IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992, che delega i Ministri della Repubblica e recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che al 3  e  4  comma
stabilisce  la  competenza  del Ministro dei trasporti a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e  dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 92/114/CEE del 17 dicembre 1992
relativa  alle  sporgenze  esterne  poste  anteriormente  al pannello
posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto  si  intende  per  "veicolo":  ogni
veicolo  a  motore  della categoria N, quale definito nel decreto del
Ministro dei  trasporti  del  29  marzo  1974  di  recepimento  della
direttiva  70/156/CEE,  come  modificato  dal decreto ministeriale 30
giugno 1988, n. 387, il quale sara' destinato a circolare  su  strada
con  o  senza  carrozzeria,  che  abbia  almeno  quattro ruote ed una
velocita' massima superiore per costruzione a 25 Km/h.