IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993 che ha prorogato al 31 marzo 1994 il termine previsto dal comma 4 dell'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1992, relativo alla facolta' di opzione tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri attrezzi di pesca; Considerata l'opportunita' di prorogare ulteriormente il termine predetto compatibilmente con le esigenze emerse nella fase di attuazione dei decreti di cui al precedente capoverso; Sentiti la commissione consultiva centrale e il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che hanno espresso parere favorevole all'unanimita'; Decreta: Art. 1. 1. Il termine previsto dal comma 4 dell'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 relativo alla facolta' di opzione tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri sistemi di pesca e' prorogato al 30 novembre 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 1994 Il Ministro: DIANA