Alle seguenti amministrazioni:
                                  Amministrazioni    centrali   dello
                                  Stato
                                  Aziende autonome dello Stato
                                  Ragionerie centrali dello Stato
                                  Servizi   e    uffici    ragionerie
                                  amministrazioni  e aziende autonome
                                  dello Stato
                                  Prefetture
                                  Intendenze di finanza
                                  Ispettorato  generale  dei  servizi
                                  speciali  e  della  meccanizzazione
                                  Div. VIII
                                  Ispettorato generale  degli  affari
                                  generali   del  personale  e  degli
                                  studi
                                  Ragionerie regionali dello Stato
                                  Ragionerie provinciali dello Stato
                                  Universita' degli studi
                                  Ente ferrovie S.p.a.
                                  Provveditorati degli studi
                                  Direzione  generale   dei   servizi
                                  periferici del tesoro
                                   Direzioni provinciali del Tesoro
                                     e, per conoscenza:
                                  Presidenza della Repubblica
                                  Presidenza Senato della Repubblica
                                  Presidenza Camera dei deputati
                                  Presidenza Consiglio dei Ministri -
                                  Segretariato generale
                                  Presidenza Consiglio dei Ministri -
                                  Dipartimento    per   la   funzione
                                  pubblica
                                  Corte costituzionale
                                  Corte dei conti
                                  Presidenze enti regione
                                  Ragionerie dette regioni
                                  Commissari    governativi    stesse
                                  regioni
                                  Direzione generale Banca d'Italia
                                  Direzione   generale   I.N.P.D.A.P.
                                  (gestione E.N.P.A.S.)
                                  Archivi notarili
                                  Commissione  nazionale  societa'  e
                                  borsa
  La  legge  24  dicembre  1993,  n.  537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante interventi correttivi di finanza  pubblica,  all'art.  11  ha
introdotto  talune  modifiche  al decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992,  n.
438,  e  al  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, inoltre ha
stabilito con  effetto  dal  1  gennaio  1994  nuove  regole  per  la
liquidazione  dei  trattamenti  di pensione di anzianita' ai pubblici
dipendenti nonche' ad altre categorie di personale iscritti  a  forme
di  previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
  Per l'applicazione delle predette disposizioni nei confronti  delle
categorie  di  personale  il  cui trattamento di pensione e' regolato
dalle norme contenute nel  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modifiche  ed  integrazioni  nonche'   da   ordinamenti   che   fanno
riferimento a tale testo unico, si forniscono le seguenti istruzioni.
Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.
  L'art.  10 del decreto legislativo n. 503/1992 ha dettato una nuova
disciplina  del  cumulo  delle  pensioni  con  i  redditi  da  lavoro
dipendente  ed  autonomo,  prevedendo  criteri  uniformi per tutte le
pensioni  dirette  a  carico  del  regime  generale  dei   lavoratori
dipendenti  ed  autonomi  e  delle forme di previdenza sostitutive ed
esclusive.
  I commi 9 e 10 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 hanno in  parte
modificato   tale   disciplina,   lasciando   comunque  invariate  le
principali innovazioni introdotte.  In particolare, il  citato  comma
10,  a  modifica del comma 8 dell'art.  10 del decreto legislativo n.
503/1992, ha previsto ampi limiti  temporali  nei  quali  continua  a
trovare  applicazione  la  previgente  normativa,  disponendo  che la
stessa, se piu' favorevole, opera nei confronti  dei  lavoratori  che
alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione ovvero hanno
raggiunto  i  requisiti contributivi minimi per la liquidazione della
pensione di vecchiaia o di anzianita'.
  Per l'applicazione di tale normativa  saranno  diramate  successive
articolate istruzioni.
  Per   quanto   attiene  alla  corrispondenza  nell'ordinamento  dei
dipendenti civili e militari dello Stato dei termini di  pensione  di
vecchiaia,  di  invalidita'  e  di  anzianita',  si  fa  rinvio  alle
istruzioni contenute nella circolare n. 54 del 16 giugno 1993.
Modifiche all'art. 1, comma 2-ter,  del  decreto-legge  19  settembre
   1992,  n.  384,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  4
   novembre 1992, n. 438.
 Il comma 17 dell'art.  11  della  legge  n.  537/1993  in  esame  ha
modificato  l'art.  1,  comma  2-ter,  del decreto-legge n. 384/1992,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/1992,  posticipando
per  il solo anno 1994, dal 1 settembre al 24 dicembre, il termine di
decorrenza delle pensioni di anzianita',  fatto  salvo  il  personale
docente  e  tecnico della scuola per il quale rimane fermo il termine
del 1 settembre 1994.
  Per l'applicazione del citato art. 1,  comma  2-ter,  si  rinvia  a
quanto  gia'  indicato  nella circolare n. 54 in data 16 giugno 1993,
precisando che, per l'anno 1994,  destinatari  di  tale  disposizione
sono  coloro  che hanno maturato i prescritti requisiti di anzianita'
per il conseguimento  della  pensione  nel  corso  dell'anno  1993  e
dell'anno 1994.
Trattamenti di pensione con anzianita' inferiore a 35 anni.
 Il  comma  16 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 ha stabilito che,
con effetto dal 1 gennaio 1994, i trattamenti di  pensione  a  carico
delle  forme  di  previdenza  esclusive  dell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i   superstiti,
commisurati  ad una anzianita' contributiva inferiore a 35 anni, sono
ridotti in proporzione agli anni mancanti a detta anzianita'  secondo
le percentuali stabilite con la tabella A allegata alla legge stessa.
  Lo  stesso  comma  16  ha  esplicitamente indicato che rimangono in
vigore i requisiti previsti dalle norme vigenti  per  la  concessione
dei    trattamenti    di   pensione   interessati   dalla   riduzione
proporzionale,  i  quali  risultano  anticipati   rispetto   all'eta'
stabilita  per la cessazione dal servizio, ovvero per il collocamento
a riposo d'ufficio, prevedendo, inoltre, che la riduzione  non  opera
nei casi in cui la cessazione dal servizio e' connessa ad invalidita'
del dipendente.
  Il  comma  18  ha  individuato  le  categorie,  destinatarie  della
predetta normativa, escludendo, in  fase  di  prima  applicazione,  i
dipendenti   la   cui  domanda  di  pensione  risulti  accolta  dalla
competente amministrazione prima del 15 ottobre 1993.
1. Decorrenza.
  Si osserva che tale norma, intervenuta nel contesto  della  riforma
del  sistema  previdenziale  dei lavoratori privati e pubblici, trova
applicazione al termine del periodo tassativamente indicato al  comma
1   dell'art.   1  del  decreto-legge  n.  384/1992  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  n.  438/1992,  che   per   il   periodo
intercorrente  dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993 ha sospeso "
.. l'applicazione di ogni disposizione di legge  ..  che  preveda  il
diritto,  con  decorrenza  nel  periodo sopra indicato, a trattamenti
pensionistici di anzianita' ..".
  Conseguentemente, la disposizione di cui al comma 16 e' applicabile
in tutti i casi di cessazione dal servizio verificatisi  a  decorrere
dalla  predetta  data  del  19 settembre 1992 per i quali non trovano
applicazione ne' le norme di deroga stabilite dal comma 2 del  citato
art. 1 del decreto-legge n.  384/1992, convertito, con modificazioni,
nella  legge n. 438/1992, ne' quelle indicate dallo stesso comma 16 e
dal successivo comma 18 contenuti all'art. 11 della legge in esame.
2. Modalita' di calcolo.
  Nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti dello Stato, al  fine
di   individuare   l'anzianita'   contributiva,   termine  usato  dal
legislatore per indicare  gli  anni  che  costituiscono  la  base  di
liquidazione  dei  trattamenti  di  pensione,  occorre  considerare i
servizi utili a pensione e gli arrotondamenti della frazione di anno,
cosi' come stabilito dall'art. 40 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1092/1973.
  In  concreto,  liquidato il trattamento di pensione, la percentuale
di riduzione si determina in corrispondenza della differenza  tra  35
anni  e  gli  anni  sui  quali  risulta  liquidato  il trattamento di
pensione.
  La  stessa  percentuale  va  applicata   anche   sulla   indennita'
integrativa  speciale  di  cui  alla  legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  da  parte  delle  direzioni
provinciali  del  Tesoro  competenti  all'erogazione dei trattamenti,
riducendo  gli  importi   gia'   determinati   in   quarantesimi   in
applicazione  dell'art.  10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, nella legge  25  marzo  1983,  n.  79,
senza  alcun  limite  minimo,  ivi compreso l'importo di lire 448.554
fatto salvo da tale disposizione.
  La tabella A allegata alla citata legge n. 537/1993 e' modulata nel
senso  di  prevedere in corrispondenza degli anni da 1 a 15, mancanti
al  raggiungimento  del  requisito  contributivo  di  35   anni,   la
percentuale  di riduzione dall'1 al 35 per cento per il calcolo della
pensione anticipata.
  L'operativita' della tabella e' pertanto in  funzione  di  pensioni
liquidate con almeno 20 anni di servizio.
  Si precisa che, in presenza di cessazioni anticipate con anzianita'
contributiva  inferiore  a  20  anni, la percentuale di riduzione non
potra' risultare superiore al 35 per cento.
  Nei confronti di talune categorie di dipendenti dello Stato operano
norme volte ad abbreviare i tempi per il raggiungimento  del  massimo
della  pensione  attribuendo, ad ogni anno di servizio utile oltre il
ventesimo, una aliquota di pensionabilita' pari al 3,60 per cento (ad
esempio: art. 54, comma  6  e  art.  61,  comma  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   1092/1973). Per tali categorie di
dipendenti il limite massimo di servizio ai fini della pensione e' di
30 anni ed il trattamento spettante e' conseguente al collocamento  a
riposo  disposto  per  raggiungimento  del limite massimo di servizio
utile ai fini del diritto a pensione.
  Nel far presente che in tale fattispecie di trattamenti di pensione
liquidati con 30 anni di servizio non trova applicazione la riduzione
di cui al comma 16, si precisa che con anzianita' inferiore a 30 anni
la operativita' della tabella A, per ovvie ragioni equitative, va  in
via   interpretativa  stabilita,  in  assenza  di  criteri  specifici
indicati dalla disposizione in esame, prendendo in considerazione  il
numero   degli   anni   mancanti   al  raggiungimento  del  requisito
contributivo di 30 anni.
3. Ambito di applicazione.
 Come gia' chiarito in precedenza, la riduzione di cui alla tabella A
va applicata sui trattamenti di pensione, liquidati con decorrenza  1
gennaio  1994,  conseguiti  a  seguito  di  domanda di dimissioni dal
servizio,  decadenza  e  destituzione,  con  esclusione   di   quelli
liquidati  ad  analogo  titolo  con  anzianita' pari o superiore a 35
anni.  Sono  parimenti  esclusi   dalla   riduzione   percentuale   i
trattamenti  liquidati per compimento dei limiti d'eta', per dispensa
dal servizio per motivi di  salute  derivante  o  meno  da  causa  di
servizio, nonche' a seguito di decesso del dipendente.
  Inoltre,  in  fase  di prima applicazione, la riduzione percentuale
non  opera  nei  confronti  dei  dipendenti  la   cui   "domanda   di
pensionamento  sia  stata  accolta  prima  del  15 ottobre 1993 dalle
competenti amministrazioni".
  Per  l'applicazione  di  tale  disposizione  si  evidenzia  che   i
dipendenti dello Stato non presentano "domanda di pensionamento" alla
propria  amministrazione,  ma domanda volta ad ottenere la cessazione
del  rapporto  d'impiego  o  di  servizio  (domanda  di  dimissioni).
Inoltre,  l'amministrazione  provvede,  con atti emanati d'ufficio, a
dichiarare cessato tale rapporto nei  casi  che  sono  tassativamente
previsti  dalle  disposizioni  in  vigore  (decadenza,  cessazione di
diritto e destituzione).
  Conseguentemente,  si  devono  ritenere  accolte  le   domande   di
dimissioni per le quali sono state inviate agli interessati lettere o
comunicazioni  di accettazione delle dimissioni a firma del direttore
generale o del capo del personale fino alla data del 14 ottobre 1993.
I  casi  di  decadenza,  cessazione di diritto e destituzione sono da
considerare esclusi dall'applicazione  del  comma  16  ove  risultino
adottati  provvedimenti  fino alla predetta data del 14 ottobre 1993.
Per i dipendenti dell'Ente ferrovie S.p.a. iscritti al Fondo pensioni
di cui all'art. 209 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
1092/1973,  la domanda intesa ad ottenere la risoluzione del rapporto
di lavoro deve risultare prodotta entro la citata data del 14 ottobre
1993.
  Circa le pensioni provvisorie aventi decorrenza dal 1 gennaio 1994,
si precisa che le direzioni provinciali del Tesoro ne ammetteranno il
pagamento  nell'ammontare  stabilito  dall'amministrazione   che   ha
liquidato   il  trattamento,  salvo  recupero  delle  maggiori  somme
eventualmente corrisposte in difformita' a quanto disposto dal  comma
16.
  Le amministrazioni liquidatrici provvederanno ad esaminare tutte le
situazioni   dei   trattamenti  decorrenti  dal  1  gennaio  1994  ed
invieranno obbligatoriamente alle  competenti  direzioni  provinciali
del   Tesoro   apposita   comunicazione  recante  la  conferma  della
liquidazione gia' effettuata o la misura della riduzione da applicare
ai sensi del predetto comma 16.
4. Facolta' di revoca delle dimissioni e riammissione in servizio.
  Il comma 19 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, ha  fatto  salva,
previa  l'osservanza  di  determinate  modalita',  la  facolta' per i
dipendenti che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione
successivamente al 31 dicembre 1992  di  revocarla  ovvero,  se  gia'
cessati  dal servizio, di essere riammessi con qualifica e anzianita'
di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo.
  Per quanto attiene a detta facolta' si osserva, anzitutto,  che  le
domande di revoca delle dimissioni ovvero di riammissione in servizio
debbono  essere  presentate  dagli interessati all'amministrazione di
appartenenza entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge n. 537/1/993 (1 gennaio 1994) e cioe' entro la data del 2 marzo
1994.
  Si  precisa,  inoltre,  che nulla e' innovato per l'applicazione di
altre norme vigenti in materia nei singoli ordinamenti del personale.
  Sono da considerare destinatari della disposizione i dipendenti che
hanno presentato domanda di dimissioni nel periodo dal 1  gennaio  al
31  dicembre  1993  nei  cui  confronti  ricorra l'applicazione della
riduzione percentuale stabilita dal comma 16; ed  infatti  una  deoga
alle   norme   che  disciplinano  la  materia  degli  istituti  delle
dimissioni e della riammissione  in  servizio  trova  giustificazione
solo  nei  casi  in  cui  le  disposizioni  restrittive in materia di
liquidazione della pensione comportino una sua effettiva  diminuzione
rispetto al previgente sistema.
  Si  richiama  l'attenzione sul successivo comma 20 il quale dispone
che i competenti organi delle amministrazioni devono deliberare sulle
domande pervenute da parte degli interessati, entro 30  giorni  dalla
loro presentazione.
  Considerata la natura vincolante della disposizione di cui al comma
19,  colta  a  salvaguardare  i  dipendenti  che  in  sede  di  prima
applicazione del comma 16 ritengano opportuno proseguire  il  proprio
rapporto  di  lavoro, le amministrazioni hanno l'obbligo di accettare
le domande di revoca e di riammissione in servizio.
  In  presenza  di  domande prodotte in applicazione del comma 19, la
precedente domanda  di  dimissioni  deve  ritenersi  improduttiva  di
effetti  a  seguito della volonta', manifestata dagli interessati, di
restare in servizio ovvero di essere riammessi.
  Circa la prevista facolta' di riscattare  ai  fini  della  pensione
l'eventuale  periodo precedente alla riammissione in servizio, previo
di  contribuzione,  si  osserva  che,  in  presenza  dello  specifico
riferimento  ad  aggiornati  criteri  attuariali  per il riscatto del
periodo stesso, occorre fare riferimento ai coefficienti  attuariali,
in uso per il riscatto della durata del corso di laurea, adottati con
decreto  del  Ministro  del  tesoro 9 maggio 1992. Pertanto si rinvia
alle istruzioni impartite con circolare n. 68 del 12 agosto 1992.
  Le  amministrazioni  in  indirizzo  sono  pregate  di   portare   a
conoscenza   dei   dipendenti   uffici  i  contenuti  della  presente
circolare.
                                                 Il Ministro: BARUCCI