IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica e recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che al 3 e 4 comma stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Vista la direttiva del Consiglio n. 92/114/CEE del 17 dicembre 1992 relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si intende per "veicolo": ogni veicolo a motore della categoria N, quale definito nel decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva 70/156/CEE, come modificato dal decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 387, il quale sara' destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocita' massima superiore per costruzione a 25 Km/h.