IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma I; Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alle tipologie nazionali; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 16 dicembre 1992 e dell'8 ottobre 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Dopo l'art. 172 vengono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in archeologia afferente alla facolta' di lettere e filosofia. Scuola di specializzazione in archeologia 1. E' istituita presso l'Universita' degli studi di Bari la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio archeologico. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica e l'addestramento tecnico-pratico nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni archeologici. La scuola rilascia il diploma di specializzazione in archeologia con l'indicazione dell'indirizzo seguito. 2. Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: archeologia preistorica; archeologia classica; archeologia post-classica. 3. La scuola ha la durata di tre anni. In base alle strutture e attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare complessivamente novanta iscritti per l'intero corso di studi, cosi' distribuiti all'atto dell'iscrizione: dieci per l'indirizzo preistorico, quindici per l'indirizzo classico e cinque per l'indirizzo post-classico. Nel caso in cui gli ammessi all'iscrizione di un indirizzo siano inferiori al numero prescritto i posti vacanti potranno essere assegnati dal consiglio della scuola eccezionalmente e per la durata del corso ad altro indirizzo. 4. All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le facolta' di lettere e filosofia e di magistero, il dipartimento di scienze dell'antichita', il dipartimento di scienze storiche e sociali, nonche' i centri interdipartimentali di archeologia ed ecologia preistorica e di documentazione per lo studio degli insediamenti urbani e rurali. 5. Il concorso di ammissione e' per esami e titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale del settore; b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali; c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore. Il candidato, inoltre, dovra' dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno una lingua straniera moderna scelta tra: inglese, francese e tedesco. 6. Sono ammessi a sostenere il concorso di ammissione alla scuola i laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie letterarie e in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico). Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso universita' straniere ed equipollenti ai sensi dell'art. 332 del testo unico 21 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. 7. Le discipline della scuola utilizzabili per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle aree che seguono: A) Area delle metodologie e delle tecniche: 1) archeologia e storia della cultura materiale; 2) archeologia subacquea; 3) archeometria; 4) bioarcheologia; 5) disegno e rilievo; 6) ecologia antica; 7) ecologia preistorica; 8) geoarcheologia; 9) geomorfologia; 10) metodologia e tecnica della ricerca archeologica; 11) metodologia e tecnica di scavo; 12) museologia e museografia; 13) paleoantropologia; 14) paleontologia; 15) prospezioni archeologiche; 16) rilievo, analisi e tecnica dei monumenti antichi; 17) telerilevamento archeologico; 18) teorie e tecniche del restauro. B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica: 1) antichita' cipriote; 2) civilta' egee; 3) civilta' preclassiche della Puglia; 4) civilta' preclassiche del vicino oriente; 5) egittologia; 6) paletnologia; 7) preistoria e protostoria dell'Africa; 8) preistoria e protostoria dell'Asia; 9) preistoria e protostoria europea; 10) preistoria mediterranea; 11) storia delle civilta' preclassiche; C) Area dell'archeologia classica: 1) antichita' greche; 2) antichita' romane; 3) archeologia della Magna Grecia; 4) archeologia delle province romane; 5) archeologia della Sicilia; 6) archeologia e storia dell'arte greca; 7) archeologia e storia dell'arte romana; 8) archeologia fenicia e punica; 9) archeologia italica; 10) civilta' antiche dell'Italia meridionale; 11) epigrafia greca; 12) epigrafia latina; 13) etruscologia; 14) geografia antica; 15) lingua e civilta' messapica; 16) numismatica antica; 17) paleografia greca; 18) paleografia latina; 19) storia delle religioni del mondo classico; 20) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana; 21) storia greca; 22) storia romana; 23) topografia dell'Italia antica. D) Area dell'archeologia post-classica: 1) archeologia cristiana; 2) archeologia medioevale; 3) archeologia tardo-antica; 4) archeologia e topografia medioevale; 5) epigrafia e antichita' cristiane; 6) epigrafia e antichita' ebraiche; 7) numismatica e sfragistica medioevale; 8) paleografia e diplomatica; 9) storia del cristianesimo antico; 10) storia della citta' e del territorio; 11) storia dell'arte medioevale; 12) storia dell'urbanistica e dell'architettura medioevale; 13) storia della produzione artigianale e della cultura materiale del medioevo; 14) storia medioevale; 15) storia romana. E) Area giuridica: 1) elementi di diritto amministrativo; 2) legislazione dei beni culturali; 3) legislazione internazionale comparata dei beni culturali; 4) legislazione urbanistica. 8. I) Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. II) Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. III) Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicative, sopralluoghi e viaggi d'istruzione. IV) Gli insegnamenti saranno tenuti secondo il seguente rapporto: cinque (o piu') tra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; due (o piu') tra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; due (o piu') tra le discipline delle due differenti aree di diversa specializzazione; uno (o piu') tra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, tre almeno dei quali dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi, mentre il tema della tesi di diploma sara' scelto nell'area delle discipline dell'indirizzo di specializzazione prescelto. L'attivita' didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore. 9. Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto acquisito dalla permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno. Nel corso del terzo anno gli allievi hanno facolta' di svolgere un tirocinio presso una soprintendenza archeologica, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche, e' obbligatoria. 10. Gli allievi sono tenuti a partecipare a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. Lo scavo sara' condotto da uno o piu' professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi. 11. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici e privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale per lo svolgimento delle attivita' di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, sono preferiti gli enti pubblici a base territoriale. 12. La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal direttore della scuola che la presiede e da altri sei membri.