Alle seguenti amministrazioni: Amministrazioni centrali dello Stato Aziende autonome dello Stato Ragionerie centrali dello Stato Servizi e uffici ragionerie amministrazioni e aziende autonome dello Stato Prefetture Intendenze di finanza Ispettorato generale dei servizi speciali e della meccanizzazione Div. VIII Ispettorato generale degli affari generali del personale e degli studi Ragionerie regionali dello Stato Ragionerie provinciali dello Stato Universita' degli studi Ente ferrovie S.p.a. Provveditorati degli studi Direzione generale dei servizi periferici del tesoro Direzioni provinciali del Tesoro e, per conoscenza: Presidenza della Repubblica Presidenza Senato della Repubblica Presidenza Camera dei deputati Presidenza Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Corte costituzionale Corte dei conti Presidenze enti regione Ragionerie dette regioni Commissari governativi stesse regioni Direzione generale Banca d'Italia Direzione generale I.N.P.D.A.P. (gestione E.N.P.A.S.) Archivi notarili Commissione nazionale societa' e borsa La legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica, all'art. 11 ha introdotto talune modifiche al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, inoltre ha stabilito con effetto dal 1 gennaio 1994 nuove regole per la liquidazione dei trattamenti di pensione di anzianita' ai pubblici dipendenti nonche' ad altre categorie di personale iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Per l'applicazione delle predette disposizioni nei confronti delle categorie di personale il cui trattamento di pensione e' regolato dalle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni nonche' da ordinamenti che fanno riferimento a tale testo unico, si forniscono le seguenti istruzioni. Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo. L'art. 10 del decreto legislativo n. 503/1992 ha dettato una nuova disciplina del cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, prevedendo criteri uniformi per tutte le pensioni dirette a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive. I commi 9 e 10 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 hanno in parte modificato tale disciplina, lasciando comunque invariate le principali innovazioni introdotte. In particolare, il citato comma 10, a modifica del comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 503/1992, ha previsto ampi limiti temporali nei quali continua a trovare applicazione la previgente normativa, disponendo che la stessa, se piu' favorevole, opera nei confronti dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita'. Per l'applicazione di tale normativa saranno diramate successive articolate istruzioni. Per quanto attiene alla corrispondenza nell'ordinamento dei dipendenti civili e militari dello Stato dei termini di pensione di vecchiaia, di invalidita' e di anzianita', si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 54 del 16 giugno 1993. Modifiche all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1992, n. 438. Il comma 17 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 in esame ha modificato l'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/1992, posticipando per il solo anno 1994, dal 1 settembre al 24 dicembre, il termine di decorrenza delle pensioni di anzianita', fatto salvo il personale docente e tecnico della scuola per il quale rimane fermo il termine del 1 settembre 1994. Per l'applicazione del citato art. 1, comma 2-ter, si rinvia a quanto gia' indicato nella circolare n. 54 in data 16 giugno 1993, precisando che, per l'anno 1994, destinatari di tale disposizione sono coloro che hanno maturato i prescritti requisiti di anzianita' per il conseguimento della pensione nel corso dell'anno 1993 e dell'anno 1994. Trattamenti di pensione con anzianita' inferiore a 35 anni. Il comma 16 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 ha stabilito che, con effetto dal 1 gennaio 1994, i trattamenti di pensione a carico delle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, commisurati ad una anzianita' contributiva inferiore a 35 anni, sono ridotti in proporzione agli anni mancanti a detta anzianita' secondo le percentuali stabilite con la tabella A allegata alla legge stessa. Lo stesso comma 16 ha esplicitamente indicato che rimangono in vigore i requisiti previsti dalle norme vigenti per la concessione dei trattamenti di pensione interessati dalla riduzione proporzionale, i quali risultano anticipati rispetto all'eta' stabilita per la cessazione dal servizio, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, prevedendo, inoltre, che la riduzione non opera nei casi in cui la cessazione dal servizio e' connessa ad invalidita' del dipendente. Il comma 18 ha individuato le categorie, destinatarie della predetta normativa, escludendo, in fase di prima applicazione, i dipendenti la cui domanda di pensione risulti accolta dalla competente amministrazione prima del 15 ottobre 1993. 1. Decorrenza. Si osserva che tale norma, intervenuta nel contesto della riforma del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, trova applicazione al termine del periodo tassativamente indicato al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 384/1992 convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/1992, che per il periodo intercorrente dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993 ha sospeso " .. l'applicazione di ogni disposizione di legge .. che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopra indicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' ..". Conseguentemente, la disposizione di cui al comma 16 e' applicabile in tutti i casi di cessazione dal servizio verificatisi a decorrere dalla predetta data del 19 settembre 1992 per i quali non trovano applicazione ne' le norme di deroga stabilite dal comma 2 del citato art. 1 del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/1992, ne' quelle indicate dallo stesso comma 16 e dal successivo comma 18 contenuti all'art. 11 della legge in esame. 2. Modalita' di calcolo. Nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti dello Stato, al fine di individuare l'anzianita' contributiva, termine usato dal legislatore per indicare gli anni che costituiscono la base di liquidazione dei trattamenti di pensione, occorre considerare i servizi utili a pensione e gli arrotondamenti della frazione di anno, cosi' come stabilito dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. In concreto, liquidato il trattamento di pensione, la percentuale di riduzione si determina in corrispondenza della differenza tra 35 anni e gli anni sui quali risulta liquidato il trattamento di pensione. La stessa percentuale va applicata anche sulla indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, da parte delle direzioni provinciali del Tesoro competenti all'erogazione dei trattamenti, riducendo gli importi gia' determinati in quarantesimi in applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, senza alcun limite minimo, ivi compreso l'importo di lire 448.554 fatto salvo da tale disposizione. La tabella A allegata alla citata legge n. 537/1993 e' modulata nel senso di prevedere in corrispondenza degli anni da 1 a 15, mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni, la percentuale di riduzione dall'1 al 35 per cento per il calcolo della pensione anticipata. L'operativita' della tabella e' pertanto in funzione di pensioni liquidate con almeno 20 anni di servizio. Si precisa che, in presenza di cessazioni anticipate con anzianita' contributiva inferiore a 20 anni, la percentuale di riduzione non potra' risultare superiore al 35 per cento. Nei confronti di talune categorie di dipendenti dello Stato operano norme volte ad abbreviare i tempi per il raggiungimento del massimo della pensione attribuendo, ad ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, una aliquota di pensionabilita' pari al 3,60 per cento (ad esempio: art. 54, comma 6 e art. 61, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973). Per tali categorie di dipendenti il limite massimo di servizio ai fini della pensione e' di 30 anni ed il trattamento spettante e' conseguente al collocamento a riposo disposto per raggiungimento del limite massimo di servizio utile ai fini del diritto a pensione. Nel far presente che in tale fattispecie di trattamenti di pensione liquidati con 30 anni di servizio non trova applicazione la riduzione di cui al comma 16, si precisa che con anzianita' inferiore a 30 anni la operativita' della tabella A, per ovvie ragioni equitative, va in via interpretativa stabilita, in assenza di criteri specifici indicati dalla disposizione in esame, prendendo in considerazione il numero degli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 30 anni. 3. Ambito di applicazione. Come gia' chiarito in precedenza, la riduzione di cui alla tabella A va applicata sui trattamenti di pensione, liquidati con decorrenza 1 gennaio 1994, conseguiti a seguito di domanda di dimissioni dal servizio, decadenza e destituzione, con esclusione di quelli liquidati ad analogo titolo con anzianita' pari o superiore a 35 anni. Sono parimenti esclusi dalla riduzione percentuale i trattamenti liquidati per compimento dei limiti d'eta', per dispensa dal servizio per motivi di salute derivante o meno da causa di servizio, nonche' a seguito di decesso del dipendente. Inoltre, in fase di prima applicazione, la riduzione percentuale non opera nei confronti dei dipendenti la cui "domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni". Per l'applicazione di tale disposizione si evidenzia che i dipendenti dello Stato non presentano "domanda di pensionamento" alla propria amministrazione, ma domanda volta ad ottenere la cessazione del rapporto d'impiego o di servizio (domanda di dimissioni). Inoltre, l'amministrazione provvede, con atti emanati d'ufficio, a dichiarare cessato tale rapporto nei casi che sono tassativamente previsti dalle disposizioni in vigore (decadenza, cessazione di diritto e destituzione). Conseguentemente, si devono ritenere accolte le domande di dimissioni per le quali sono state inviate agli interessati lettere o comunicazioni di accettazione delle dimissioni a firma del direttore generale o del capo del personale fino alla data del 14 ottobre 1993. I casi di decadenza, cessazione di diritto e destituzione sono da considerare esclusi dall'applicazione del comma 16 ove risultino adottati provvedimenti fino alla predetta data del 14 ottobre 1993. Per i dipendenti dell'Ente ferrovie S.p.a. iscritti al Fondo pensioni di cui all'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, la domanda intesa ad ottenere la risoluzione del rapporto di lavoro deve risultare prodotta entro la citata data del 14 ottobre 1993. Circa le pensioni provvisorie aventi decorrenza dal 1 gennaio 1994, si precisa che le direzioni provinciali del Tesoro ne ammetteranno il pagamento nell'ammontare stabilito dall'amministrazione che ha liquidato il trattamento, salvo recupero delle maggiori somme eventualmente corrisposte in difformita' a quanto disposto dal comma 16. Le amministrazioni liquidatrici provvederanno ad esaminare tutte le situazioni dei trattamenti decorrenti dal 1 gennaio 1994 ed invieranno obbligatoriamente alle competenti direzioni provinciali del Tesoro apposita comunicazione recante la conferma della liquidazione gia' effettuata o la misura della riduzione da applicare ai sensi del predetto comma 16. 4. Facolta' di revoca delle dimissioni e riammissione in servizio. Il comma 19 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, ha fatto salva, previa l'osservanza di determinate modalita', la facolta' per i dipendenti che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 di revocarla ovvero, se gia' cessati dal servizio, di essere riammessi con qualifica e anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo. Per quanto attiene a detta facolta' si osserva, anzitutto, che le domande di revoca delle dimissioni ovvero di riammissione in servizio debbono essere presentate dagli interessati all'amministrazione di appartenenza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 537/1/993 (1 gennaio 1994) e cioe' entro la data del 2 marzo 1994. Si precisa, inoltre, che nulla e' innovato per l'applicazione di altre norme vigenti in materia nei singoli ordinamenti del personale. Sono da considerare destinatari della disposizione i dipendenti che hanno presentato domanda di dimissioni nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1993 nei cui confronti ricorra l'applicazione della riduzione percentuale stabilita dal comma 16; ed infatti una deoga alle norme che disciplinano la materia degli istituti delle dimissioni e della riammissione in servizio trova giustificazione solo nei casi in cui le disposizioni restrittive in materia di liquidazione della pensione comportino una sua effettiva diminuzione rispetto al previgente sistema. Si richiama l'attenzione sul successivo comma 20 il quale dispone che i competenti organi delle amministrazioni devono deliberare sulle domande pervenute da parte degli interessati, entro 30 giorni dalla loro presentazione. Considerata la natura vincolante della disposizione di cui al comma 19, colta a salvaguardare i dipendenti che in sede di prima applicazione del comma 16 ritengano opportuno proseguire il proprio rapporto di lavoro, le amministrazioni hanno l'obbligo di accettare le domande di revoca e di riammissione in servizio. In presenza di domande prodotte in applicazione del comma 19, la precedente domanda di dimissioni deve ritenersi improduttiva di effetti a seguito della volonta', manifestata dagli interessati, di restare in servizio ovvero di essere riammessi. Circa la prevista facolta' di riscattare ai fini della pensione l'eventuale periodo precedente alla riammissione in servizio, previo di contribuzione, si osserva che, in presenza dello specifico riferimento ad aggiornati criteri attuariali per il riscatto del periodo stesso, occorre fare riferimento ai coefficienti attuariali, in uso per il riscatto della durata del corso di laurea, adottati con decreto del Ministro del tesoro 9 maggio 1992. Pertanto si rinvia alle istruzioni impartite con circolare n. 68 del 12 agosto 1992. Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei dipendenti uffici i contenuti della presente circolare. Il Ministro: BARUCCI