologia
preistorica e di documentazione  per  lo  studio  degli  insediamenti
urbani e rurali.
  5. Il concorso di ammissione e' per esami e titoli.
  L'esame consiste:
    a)  in  una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale
del settore;
    b) in una  prova  pratica,  o  sul  terreno,  o  su  riproduzioni
fotografiche, o su originali;
    c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.
  Il  candidato,  inoltre,  dovra'  dar  prova di conoscere le lingue
antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza  e  almeno  una
lingua straniera moderna scelta tra: inglese, francese e tedesco.
  6. Sono ammessi a sostenere il concorso di ammissione alla scuola i
laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie
letterarie  e  in  conservazione  dei  beni  culturali (con indirizzo
archeologico).
  Sono altresi' ammessi coloro che siano in  possesso  di  titoli  di
studio  conseguiti  presso  universita'  straniere ed equipollenti ai
sensi dell'art. 332 del testo unico 21 agosto 1933, n. 1592, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  7.  Le  discipline  della  scuola  utilizzabili  per   le   diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle aree che seguono:
   A) Area delle metodologie e delle tecniche:
    1) archeologia e storia della cultura materiale;
    2) archeologia subacquea;
    3) archeometria;
    4) bioarcheologia;
    5) disegno e rilievo;
    6) ecologia antica;
    7) ecologia preistorica;
    8) geoarcheologia;
    9) geomorfologia;
   10) metodologia e tecnica della ricerca archeologica;
   11) metodologia e tecnica di scavo;
   12) museologia e museografia;
   13) paleoantropologia;
   14) paleontologia;
   15) prospezioni archeologiche;
   16) rilievo, analisi e tecnica dei monumenti antichi;
   17) telerilevamento archeologico;
   18) teorie e tecniche del restauro.
   B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:
    1) antichita' cipriote;
    2) civilta' egee;
    3) civilta' preclassiche della Puglia;
    4) civilta' preclassiche del vicino oriente;
    5) egittologia;
    6) paletnologia;
    7) preistoria e protostoria dell'Africa;
    8) preistoria e protostoria dell'Asia;
    9) preistoria e protostoria europea;
   10) preistoria mediterranea;
   11) storia delle civilta' preclassiche;
   C) Area dell'archeologia classica:
    1) antichita' greche;
    2) antichita' romane;
    3) archeologia della Magna Grecia;
    4) archeologia delle province romane;
    5) archeologia della Sicilia;
    6) archeologia e storia dell'arte greca;
    7) archeologia e storia dell'arte romana;
    8) archeologia fenicia e punica;
    9) archeologia italica;
   10) civilta' antiche dell'Italia meridionale;
   11) epigrafia greca;
   12) epigrafia latina;
   13) etruscologia;
   14) geografia antica;
   15) lingua e civilta' messapica;
   16) numismatica antica;
   17) paleografia greca;
   18) paleografia latina;
   19) storia delle religioni del mondo classico;
   20) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana;
   21) storia greca;
   22) storia romana;
   23) topografia dell'Italia antica.
   D) Area dell'archeologia post-classica:
    1) archeologia cristiana;
    2) archeologia medioevale;
    3) archeologia tardo-antica;
    4) archeologia e topografia medioevale;
    5) epigrafia e antichita' cristiane;
    6) epigrafia e antichita' ebraiche;
    7) numismatica e sfragistica medioevale;
    8) paleografia e diplomatica;
    9) storia del cristianesimo antico;
   10) storia della citta' e del territorio;
   11) storia dell'arte medioevale;
   12) storia dell'urbanistica e dell'architettura medioevale;
   13)  storia della produzione artigianale e della cultura materiale
del medioevo;
   14) storia medioevale;
   15) storia romana.
   E) Area giuridica:
    1) elementi di diritto amministrativo;
    2) legislazione dei beni culturali;
    3) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
    4) legislazione urbanistica.
  8. I) Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno
dieci insegnamenti, distribuiti sulla  base  di  un  piano  di  studi
formulato  all'inizio  del primo anno e approvato dal consiglio della
scuola.
   II)   Il   consiglio   della   scuola  delibera  ogni  anno  quali
insegnamenti attivare nel rispetto  delle  norme  di  legge  e  delle
regole indicate.
   III)  Le  lezioni  saranno  integrate  da  seminari  e conferenze,
nonche'  da  esercitazioni,  attivita'  applicative,  sopralluoghi  e
viaggi d'istruzione.
   IV) Gli insegnamenti saranno tenuti secondo il seguente rapporto:
    cinque  (o  piu')  tra  le  discipline  dell'area  dell'indirizzo
prescelto;
    due (o piu') tra le  discipline  dell'area  delle  metodologie  e
delle tecniche;
    due  (o  piu')  tra  le  discipline  delle due differenti aree di
diversa specializzazione;
    uno (o piu') tra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti, tre almeno dei quali dell'indirizzo di specializzazione
prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle
specifiche  esigenze dei piani di studi, mentre il tema della tesi di
diploma sara' scelto nell'area  delle  discipline  dell'indirizzo  di
specializzazione prescelto.
  L'attivita'  didattica  comprende  per ogni anno cinquecento ore da
distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni,  attivita'
pratiche  guidate.  Alle  attivita' pratiche dovranno essere dedicate
non meno di duecentocinquanta ore.
  9. Gli specializzandi possono  trascorrere,  su  deliberazione  del
consiglio  della  scuola,  un periodo di studio all'estero sulla base
dei programmi predisposti  in  dipendenza  di  appositi  accordi  con
istituzioni   scientifiche   italiane   e/o  straniere.  Il  profitto
acquisito  dalla  permanenza  all'estero  viene  valutato  nell'esame
generale dell'anno.
  Nel  corso del terzo anno gli allievi hanno facolta' di svolgere un
tirocinio  presso  una  soprintendenza  archeologica,  programmato  e
organizzato  dalla  scuola  d'intesa  con le competenti autorita'. La
frequenza  delle  lezioni,  delle  conferenze,  dei  seminari,  delle
esercitazioni,  nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche, e'
obbligatoria.
  10. Gli allievi sono tenuti a partecipare  a  scavi  programmati  e
organizzati  dalla  scuola  d'intesa  con le competenti autorita'. Lo
scavo sara' condotto da  uno  o  piu'  professori  della  scuola  che
cureranno l'addestramento degli allievi.
  11.  L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula
convenzioni  con  enti  pubblici   e   privati   con   finalita'   di
sovvenzionamento   di   ricerche  e  di  utilizzazione  di  strutture
extra-universitarie  in  ambito  territoriale  e  regionale  per   lo
svolgimento  delle  attivita'  di  formazione degli specializzandi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980  e  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Tra  gli  enti  pubblici di cui al comma precedente, sono preferiti
gli enti pubblici a base territoriale.
  12. La  commissione  per  l'esame  di  diploma  e'  costituita  dal
direttore della scuola che la presiede e da altri sei membri.